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ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO EX ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LO SVILUPPO DI SOFTWARE E FORNITURA DI HARDWARE PER MIGLIORARE E UNIFICARE IL SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA DELLA FERROVIA CIRCUMETNEA

Soggetto aggiudicatore: Ferrovia Circumetnea
Oggetto: ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO EX ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LO SVILUPPO DI SOFTWARE E FORNITURA DI HARDWARE PER MIGLIORARE E UNIFICARE IL SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA DELLA FERROVIA CIRCUMETNEA
Tipologia di gara: Accordo Quadro
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 7.146.825,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 3.320.000,00 €
CIG: 866055219A
CUP: C69D20000080001
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: Ufficio Appalti e Gare Forniture e Servizi
Aggiudicatario : RTI Almaviva - Capofila: AlmavivA - The Italian Innovation Company s.p.a.
Data di aggiudicazione: 08 febbraio 2022 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 2.621.804,00 €
Data pubblicazione: 16 marzo 2021 12:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 20 aprile 2021 12:00:00
Data scadenza: 30 aprile 2021 12:00:00
Durata dell'accordo quadro: 96 mesi
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Tecnica:
  • Offerta tecnica
  • Eventuali documenti integrativi
  • Offerta tecnica generata da sistema
Documentazione Offerta Economica:

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
GURI n. 34 del 24/03/2021 25 marzo 2021 13:26:33 Altri Documenti
COMUNICAZIONE PER ESECUZIONE SORTEGGIO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 17 giugno 2021 11:19:00 Altri Documenti
DESIGNAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE 06 luglio 2021 9:59:21 Curriculum commissari

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

Relativamente all''art. "6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE" del Disciplinare di Gara ed in particolare al punto c) "Precedenti servizi e forniture. Il concorrente dovrà avere eseguito, negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione - o nel minor periodo di attività dell’impresa – un singolo contratto relativo a servizi di sviluppo e manutenzione di software e fornitura e manutenzione di hardware di importo minimo pari a euro € 2.500.000,00" si prega di confermare che per singolo contratto può intendersi anche un accordo quadro con medesimo cliente nell'ambito del quale attraverso poi singoli ordini di lavoro vengono richiesti nel tempo i servizi.

Risposta:

Si conferma che per singolo contratto relativo a servizi di sviluppo e manutenzione di software e manutenzione di hardware di importo minimo pari ad euro 2.500.000 può intendersi anche un accordo quadro con medesimo cliente, precisando che verranno presi in considerazione esclusivamente i singoli ordini (contratti applicativi) già eseguiti e certificati dalla committente.

Chiarimento n. 2

Domanda:

Relativamente all''art. "6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE" del Disciplinare di Gara ed in particolare al punto c) si prega di confermare, così come esplicitato dall'art. 7.1, che in caso di costituendo RTI il requisito richiesto deve essere posseduto dal RTI nel suo complesso con prevalenza in capo alla mandataria e senza necessità di quote minime in capo alle mandanti, potendo ad esempio il requisito essere interamente posseduto dalla sola mandataria o posseduto dalla mandataria in misura prevalente e in diverse quote anche non proporzionali alla partecipazione dalle mandanti.

Risposta:

Ai fini della partecipazione alla procedura, in assenza di soglie minime di requisiti imposta dalla lex specialis, è sufficiente che i requisiti di capacità tecnica professionale ed economico- finanziaria siano posseduti e dichiarati dal RTI nel suo complesso e, quindi, anche dalla sola mandataria. Il mancato possesso, in proprio, da parte della mandante dei requisiti di qualificazione per la parte di servizi che dichiara di voler eseguire all'interno del raggruppamento, può essere superato tramite l’istituto dell’avvalimento, anche interno al raggruppamento, da dichiarare già in sede di domanda di partecipazione alla procedura.

Chiarimento n. 3

Domanda:

Si chiede di confermare quanto dichiarato al punto 12.L del disciplinare di gara relativamente al pagamento del contributo ANAC, che per questa gara NON è dovuto nonostante il bando sia successivo al 01/01/2021

Risposta:

Trattasi di un refuso. Come indicato nel Bando di gara, per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1197 del 18 dicembre 2019

Chiarimento n. 4

Domanda:

Domanda 1 - Capitolato tecnico: dallo studio delle richieste espresse nel § 14.3 sulle caratteristiche delle validatrici per gli autobus e del par §17.1, dove si descrive la connettività dei dispositivi, si capisce che la validatrice non debba essere integrata con altre apparecchiature eventualmente presenti a bordo e che il sistema di localizzazione autonomo sia da intendersi come non facente parte di questa fornitura. Si chiede conferma della correttezza di questa analisi e si chiede quindi conferma che le validatrici a bordo bus saranno delocalizzate.

Domanda 2 - Capitolato tecnico: §8.2 si chiede conferma che per permettere lo sviluppo del software applicativo per le TVM di fornitura Thales e TPR e garantire le funzioni basilari in ottemperanza a quanto indicato dal Capitolato tecnico, l’aggiudicatario potrà utilizzare un kit SDK fornito dalla committente. In caso contrario si chiede se sia possibile fornire dettagli sul sistema operativo presente sulle TVM e i diversi compenti da pilotare al fine di meglio quantificare la complessità degli sviluppi necessari.

Domanda 3- Disciplinare di gara: Da disciplinare di gara si chiede che la busta economica contenga i seguenti documenti: • l’indicazione del ribasso unico percentuale, espresso in cifre e in lettere, sull’importo complessivo del Primo contratto applicativo di sviluppo software e fornitura hardware; • il tempo di consegna delle prestazioni relative al primo contratto applicativo, fino al collaudo, espresso in cifre e in lettere; • un listino prezzi unitari, a prezzo ribassato, contenente l’elenco completo dei componenti hardware (comprendente fornitura, installazione e messa in servizio) oggetto di fornitura del Capitolato Tecnico (redatto sulla base dell’allegato F al presente disciplinare); • il costo della manodopera, complessivo e unitario; che intendiamo relativi ai punti 1. Primo contratto applicativo di sviluppo software e fornitura hardware e il punto 2. Successivi contratti applicativi per fornitura hardware. Si chiede di confermare la correttezza della nostra analisi e di indicare se e dove siano da indicare gli importi previsti relativi ai punti 3 Opzione manutenzione hardware e software per gli anni 4° - 10° e 4. Opzione manutenzione evolutiva per software

Risposta:

Risposta 1 – Si conferma l’interpretazione.

Riposta 2 – Le TVM di fornitura Thales hanno come sistema operativo Windows XP Embedded, quelle di fornitura TPR Windows 7.

Riposta 3 – Si precisa che nell’ambito della busta economica deve essere presente quanto già indicato nel disciplinare al paragrafo “14. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICO TEMPORALE”. Il costo della manodopera indicato dall’appaltatore deve essere relativo al primo contratto applicativo. L’operatore economico non dovrà indicare, nella busta economico-temporale, importi per l’opzione di “manutenzione hardware e software per gli anni 4° - 10°” e per l’Opzione “manutenzione evolutiva per software”. In ordine alla “manutenzione hardware e software per gli anni 4° - 10°”, costituendo la manutenibilità un elemento di pregio tecnico dell’oggetto contrattuale, l’operatore economico, nell’ambito della propria offerta tecnica (busta tecnica), come indicato nel disciplinare “dovrà dichiarare l’indice di manutenibilità complessivo (μc espresso in € per mese di attività di manutenzione per il sistema software e hardware nel suo complesso) necessario per svolgere la manutenzione ordinaria e correttiva del sistema fornito dal fornitore, per il periodo 4-5 anni e per il periodo 6-10 anni. […] Il Committente si riserva la facoltà di estendere in via opzionale la durata del servizio di manutenzione totale per uno o più periodi tra quelli sopra indicati applicando il corrispondente valore dell’indice μc dichiarato in sede di offerta opportunamente riparametrato in funzione della durata della manutenzione”. L’opzione “manutenzione evolutiva per software” rimane una facoltà dell’amministrazione che, nell’ambito dell’accordo quadro, potrà commissionare ulteriori attività all’appaltatore, alle medesime condizioni del primo contratto applicativo, per l’esecuzione della manutenzione evolutiva del software fornito. Pertanto non occorre fornire alcuna indicazione da parte dell’operatore economico.

Chiarimento n. 5

Domanda:

Capitolato tecnico - par 14.3 Caratteristiche delle validatrici: in base alle normative emesse da Visa e MasterCard, l’accettazione a bordo bus di una carta bancaria deve avvenire in ottemperanza alle normative Transit. Si chiede di spiegare la differenza evidenziata nel capitolato, tra l’accettazione delle carte di credito in modalità pagamento e le carte di credito in modalità Open Transit

Capitolato tecnico – par 17.1 Dall’analisi del capitolato e dall’analisi della strutturazione delle voci dell’offerta economica si capisce che la fornitura comprende i costi di connettività, quindi la fornitura delle SIM e quanto necessario per collegare gli apparati al sistema centrale.

Si chiede conferma di questa interpretazione e si chiede inoltre indicazione dell’operatore ad oggi in uso presso Ferrovia Circumetnea per essere conformi a quanto richiesto.

Disciplinare di gara – par 4.1 Consumi: Si chiede di specificare la lista delle apparecchiature per la quali è richiesta l’analisi dei consumi totali di energia.

Capitolato tecnico §10.5 pg 49. Dalla richiesta espressa dal capitolato tecnico si capisce che la APP B2B sarà installata su apparati Android o iOS già in dotazione ai conducenti. Tra le funzioni richieste si legge che la APP dovrà permettere la stampa di un report di fine turno. Si chiede conferma che la stampante non sia da prevedere nella dotazione di gara perché già in uso presso il personale.

Capitolato tecnico §11 p. 51 Si chiede conferma che la APP di controlleria sia da rendere disponibile solo per OS Android

Capitolato tecnico §13.2 p.54 Si chiede conferma che la frase “Tale situazione è però accettabile per il nuovo sistema di bigliettazione elettronica” sia in realtà da intendersi “Tale situazione NON è però accettabile per il nuovo sistema di bigliettazione elettronica

Risposta:

RISPOSTA 1 - Il paragrafo 14.3 del Capitolato fa riferimento alle caratteristiche tecniche delle validatrici, chiarendo che esse dovranno essere utilizzabili sia in metropolitana, sia in ferrovia, sia a bordo degli autobus. Si precisa che l’accettazione delle carte di credito per quest’ultimo impiego, al quale fa specificatamente riferimento il quesito, cioè a bordo degli autobus, potrà essere diversa da quella relativa agli altri impieghi.

RISPOSTA 2 - Si conferma l’interpretazione.

RISPOSTA 3 - Al paragrafo 17.1 del capitolato è chiarito che “Il funzionamento del sistema di trasmissione dati mediante rete telefonica digitale dovrà essere indipendente dal fornitore del servizio telefonico. È preferibile fare riferimento al gestore che al momento della stipula del contratto fornirà i servizi di telefonia mobile a Ferrovia Circumetnea”. L’operatore odierno potrebbe pertanto essere diverso da quello in uso al momento del contratto

RISPOSTA 4 - TVM e varchi.

RISPOSTA 5 - La stampante di bordo non è da prevedere nella dotazione di cui al primo contratto applicativo.

RISPOSTA 6 - Si conferma l’interpretazione.

RISPOSTA 7 - Si conferma l’interpretazione. La frase è da intendersi “Tale situazione NON è però accettabile per il nuovo sistema di bigliettazione elettronica”.

Chiarimento n. 6

Domanda:

In “13. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA” viene indicato che Documento “offerta tecnica” suddiviso secondo gli elementi ed i sub-elementi che concorrono all’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di natura qualitativa, di cui al successivo punto 16. In tale “offerta tecnica” ciascun elemento e sub-elemento deve trovare riscontro in maniera univoca nel documento presente all’interno della Busta “B”. Tale corrispondenza tra elementi/sub-elementi dell’offerta tecnica e elementi del documento deve essere chiaramente esplicitata onde consentire alla Commissione giudicatrice una adeguata valutazione della fattibilità della proposta, la valutazione dei vantaggi da essa deducibili, mediante il raffronto tra la proposta tecnica migliorativa e gli elementi del Capitolato Tecnico posti a base di gara. Successivamente in “16. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE” viene indicato che la Valutazione qualitativa è riferita esclusivamente al punto “4 Qualità della prestazione” e quindi l’offerta tecnica dovrà contenere esclusivamente i seguenti capitoli. • 4.1 Prestazioni similari eseguite • 4.2 Piano di qualità della commessa • 4.3 Prestazioni del sistema e soluzioni tecniche migliorative Relativamente al sub-criterio/capitolo “4.3 Prestazioni del sistema e soluzioni tecniche migliorative” si chiede alla stazione appaltante di confermare quale delle due ipotesi sia corretta: a) Il capitolo deve contenere il dettaglio della soluzione tecnica proposta, evidenziando gli elementi migliorativi rispetto le quattro aree indicate dalla stazione appaltante. Per quanto concerne l’indice di risposta della soluzione tecnica è libero fermo restando che, al fine di consentire un'adeguata valutazione delle offerte da parte della Commissione, sarà quanto più possibile aderente alle richieste del capitolato tecnico e che non conterrà qualsivoglia indicazione economica o temporale, diretta o indiretta, o che faccia riferimento ad elementi di prezzo o di tempo contenuti nell’Offerta Economico-Temporale; b) Il capitolo deve contenere esclusivamente gli elementi migliorativi rispetto le quattro aree indicate dalla stazione appaltante. Si chiede, in funzione del chiarimento precedente, se la valutazione riguarda quindi la soluzione nel suo complesso, o solamente gli aspetti migliorativi.

Risposta:

A chiarimento si precisa che l’offerta tecnica deve contenere tutti gli elementi per poter valutare la qualità dell’offerta, pertanto tutti gli elementi di cui ai punti 3 (qualità della prestazione), 4 (qualità ambientale e scurezza) e 5 (manutenibilità) della tabella del capitolo 16 devono trovare riscontro nell’offerta tecnica, pena l’impossibilità di avere attribuiti punteggi per l’offerta tecnica da parte della commissione. Gli elementi di cui ai punti 1 (offerta economica), 2 (tempi di consegna) della tabella del capitolo dovranno invece essere inseriti nella busta economico-temporale. In relazione al sub-criterio 4.3 è facoltà dell’appaltatore presentare il dettaglio della soluzione tecnica proposta evidenziando gli elementi migliorativi o, alternativamente presentando i soli elementi migliorativi, atteso che in ogni caso la valutazione della commissione investe esclusivamente i requisiti migliorativi avendo i requisiti minimi di capitolato carattere cogente per tutti gli operatori.

Chiarimento n. 7

Domanda:

In “16. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE” nel criterio quantitativo 5 Manutenibilità è indicato quanto segue: Il concorrente dovrà dichiarare l’indice di manutenibilità complessivo (µc espresso in € per mese di attività di manutenzione per il sistema software e hardware nel suo complesso) necessario per svolgere la manutenzione ordinaria e correttiva del sistema fornito dal fornitore, per il periodo 4-5 anni e per il periodo 6-10 anni, fermo restando che non potranno essere dichiarati valori di “µc” superiori a € 20.000,00. [omissis] Il Committente si riserva la facoltà di estendere in via opzionale la durata del servizio di manutenzione totale per uno o più periodi tra quelli sopra indicati applicando il corrispondente valore dell’indice µc dichiarato in sede di offerta opportunamente riparametrato in funzione della durata della manutenzione L’indice di manutenibilità sembra quindi essere una metrica che possa essere convertita in modo lineare in un corrispettivo economico (seppure riparametrato in funzione della durata della manutenzione). Si chiede di confermare che tali indici devono essere indicati nella busta tecnica, oppure se devono essere indicati nella busta economica-temporale e secondo quale allegato.

Risposta:

Come indicato nella risposta alla FAQ n. 6, l’offerta tecnica deve contenere tutti gli elementi di cui ai punti 3, 4 e 5, pertanto anche l’indice di manutenibilità.

Chiarimento n. 8

Domanda:

Relativamente all''art. "6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE" del Disciplinare di Gara ed in particolare al punto c) "Precedenti servizi e forniture. Il concorrente dovrà avere eseguito, negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione - o nel minor periodo di attività dell’impresa – un singolo contratto relativo a servizi di sviluppo e manutenzione di software e fornitura e manutenzione di hardware di importo minimo pari a euro € 2.500.000,00", ipotizzando un RTI dove la mandataria si occupa della fornitura di HW e la mandante di sviluppo di SW, tale requisito può essere dimostrato dalla mandate con un suo contratto di sviluppo SW e dalla mandataria con un suo contratto di fornitura HW, o è necessario che sia la mandante che la mandataria abbiamo il requisito sia per la fornitura HW che per lo sviluppo SW? Nell'ipotesi in cui il requisito possa essere diviso in base alla specifica prestazione, è necessario comunque che il contratto relativo alla mandate sia almeno pari al 40% del valore oppure può essere proporzionato alla percentuali di effettiva partecipazione della mandate al RTI?

Risposta:

Nell’ipotesi di un RTI dove la mandataria si occupa della fornitura di HW e la mandante di sviluppo di SW, il requisito può essere dimostrato dalla mandante con un suo contratto di sviluppo SW e dalla mandataria con un suo contratto di fornitura HW, ma, come indicato nel disciplinare, “si richiede che, fermo restando l’importo minimo complessivo pari a euro € 2.500.000,00, ciascuna delle due attività non sia inferiore al 40% di tale valore minimo”. Pertanto è necessario comunque che ciascuna delle due attività sia almeno pari al 40% del valore di € 2.500.000,00, indipendentemente dalla percentuale di effettiva partecipazione della mandante al RTI, che potrà invece essere anche inferiore.

Chiarimento n. 9

Domanda:

in merito al paragrafo 7.9 a pagina 36 del Capitolato Tecnico si chiede di fornire il nome dell'applicativo di contabilità generale

Risposta:

L'applicativo di contabilità è un software della BluCRM s.r.l. che lavora su SQL

Chiarimento n. 10

Domanda:

Quesito #1 Al par. 6.2.2 “Gestione anagrafiche”, a pag 29 di 86 del documento “Capitolato Tecnico” si legge: Il sistema dovrà disporre di funzioni di gestione anagrafiche. In particolare, dovranno essere previste funzioni di inserimento dei singoli elementi , di modifica, cancellazione e visualizzazione. Di seguito si riporta l’elenco delle principali anagrafiche che il sistema dovrà gestire: • [..] • Anagrafica SAM E successivamente: Al par. 6.2.5 “Gestione Liste (Black List, White List)” a pag. 32 di 86 del documento “Capitolato Tecnico” si legge: Per prevenire le frodi e per offrire servizi personalizzati ai clienti, alla centrale di controllo sarà demandata la gestione della sicurezza del sistema, attraverso la gestione dell’elenco dei supporti e dei titoli di viaggio per i quali è proibita la circolazione (black list) o più in generale l’utilizzo, in particolare: • la black list delle smart card che non sono autorizzate all’utilizzo del sistema; • la black list delle SAM non autorizzate allo scopo di bloccare l’utilizzo di contratti eventualmente venduti da una macchina non più autorizzata o rubata. Ed infine: Al par. 9.2 “Le tipologie dei supporti che il sistema deve gestire”, a pag. 40 di 86 del documento “Capitolato Tecnico” si legge: Il sistema deve essere in grado di gestire almeno le tipologie di supporti di seguito indicati: • Supporti di prossimità o Chip-on-paper con tecnologia Mifare o Tessera smart card con tecnologia Mifare o [..] Si chiede: E’ corretto intendere che, vista la tecnologia contactless utilizzata di tipo ISO14443 tipo A “Mifare”, la richiesta di gestione dell’anagrafica SAM è da intendersi come un refuso? Quesito #2 Al Cap. 4 “Obiettivi” a pag. 26 di 86 del documento “Capitolato Tecnico” si legge: Il nuovo sistema di bigliettazione elettronica oggetto dell’appalto dovrà essere un sistema Account Based Ticketing (ABT), in cui le informazioni e i processi necessari alle transazioni di vendita, validazione e controllo dei titoli di viaggio risiederanno nel Centro di Controllo Aziendale (C.C.A). In altri termini il software dovrà dislocare “l’intelligenza” e la sicurezza nel sistema centrale e, non localmente, nelle apparecchiature periferiche. Sarà in tal modo garantito lo svincolo dell’esigenza di gestire i dati sui supporti dei titoli, che saranno utilizzati esclusivamente per identificare in maniera univoca il titolare. Al par. 6.2.5 “Gestione Liste (Black List, White List)” a pag. 32 di 86 del documento “Capitolato Tecnico” si legge: Per prevenire le frodi e per offrire servizi personalizzati ai clienti, alla centrale di controllo sarà demandata la gestione della sicurezza del sistema, attraverso la gestione dell’elenco dei supporti e dei titoli di viaggio per i quali è proibita la circolazione (black list) o più in generale l’utilizzo, in particolare: • [..] • La white list è un elenco di smart card per le quali l’utente ha acquistato/rinnovato il titolo di viaggio via Internet, senza averlo potuto memorizzare all’interno della smart card. • Il sistema centrale dovrà potere memorizzare l’elenco delle smart card messe in white list dal portale web e dovrà consentire a tutti i dispositivi periferici adibiti alla lettura/scrittura delle smart card di aggiornare la carta al primo utilizzo da parte dell’utente. Il sistema dovrà, inoltre, potere acquisire in modo massivo le liste (black list, withe list) da sistemi esterni. Il sistema dovrà a tal fine essere in grado di riconoscere file provenienti da fogli elettronici di calcolo (tipo file in formato “xlsx” di Microsoft Excell ). Il sistema dovrà effettuare l’inserimento e/o la modifica di tali liste per poterle poi mettere a disposizione dei dispositivi periferici di vendita, validazione e controllo. Si chiede: E’ corretto intendere che la gestione della White List, apparentemente in contrasto con quanto riportato negli “Obiettivi: sarà in tal modo garantito lo svincolo dell’esigenza di gestire i dati sui supporti dei titoli…”, è da ritenersi un refuso? Quesito #3 Al par. 8.1 “Integrazione di dispositivi hardware esistenti – Software di centrale” a pag. 38 di 86 del documento “Capitolato Tecnico” si legge: L’aggiudicatario si dovrà fare carico di integrare nel sistema di bigliettazione elettronica alcuni dei dispositivi hardware in uso di Ferrovia Circumetnea. A tal fine occorrerà che predisponga il software centrale in modo che esso sia in grado di potere gestire correttamente tali dispositivi, compatibilmente con le limitazioni tecnologiche e funzionali che essi avranno, rispetto alle analoghe tipologie di dispositivi di nuova fornitura. Tali dispositivi sono: • Validatrici “Futura 4/MX” di prodizione AEP; • Varchi “Pass 256” di produzione SAIMA; • TVM di produzione TPR e THALES. Si chiede: E’ corretto intendere che, al fine di non dare vantaggio competitivo alla aziende fornitrici dei dispositivi da integrare, la Stazione Appaltante garantisce la piena disponibilità di quanto necessario per effettuarne l’integrazione nel nuovo sistema e, in particolare: • Software dei dispositivi in formato sorgente • Software Development Kit (SDK) degli apparati e delle periferiche utilizzate • Driver delle periferiche utilizzate • Protocolli di comunicazione tra le periferiche e verso l’esterno • Disegni costruttivi meccanici ed elettrici dei dispostivi e delle periferiche utilizzate • Supporto allo sviluppo da parte dei fornitori • Quanto altro necessario per poter intervenire sul Firmware, sul Software, sull’Hardware e sulla Meccanica Quesito #4 Al par. 10.2.2 “Emissione di un biglietto con QR-Code”, a pag 43 di 86 del documento “Capitolato Tecnico” si legge: La TVM dovrà essere in grado di emettere varie tipologie di titoli impersonali (biglietto a prezzo fisso, biglietto OD, carnet, ecc), stampando e codificando, di volta in volta, i titoli sui supporti cartacei. Il layout di stampa dovrà poter essere configurabile in funzione della tipologia di supporto. L’utente dovrà avere la possibilità di: • [..] • In caso di transazione sarà emesso uno scontrino di mancata autorizzazione Si chiede gentilmente di specificare con maggior dettaglio la richiesta “in caso di transazione sarà emesso uno scontrino di mancata autorizzazione” Quesito #5 Al par 14.1 “Caratteristiche delle TVM”, a pag 61 di 86 del documento “Capitolato Tecnico” si legge: [..] Per quanto riguarda l’emissione delle smart card, essa dovrà avvenire in connessione con il portale Internet di Ferrovia Circumetnea. Tramite il portale i clienti potranno ordinare le loro carte personali di abbonamento, inserendo i propri dati e la propria foto. In seguito all'approvazione della domanda, Ferrovia Circumetnea provvederà a inviare ai clienti una e-mail di conferma contenente un QR-Code di identificazione. Il cliente stamperà l’e-mail e la presenterà al lettore ottico della TVM che procederà alla stampa, alla codifica e alla consegna della carta. [..] Si chiede: E’ corretto intendere che la carta emessa dalla TVM in questa modalità non dovrà essere personalizzata a livello grafico ma solo a livello elettronico? Quesito # 6 Al par 13 “CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA”, a pag 19 di 31 del documento “Disciplinare di gara” si legge [..] La busta dovrà contenere un documento “offerta tecnica” suddiviso secondo gli elementi ed i sub-elementi che concorrono all’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di natura qualitativa, di cui al successivo punto 16. In tale “offerta tecnica” ciascun elemento e sub-elemento deve trovare riscontro in maniera univoca nel documento presente all’interno della Busta “B”. [..] La presenza nella documentazione contenuta nella Busta “B – Offerta Tecnica” di qualsivoglia indicazione economica o temporale, diretta o indiretta, o che faccia riferimento ad elementi di prezzo o di tempo contenuti nell’Offerta Economico-Temporale, costituisce causa di esclusione dalla gara. [..] Si chiede: Considerando che tra gli elementi di natura qualitativa (base dell’attribuzione dei punteggi) sono citati - Punto 1. Offerta economica, Punto 5. Manutenibilità ,quindi chiaro riferimento a prezzi e - Punto 2. Tempi di consegna e Punto 5. Manutenibilità, con chiaro riferimento alla tempistica, si chiede di esplicitare in quale busta dovranno essere inseriti i paragrafi riferiti agli ‘Elementi economici’ – offerta economica, al Pregio tecnico per i ‘Tempi di consegna’ e la ‘manutenibilità’ se non possono essere citati nell’offerta tecnica e quindi contenuti nella busta B-Offerta tecnica. Quesito #7 Al par ‘6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE’ a pag 8 di 31 del documento ‘disciplinare di gara’, si legge ‘Il concorrente dovrà avere eseguito, negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione - o nel minor periodo di attività dell’impresa – un singolo contratto relativo a servizi di sviluppo e manutenzione di software e fornitura e manutenzione di hardware di importo minimo pari a euro € 2.500.000,00.’ Si chiede se un concorrente che ha eseguito negli ultimi cinque anni un singolo contratto relativo a servizi di sviluppo e manutenzione di software e fornitura e manutenzione di hardware, di importo ampiamente superiore all’importo minimo richiesto nel bando di gara, soddisfa il requisito di capacità tecnica richiesto seppur le attività di manutenzione ventennale sono regolarmente eseguite dal 2018 e non ancora completate.

Risposta:

Risposta ai quesiti #1 e #2 – Nel capitolato è scritto che la tecnologia contactless utilizzata allo stato attuale è la Mifare ma non che è quella che necessariamente sarà utilizzata con il nuovo sistema. Al nuovo software è chiesto, diversamente da quanto avviene con quello attuale, di poter gestire tutte le anagrafiche in maniera unitaria, indipendentemente dalla natura dei titoli. È stato inoltre specificato al paragrafo “6.2.5 Gestione Liste (Black list, White List)” che, sempre diversamente da quanto avviene con il sistema attuale, “Il sistema dovrà, inoltre, potere acquisire in modo massivo le liste (black list, white list) da sistemi esterni. Il sistema dovrà a tal fine essere in grado di riconoscere file provenienti da fogli elettronici di calcolo (tipo file in formato “xlsx” di Microsoft Excel). Il sistema dovrà effettuare l’inserimento e/o la modifica di tali liste per poterle poi mettere a disposizione dei dispositivi periferici di vendita, validazione e controllo”. Per maggiore chiarezza: Il sistema non dovrà essere un ABT puro, ma essere di tipo misto: dovrà quindi essere in grado di gestire tutte le tipologie di titoli indicati nel capitolato, compresi i titoli “tradizionali” con tecnologia csc. Per tutti i titoli, materiali o immateriali, per i quali l’utente fornirà i propri dati, il sistema creerà e gestirà un’unica anagrafica che conterrà oltre ai dati personali degli utenti le informazioni sul tipo o sui tipi di titoli dallo stesso utilizzati.

Risposta al quesito #3 - Questa Stazione Appaltante metterà a disposizione dell’appaltatore quanto nella propria disponibilità (manuali delle apparecchiature) e non coperto da proprietà intellettuale di terzi, fermo restando che sarà onere dell’appaltatore la predisposizione di quanto necessario per dare perfetta e compiuta attuazione al contratto e pertanto anche l’onere per la modifica e la programmazione delle apparecchiature sopra elencate, ove occorra in correlazione con i produttori o con i detentori delle proprietà intellettuali. E’ opportuno, altresì, ulteriormente confermare che il presente appalto trae origine dall’intendimento gestionale di ottenere un sistema in grado di comunicare pienamente e intercorrelato, pertanto laddove l’appaltatore lo ritenga, si ritiene possibile ammettere soluzioni alternative all’integrazione degli apparecchi già esistenti, laddove il livello di servizio sia il medesimo di quello previsto dal capitolato anche in termini di numero di apparecchiature disponibili.

Risposta al quesito #4 - Trattasi di refuso, la frase deve essere così letta: “in caso di transazione, richiedere l’emissione di uno scontrino”.

Risposta al quesito #5 – No, la personalizzazione dovrà essere anche a livello grafico.

Risposta al quesito #6 – Come già chiarito nella risposta alla FAQ n.6, a cui si rimanda, l’offerta tecnica deve contenere tutti gli elementi per poter valutare la qualità dell’offerta, pertanto tutti gli elementi di cui ai punti 3 (qualità della prestazione), 4 (qualità ambientale e scurezza) e 5 (manutenibilità). Gli elementi di cui ai punti 1 (offerta economica), 2 (tempi di consegna) dovranno invece essere inseriti nella busta economico-temporale.

Risposta al quesito #7 – Come già, in parte, chiarito nella risposta alla FAQ n.1, a cui si rimanda si precisa che potranno essere prese in considerazione esclusivamente le attività, per la parte già eseguita e certificata dalla committente

Chiarimento n. 11

Domanda:

Nel Capitolato Tecnico al Capitolo "28 - Le previsioni di incremento dell’hardware" in tabella "Tabella 7.VI" è riportato il seguente HW: 33 TVM, 120 Validatrici, 25 POST e 150 Validatrici per Check in Check out Tuttavia nel file di offerta economica "ALLEGATO F - Offerta Listino" è riportato il seguente HW: 33 TVM, 120 Validatrici, 25 POST e 10 Varchi Si chiede la stazione appaltante di confermare quale sia l'HW da proporre come base per l'allegato F, esplicitando nel secondo anche la tipologia di tornello richiesta (L, LC, INT)

Risposta:

Si conferma che l’HW è quello dell’allegato F e il costo del varco a cui fare riferimento è quello della tipologia “INT”.

Chiarimento n. 12

Domanda:

 • Si chiede di confermare che la percentuale di attività subappaltabili sia pari al 40% dell’importo complessivo del contratto, come previsto al paragrafo 9 del disciplinare e dalla vigente normativa, e non il 30% come indicato al paragrafo 12 lettera G (pagina 14) del Disciplinare.

• In considerazione del fatto che il DGUE (Documento di gara Unico Europeo) prevede la possibilità di dichiarare il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara (generali, economico-finanziari e tecnico professionali), si chiede di confermare che la compilazione di tale documento (richiesta al paragrafo 12 lettera O del Disciplinare) possa sostituire le dichiarazioni richieste allo stesso paragrafo, lettere F e H (peraltro già contenute del facsimile Allegato A), e possa solo essere integrato con apposita dichiarazione che consenta di ottemperare a quanto previsto dalle modifiche al Codice Appalti successivamente alla sua entrata in vigore (in particolare dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice).

• Si chiede di confermare quale debba essere la validità in giorni dell’offerta, e di conseguenza della cauzione provvisoria, risultando presenti nella documentazione di gara indicazioni diverse: in alcuni punti si cita una validità 180 giorni più eventuale ulteriori 90, in altri 240 più eventuale ulteriori 90.

• Con riferimento a quanto richiesto ai punti D, E e G del paragrafo 9 del Disciplinare, si chiede di confermare che non sia necessario rendere specifiche dichiarazioni essendo i contenuti dei citati punti già previsti nel facsimile “Allegato A” fornito con gli atti di gara.

Risposta:

Risposta n. 1 - Si conferma che la percentuale di attività subappaltabili è pari al 40% dell’importo complessivo del contratto.

Risposta n. 2 - Si conferma che la compilazione del DGUE può sostituire le dichiarazioni richieste alle lettere F e H del disciplinare, già contenute nel facsimile Allegato A, a meno delle dichiarazioni dei soggetti di cui all'art. 80 co. 3 e si conferma che il DGUE può essere integrato con apposita dichiarazione che consenta di ottemperare a quanto previsto dalle modifiche al Codice degli Appalti successivamente alla sua entrata in vigore.

Risposta n. 3 - Si conferma che la validità in giorni dell’offerta è pari a 240 giorni più eventuale ulteriori 90.

Risposta n. 4 - Con riferimento a quanto richiesto ai punti D, E e G del paragrafo 9 del Disciplinare, si conferma che, compilando opportunamente l'allegato A, non è necessario rendere specifiche dichiarazioni essendo i contenuti dei citati punti già previsti nel facsimile “Allegato A” fornito con gli atti di gara.

Chiarimento n. 13

Domanda:

La presente per chiedere una proroga dei termini di sottomissione dell'offerta in questione di almeno 6 settimane, a causa del perdurante stato emergenziale dovuto alla pandemia di Covid-19, che rallenta e complica la preparazione della quotazione.

Risposta:

Si precisa che non può essere concessa alcuna proroga della data di presentazione delle offerte prevista dal bando, in quanto incompatibile con le esigenze programmatiche di questa Gestione Governativa nonché con i termini di ultimazione previsti dai finanziamenti connessi con l’intervento in oggetto.

Chiarimento n. 14

Domanda:

Al paragrafo 14.2 “Caratteristiche dei varchi”, a pagina 63 di 86 del documento “Capitolato Tecnico”, si legge: I varchi dovranno possedere un telaio autoportante in acciaio Si chiede: E’ corretto intendere che il varco non deve essere montato su un basamento?

Risposta:

Non occorre realizzare alcun basamento; i varchi dovranno essere montati sul pavimento, similarmente a quanto avviene per tutti quelli attualmente in uso.

Chiarimento n. 15

Domanda:

Al paragrafo 14.2 “Caratteristiche dei varchi”, a pagina 63 di 86 del documento “Capitolato Tecnico”, si legge: I varchi dovranno essere dotati di ante in vetro trasparente a scomparsa E successivamente I varchi dovranno essere non di tipo “hidden gate” [..] Si chiede E’ corretto intendere che la committente desidera avere dei varchi con ante scorrevole a scomparsa e in alternativa dei varchi ad ante a battenti?

Risposta:

I varchi dovranno avere ante in vetro trasparente a scomparsa e non a battente. La dizione “hidden gate” è utilizzata nel capitolato per indicare i varchi aventi i dispositivi di validazione integrati nel corpo stesso del varco.

Chiarimento n. 16

Domanda:

Quesito A. Considerato che la Valutazione del Pregio Tecnico - Qualità della Prestazione - Prestazioni del sistema e soluzioni tecniche migliorative "investe esclusivamente i requisiti migliorativi avendo i requisiti minimi di capitolato carattere cogente per tutti gli operatori" e che "saranno valutate positivamente le forniture software e hardware che: ¬1 - prevedono prestazioni del sistema software fornito migliorative rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico; ¬2 - prevedono prestazioni dell’Hardware fornito migliorative rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico; 3 -¬ prevedono prestazioni del sistema integrato superiori e migliorative rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, anche in termini di semplicità e di autonomia per la gestione del sistema anche al fine di realizzare da parte della Stazione Appaltante attività non routinarie sul sistema; 4 -¬ prevedono un livello di formazione del personale del Committente che dovrà essere esplicitato in dettaglio anche in termini di ore on-site e ore on-line e in termini di Help-desk migliorativo rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico;" si chiede di esplicitare come saranno ripartiti i 22 punti tra i 4 capitoli evidenziati.

Quesito B Considerato che la Valutazione del Pregio Tecnico - Qualità Ambientale e Sicurezza - Consumi è relativa esclusivamente a TVM e varchi e che "l'analisi dei consumi totali di energia, espressi in kWh, stimabili in un anno di funzionamento derivante dalle apparecchiature fornite, considerando le apparecchiature per il servizio al pubblico alimentate elettricamente 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno" si chiede di confermare che tale valore sia quello dei consumi relativi alla mera alimentazione delle apparecchiature nella tipologia e quantità previste nel primo contratto applicativo. In caso contrario, al fine di garantire la massima confrontabilità delle analisi contenute nelle offerte, si chiede di esplicitare il numero stimato annuale di cicli di funzionamento di TVM e varchi a cui riferire le valutazioni.

Risposta:

Risposta quesito A: nel disciplinare non è prevista una sub-ripartizione dei punti in relazione alle “Prestazioni del sistema e soluzioni tecniche migliorative” atteso che trattasi di una valutazione complessiva dell’oggetto dell’appalto e non di ciascuno degli elementi oggetto di valutazione singolarmente intesi. La commissione, confronterà le offerte tecniche presentate e le valuterà attribuendo il punteggio con le modalità indicate nel disciplinare.

Risposta quesito B: fermo restando quanto già espresso nella Risposta 4 alla FAQ n. 5, si conferma che il valore di confronto è quello dei consumi relativi alle apparecchiature che saranno fornite, quindi quelle del primo contratto applicativo.

Chiarimento n. 17

Domanda:

Visto il vostro disciplinare di gara per il CIG 866055219A CUP C69D20000080001 al capitolo 4.2 dove si incoraggiano l’impiego di tecniche e metodologie innovative per l’ottimizzazione degli interventi in sito, nonché di attenzione per la qualità, la sicurezza e l’ambiente vorremmo porre i seguenti quesiti in merito al capitolato tecnico art 14.2 dello stesso bando: “I varchi dovranno essere dotati di ante in vetro trasparente a scomparsa” 1) Ai fini di uniformarci con la nuova direttiva macchine europea in uscita a fine 2021, che impone requisiti più stringenti per la sicurezza dei passeggeri, abbiamo sviluppato un varco pedonale che non sarà a scomparsa, ma a battente.

Risposta:

Come già indicato nella risposta alla FAQ n. 15, si conferma che i varchi dovranno essere a scomparsa e non a battente.

Chiarimento n. 18

Domanda:

Capitolato tecnico: dallo studio delle richieste espresse nel § 14.3 sulle caratteristiche delle validatrici per gli autobus e del par §17.1, dove si descrive la connettività dei dispositivi, si capisce che la validatrice non debba essere integrata con altre apparecchiature eventualmente presenti a bordo e che il sistema di localizzazione autonomo sia da intendersi come non facente parte di questa fornitura. Si chiede conferma della correttezza di questa analisi e si chiede quindi conferma che le validatrici a bordo bus saranno delocalizzate.

Risposta:

A integrazione della risposta 1 alla FAQ n. 4, si precisa che il capitolato prevede che le validatrici a bordo degli autobus siano localizzate solo al fine della gestione, in tempo reale e secondo diverse modalità, dei dati afferenti al sistema di bigliettazione elettronica. La localizzazione degli autobus per altre servizi non è una prestazione richiesta dal capitolato.

Chiarimento n. 19

Domanda:

Si richiede se la residenza su datacenter del territorio nazionale delle componenti in cloud sia obbligatoria qualora in alternativa si assicuri una miglior affidabilità e raggiungibilità su datacenter residenti all'estero, ovviamente garantendo tutti i requisiti e le prescrizioni vigenti nell'area UE, in particolare per quanto riguarda il GDPR per il trattamento dei dati personali e di privacy

Risposta:

Si conferma quanto richiesto in capitolato circa la residenza delle componenti cloud su datacenter del territorio nazionale.

Chiarimento n. 20

Domanda:

Al punto 4.1 Prestazioni similari eseguite del Disciplinare di gara, si dice: “Saranno valutate positivamente le offerte che attestino già in sede di offerta l’avvenuta esecuzione di attività similari per oggetto contrattuale negli ultimi 5 anni”. Si chiede di chiarire se l’attestazione cui si fa riferimento debba essere una dichiarazione del fornitore rilasciata ai sensi del 445/2000 oppure debba essere una documentazione, da allegare all’offerta tecnica, formata da attestazioni del cliente e/o da contratti/ordini di lavoro/fatture.

Risposta:

È possibile fornire, quale attestazione, una dichiarazione del fornitore rilasciata ai sensi del 445/2000, completa di tutti i dati (quali ad es. cliente, periodo, riferimenti contrattuali, attività svolte, importi contrattuali etc…) che consentano a questa Stazione Appaltante la verifica di quanto dichiarato.

Chiarimento n. 21

Domanda:

Il programma di esercizio (linee, fermate, orari, validità) e le sue eventuali variazioni sono già disponibili da parte di Ferrovia Circumetnea nel formato dati GTFS o GTFS-RT o in un altro standard riconosciuto, per essere acquisiti dal nuovo sistema centrale?

Risposta:

No, i dati sono disponibili in formati tabellari o in fogli di calcolo.

Chiarimento n. 22

Domanda:

Si chiede di avere indicazione del numero di fatture elettroniche che attualmente vengono emesse.

Risposta:

Attualmente l’Ente stima un quantitativo di fatture elettroniche attive, riferite unicamente ai dati dei corrispettivi per le prestazioni di trasporto di persone, di circa 300 fatture annue. È ragionevole prevedere un significativo incremento di tale dato nel prossimo futuro.

Chiarimento n. 23

Domanda:

1. Per meglio dimensionare e definire l’architettura del sistema centrale si chiede indicazioni di massima sul numero di transazioni/validazioni annue attese e sul numero di clienti iscritti ai servizi di Ferrovia Circumetnea 2. Al par 10.4 del Capitolato tecnico si richiedere che “l’aggiudicatario, …, dovrà farsi carico, …, di realizzare il sito internet aziendale” nel quale sarà poi inserito il portale dedicato ai servizi di bigliettazione. Si chiede conferma che la richiesta di fornire il sito internet aziendale sia un refuso e che il perimetro della richiesta sia limitato alla sola fornitura di un portale web di vendita con le funzionalità descritte al par 10.4.1 e che questo portale debba essere raggiungibile dall’attuale sito aziendale e ne richiami i loghi e colori. 3. Al fine di articolare l’offerta nel modo più vantaggioso per il cliente si chiede se sia possibile ampliare le voci presenti nell’ALLEGATO F – Offerta Listino inserendo, se necessari altri componenti 4. Vista la complessità delle richieste espresse nel Capitolato Tecnico e delle contingenze del periodo che rendono alcuni processi lavorativi più lenti, si chiede di poter posticipare la data di consegna dell’offerta di 4 settimane

Risposta:

Risposta n. 1 - In riferimento alla quantità di validazioni annue si riportano i dati dei viaggiatori trasportati nell’anno 2019. È ragionevole prevedere un significativo incremento di tali dati nel prossimo futuro: VIAGGIATORI ANNUI TRASPORTATI S/A 2.869.511 - A/R 887.230 - ABBON. 4.461.404 - TOTALE 8.218.145

Risposta n. 2 - Non si tratta di un refuso. Le prestazioni di cui al par. 10.4 sono da fornire, limitatamente a quanto richiesto nel suddetto paragrafo.

Risposta n. 3 - Non è possibile ampliare le voci presenti nell’ALLEGATO F – Offerta Listino.

Risposta n. 4. Si rinvia a quanto risposto alla FAQ n. 13.

Chiarimento n. 24

Domanda:

Di seguito alcuni quesiti:

1) Rif. Disciplinare di gara – Paragrafo 12 – K. CAUZIONE PROVVISORIA A Pag. 15 del disciplinare è precisato che “……in presenza di certificazione UNI EN ISO 14001 si può ottenere la riduzione del 20% NON cumulabile con il 50% della certificazione UNI EN ISO 9001.” Al contrario, secondo quanto indicato a Pag. 16, la riduzione del 20% sembra cumulabile con la riduzione del 50%: “L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 1) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 2) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.” Si chiede cortesemente di confermare che la riduzione del 20%, in presenza di certificazione UNI EN ISO 14001, è cumulabile con la riduzione del 50% della certificazione UNI EN ISO 9001.

2) Rif. Schema primo contratto applicativo - ART. 3 CAUZIONE Si chiede di confermare che la cauzione in oggetto debba essere prestata ai sensi dell’art. 103 Dlgs. 50 del 2016

3) Rif. ALLEGATO G - Schema primo contratto applicativo - ART. 6 GARANZIE Si chiede di confermare che la polizza assicurativa richiesta agli ultimi 2 capoversi: “L’appaltatore è altresì tenuto a consegnare a FCE, entro dieci giorni prima dell’emissione certificato di verifica di conformità, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante per l’ipotesi di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi derivanti dalla concessione dell’opzione per l'effettuazione dell’attività di manutenzione totale di cui agli artt. 7 e 8 dell’Accordo Quadro. Detta polizza sarà quantificata nella misura del 10% dell’importo posto a base di gara dalla Stazione Appaltante al punto 16 del disciplinare per la manutenibilità complessiva per gli anni dal 4° al 10°”, sia la stessa garanzia richiesta all’art. 18 – Cauzione dello Schema di contratto Full Service.

Risposta:

Risposta n. 1. Come espressamente chiarito nel Disciplinare si rappresenta che in presenza di certificato EMAS si ha diritto alla riduzione del 30% anche cumulabile con il 50% della certificazione UNI EN ISO 9001 mentre in presenza di certificazione UNI EN ISO 14001 si può ottenere la riduzione del 20% NON cumulabile con il 50% della certificazione UNI EN ISO 9001.

Risposta n. 2. Si conferma.

Risposta n. 3. Le due polizza sono distinte. La polizza di cui all’art. 6 dello “Schema primo contratto applicativo” tiene indenne la Stazione Appaltante per l’ipotesi di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi derivanti dalla concessione dell’opzione per l'effettuazione dell’attività di manutenzione totale di cui agli artt. 7 e 8 dell’Accordo Quadro e copre l’ipotesi di non sottoscrizione del contratto di Manutenzione da parte dell’appaltatore, laddove la Stazione Appaltante decida di far valere l’opzione. La garanzia richiesta all’art. 18 – Cauzione dello Schema di contratto Full Service dovrà essere sottoscritta solo nel caso di stipula del contatto di manutenzione.

Chiarimento n. 25

Domanda:

1) si chiede di confermare che nella sezione "Documentazione inerente il possesso dei requisiti speciali" andranno caricate solo dichiarazioni attestanti il possesso degli stessi requisiti come indicati nel disciplinare e che i documenti di comprova andranno presentati su esplicita richiesta della S.A.

2) si chiede di confermare che l'eventuale dichiarazione relativa all'accesso agli atti di gara va inserita nella busta amministrativa

Risposta:

Risposta 1) si precisa che nella sezione "Documentazione inerente il possesso dei requisiti speciali" possono essere inserite le dichiarazioni rese dai concorrenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti come indicati nel disciplinare e complete di tutti i dati che consentano a questa Stazione Appaltante la verifica di quanto dichiarato, o, a scelta dell’operatore economico, anche i documenti di comprova che, alternativamente potranno essere presentati su esplicita richiesta della S.A.

Risposta 2) è possibile inserire nella busta amministrativa una eventuale dichiarazione relativa all'accesso agli atti di gara, purché la stessa non faccia riferimento diretto o indiretto agli elementi di qualità, di tempo o economici presenti nella busta tecnica o economica.

Chiarimento n. 26

Domanda:

In caso di partecipazione in forma di RTI misto, in cui la Mandataria si occupa dello sviluppo SW e di quota parte della fornitura HW, mentre una delle Mandanti si occupa della restante quota parte della fornitura HW, e una terza mandante si occupa delle sole attività di installazione e manutenzione hw si chiede di confermare che il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto c) possa essere dichiarato dalla Mandataria con un proprio contratto di sviluppo SW e dalla prima mandante con un proprio contratto di fornitura HW e che la terza mandante non debba dichiarare fatturato specifico.

Risposta:

Il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto c) del par. 6.3 del Disciplinare di gara può essere dichiarato solo da una parte dei soggetti costituenti il raggruppamento. Si chiarisce in ogni caso che pur non esistendo per le mandanti un vincolo minimo, ciascuna mandante deve essere qualificata almeno per la parte della quota dei servizi che assumerà all’interno del raggruppamento.

Chiarimento n. 27

Domanda:

A) Considerando che il bando prevede 2 categorie: sviluppo SW, categoria prevalente, e fornitura HW, categoria secondaria, si chiede di confermare che sia possibile partecipare in forma di RTI misto.

B) In virtù del fatto che le attività di assistenza HW e SW e quelle di installazione sono da considerarsi complementari alle 2 categorie costituenti il presente appalto (sviluppo SW, categoria prevalente, e fornitura HW, categoria secondaria), si chiede di confermare che in caso di RTI in cui una mandante si occupi solo di tali attività, tale mandante non dovrà possedere requisiti di capacità tecnico professionale.

Risposta:

Risposta A) Si conferma che è possibile partecipare in forma di RTI misto

Risposta B) In caso di RTI in cui una mandante si occupi solo di assistenza HW e SW, tale mandante dovrà essere qualificata per l’attività (o le attività) per le quali dovrà svolgere l’assistenza.

Chiarimento n. 28

Domanda:

Nel capitolato tecnico, par 20.3.3 Alimentazione di materiale di consumo dei dispositivi, si richiede che sia l’aggiudicatario a provvedere a rifornire le TVM dei supporti relativi ai titoli, supporti e consumabili forniti da Ferrovia Circumetnea. Per meglio dimensionare gli interventi da fare sul campo si richiede indicazioni sulle vendite attese da questo canale di vendita.

Risposta:

In riferimento alle vendite effettuate tramite tutte le TVM in uso nell'attuale sistema, si riportano i dati afferenti al 2019:

- Totale biglietti magnetici emessi: 1.500.000 (un milione e mezzo);

- Totale rinnovi abbonamenti su csc: 25.000 (venticinquemila).

Chiarimento n. 29

Domanda:

In riferimento alla FAQ n. 5, in corrispondenza della domanda n. 4: Disciplinare di gara – par 4.1 Consumi: Si chiede di specificare la lista delle apparecchiature per le quali è richiesta l’analisi dei consumi totali di energia Si legge la corrispondente RISPOSTA n. 4: RISPOSTA 4: - TVM e carchi Si chiede: Al fine di consentire un'unica metrica di calcolo, si chiede di conoscere: - Numero medio di passaggi ai varchi - Numero medio di utilizzo delle TVM per emissione di un titolo di viaggio - Numero medio di utilizzo delle TVM per ricarica di un titolo di viaggio - Numero medio di utilizzo delle TVM per sola consultazione

Risposta:

Gli operatori economici dovranno dichiarare il valore di consumo considerando gli apparecchi in configurazione stazionaria (stand-by) senza, pertanto, considerare i consumi in relazione alle aperture per i varchi e i consumi in relazione all'utilizzo delle TVM.

Chiarimento n. 30

Domanda:

Con riferimento al facsimile “ALLEGATO B - Autocertificazione soggettiva art. 80” ed alla Risposta n. 2 della FAQ n. 12, si chiede di confermare che, in considerazione del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016 “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”, pubblicato sul sito dell’Autorità in data 14/11/2016, anche la dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

Risposta:

Si evidenzia che il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016 risulta superato dal Comunicato del Presidente dell’ANAC del 08/11/2017 che prevede che il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta.

Chiarimento n. 31

Domanda:

Si chiede conferma che le quote di partecipazione indicate da un RTI in fase di presentazione dell’offerta siano da applicare solo sul 1° contratto applicativo (del valore di 3.320.000€) e che per contratti applicativi opzionali sia possibile applicare una diversa ripartizione in quote in relazione alle peculiarità delle attività richieste.

Risposta:

È possibile una rimodulazione delle quote per i successivi contratti applicativi, all’interno del RTI, in funzione della peculiarità delle attività richieste con i successivi contrati applicativi, fermo restando la qualifica di ciascun Operatore Economico almeno per la quota-parte delle attività che assumerà.

Chiarimento n. 32

Domanda:

1: Rif. Disciplinare di gara Paragrafo 19.2 Polizze Assicurative Con riferimento a quanto indicato nel Disciplinare di gara paragrafo 19.2 Polizze assicurative penultimo capoverso del paragrafo a pag. 29 “ In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale fra le imprese” Si chiede di confermare che sia possibile presentare in alternativa a tale polizza i certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle medesime copertura assicurative, emessi dalle singole compagnie assicuratrici o dal broker di ogni Società costituente il raggruppamento temporaneo d’impresa.

2. Rif. Disciplinare di gara paragrafo 19.2 Polizze assicurative Si chiede di confermare che la garanzia assicurativa richiesta nel Disciplinare di gara paragrafo 19.2 Polizze assicurative secondo capoverso di pag. 29 “La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a € 500.000,00” sia la stessa indicata nello Schema del primo contratto applicativo– Art. 6 Garanzie - primo capoverso di pag. 5/12 “…copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi, con un mas-simale minimo assicurato pari a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00), ivi inclusi i dipendenti della FCE, per cause dipendenti da vizi e difetti dalle prestazioni fornite dall’appaltatore”. In caso di risposta affermativa si chiede inoltre di chiarire il massimale minimo da assicurare.

3. Rif. Disciplinare di gara paragrafo 19.2 Polizze assicurative Si chiede di confermare che per “data di consegna del primo contratto applicativo” indicato nel Disciplinare di gara paragrafo 19.2 Polizze assicurative pag. 29 terzo capoverso, si intenda la data di consegna delle prestazioni oggetto del primo contratto.

4.Rif. Schema del primo contratto applicativo– Art. 6 Garanzie Si chiede di confermare che la polizza assicurativa richiesta nello Schema del primo contratto applicativo– Art. 6 Garanzie al primo capoverso di pag. 5/12 “ l’appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa per una somma assicurata di importo pari a quello del presente contratto applicativo che tenga indenne la FCE da tutti i rischi da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa FCE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di vettu-re, impianti o opere della FCE verificatisi nel corso dell’esecuzione del contratto” sia la stessa garanzia chiesta nel Disciplinare di gara paragrafo 19.2 Polizze assicurative al primo capoverso di pagina 29.

5. Rif. Disciplinare di gara paragrafo 19.2 Polizze assicurative Si chiede di confermare che la polizza assicurativa richiesta nello Schema del primo contratto applicativo– Art. 6 Garanzie all’ultimo capoverso di pag 5/12 : “ L’Appaltatore è obbligato a produrre alla Stazione Appaltante, prima dello svincolo del residuo della cauzione definitiva, di cui al precedente art. 3 una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, per difetti, malfunzionamenti o guasti con decorrenza dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità e per la durata di due anni, con massimale pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del presente contratto, aumentato di eventuali maggiorazioni intervenute, a copertura dei danni derivanti a terzi da difetti costruttivi, malfunzionamenti o guasti di quanto consegnato “ si riferisca al risarcimento dei danni, per difetti di malfunzionamenti o guasti derivanti dall’attività di installazione.

6. Rif. Disciplinare di gara paragrafo 19.2 Polizze assicurative Si chiede di confermare che la polizza assicurativa richiesta nello Schema del primo contratto applicativo– Art. 6 Garanzie all’ultimo capoverso di pag 5/12 : “ L’Appaltatore è obbligato a produrre alla Stazione Appaltante, prima dello svincolo del residuo della cauzione definitiva, di cui al precedente art. 3 una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, per difetti, malfunzionamenti o guasti con decorrenza dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità e per la durata di due anni, con massimale pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del presente contratto, aumentato di eventuali maggiorazioni intervenute, a copertura dei danni derivanti a terzi da difetti costruttivi, malfunzionamenti o guasti di quanto consegnato “ sia la stessa garanzia richiesta nel Disciplinare di gara paragrafo 19.2 Polizze assicurative al quarto capoverso di pag. 29

Risposta:

Risposta n. 1) In alternativa alle polizze assicurative di cui al Paragrafo 19.2 del Disciplinare di gara si conferma che è possibile presentare i certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle medesime copertura assicurative, emessi dalle singole compagnie assicuratrici o dal broker di ogni Società costituente il raggruppamento temporaneo d’impresa, purchè le stesse siano riferite anche all’appalto in oggetto.

Risposta n. 2) Si conferma che la garanzia assicurativa richiesta nel Disciplinare di gara paragrafo 19.2 Polizze assicurative secondo capoverso di pag. 29 è la medesima indicata nello Schema del primo contratto applicativo– Art. 6 Garanzie - primo capoverso di pag. 5/12. La stessa va stipulata per un massimale di pari a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00),

Risposta n.3.) si conferma.

Risposta n.4) si conferma.

Risposta n. 5) La polizza richiesta si riferisce al risarcimento dei danni, correlati alle attività poste in essere dall’appaltatore (servizi e forniture), come indicato nello schema di primo contratto applicativo.

Risposta n. 6) le due polizze sono diverse e hanno due importi distinti. La prima occorre per lo svincolo della cauzione, la seconda a garanzia di quanto realizzato dall’appaltatore.

Chiarimento n. 33

Domanda:

Si chiede conferma che per la voce “Opzione manutenzione hardware e software per gli anni 4° - 10°” (del valore complessivo di € 1.680.000,00) sia incluso, oltre che le attività di manutenzione sia software e hardware, anche l’erogazione tramite Piattaforma Cloud o se in alternativa la componente Cloud sia esclusa.

Risposta:

Si conferma che la componente Cloud è inclusa

Chiarimento n. 34

Domanda:

Si chiede di confermare che quanto previsto al paragrafo 12 lettera A del Disciplinare con riferimento alla “Domanda di partecipazione Allegato A”, relativamente a partecipazioni in forma associata, risulta già soddisfatto compilando e sottoscrivendo congiuntamente l’Allegato E senza necessità di integrare il citato Allegato A.

Risposta:

Gli operatori economici che partecipino in forma associata dovranno sottoscrivere congiuntamente l’allegato E, mentre non è necessario modificare l’allegato A che potrà essere compilato separatamente da ciascuno degli operatori economici raggruppati.