affidamento per la fornitura di traverse in CAVP UNI 36 e traverse in CAVP UNI 50 (Per armamento ferroviario Scartamento 950 mm) e traverse in CAVP UNI 50 (Per armamento ferroviario Scartamento 1435 mm).
Oggetto: | affidamento per la fornitura di traverse in CAVP UNI 36 e traverse in CAVP UNI 50 (Per armamento ferroviario Scartamento 950 mm) e traverse in CAVP UNI 50 (Per armamento ferroviario Scartamento 1435 mm). |
Tipo di fornitura: |
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Tipologia di gara: | Procedura Aperta |
Criterio di aggiudicazione: | Criterio del minor prezzo percentuale |
Modalità di espletamento della gara: | Telematica |
Importo complessivo a base d'asta: | € 1.878.500,00 |
CIG: | 8368386297 |
Stato: | In svolgimento |
Centro di costo: | Direzione Tecnica |
Data pubblicazione: | 14 luglio 2020 17:00:00 |
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: | 05 settembre 2020 12:00:00 |
Data scadenza: | 15 settembre 2020 12:00:00 |
Documentazione gara: |
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Documentazione amministrativa richiesta: |
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Pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 50/2016
Nome | Data pubblicazione | Categoria |
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29/07/2020 14:45 | Altri Documenti |
Risposte alle domande più frequenti (FAQs)
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FAQ n. 1
Domanda:Alla pagina 1 del Capitolato Tecnico sono riportate tipologie di traverse da 180, mentre nella tabella della pagina 19 è indicato per la lunghezza il valore 1900 mm. Potete confermare che una lunghezza di 1800 mm. della traversa è accettata?’
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Risposta:
Si conferma che la lunghezza 1800 mm è accettabile per le traverse UNI 36 mentre per le traverse UNI 50 per lo scartamento ridotto la lunghezza dovrà essere pari a 1900 mm.
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FAQ n. 2
Domanda:Con riferimento al certificato di corretta esecuzione richiesto al punto 13.3 Requisiti di capacità tecnica professionale , trattandosi di forniture per le quali ordinariamente le stazioni appaltanti non rilasciano tali certificati, si chiede se lo stesso può essere sostituito da un'autodichiarazione.
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Risposta:
In relazione al requisito del servizio di punta di cui al punto 13.3 del disciplinare di gara, si precisa che in sede di gara è consentito rendere una autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. Si precisa che in fase di verifica occorrerà comprovare il possesso del requisito secondo quanto previsto dall’art. 86 co. 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.