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Accordo Quadro con unico Operatore Economico, per l’esecuzione dei lavori per il mantenimento della sicurezza nelle gallerie della linea ferroviaria a scartamento ridotto (950 mm) della Ferrovia Circumetnea, compresa tra la stazione di Paternò e quella di Adrano, nonché sulla linea ferroviaria metropolitana a scartamento ordinario.
Soggetto aggiudicatore: | Ferrovia Circumetnea |
Oggetto: | Accordo Quadro con unico Operatore Economico, per l’esecuzione dei lavori per il mantenimento della sicurezza nelle gallerie della linea ferroviaria a scartamento ridotto (950 mm) della Ferrovia Circumetnea, compresa tra la stazione di Paternò e quella di Adrano, nonché sulla linea ferroviaria metropolitana a scartamento ordinario. |
Tipologia di gara: | Accordo Quadro |
Criterio di valutazione: | Offerta economicamente più vantaggiosa |
Modalità di espletamento della gara: | Telematica |
Importo complessivo a base d'asta: | 3.000.000,00 € |
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: | 3.000.000,00 € |
CIG: | 8232619C1B |
Stato: | Aggiudicata |
Centro di costo: | Direzione Tecnica |
Aggiudicatario : | RTI - EDS- VIDR - Capofila: EdS Infrastrutture S.p.A. |
Data di aggiudicazione: | 01 dicembre 2020 0:00:00 |
Data pubblicazione: | 11 marzo 2020 13:00:00 |
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: | 13 giugno 2020 12:10:00 |
Data scadenza: | 23 giugno 2020 12:00:00 |
Durata dell'accordo quadro: | 24 mesi |
Documentazione gara: |
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Documentazione amministrativa richiesta: |
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Documentazione Offerta Tecnica: |
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Documentazione Offerta Economica: |
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Pubblicazioni
Nome | Data pubblicazione | Categoria |
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Proroga Termini - Pubblicazione GURI | 16 aprile 2020 10:13:23 | Altri Documenti |
Elenco chiarimenti
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Chiarimento n. 1
Domanda:causa Covid 19 volevamo sapere se il sopralluogo era obbligatoria vista la limitazione negli spostamenti.
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Risposta:
Si conferma che il sopralluogo non è obbligatorio.
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Chiarimento n. 2
Domanda:Si chiede di specificare meglio cosa si intenda per personale tecnico qualificato di cui al punto 2.5 dell'offerta tecnica: se si faccia riferimento al personale tecnico di commessa (direzione tecnica di commessa, direzione tecnica di cantiere, etc...) o agli operai. Si chiede inoltre di specificare quali siano le attestazioni e certificazioni specifiche ritenute premianti.
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Risposta:
Si precisa che per personale tecnico di cui al punto 2.5 dell'offerta tecnica si deve intendere tutto il personale che si prevede di utilizzare per l'esecuzione della commessa. In relazione alle attestazioni e certificazioni premianti, la commissione analizzerà quanto prodotto da ciascun concorrente valutandolo in relazione alle specifiche attività previste nella commessa.
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Chiarimento n. 3
Domanda:Spettabile Stazione appaltante, a seguito dell’emissione del DPCM del 9 marzo 2020 concernente lo spostamento delle persone fisiche ed il protrarsi dell’emergenza dovuto al progressivo diffondersi del coronavirus (Covid-19), sta causando seri problemi organizzativi per tutte le Aziende in Italia ed in In particolare in questo momento l'impossilità di effettuare i sopralluoghi, le misure di contenimento del contagio e le raccomandazioni provenienti dalle Autorità competenti, hanno imposto l’adozione di severe procedure per la tutela dei dipendenti e non solo. Tali cautele, seppur necessarie, stanno rallentando le abituali attività lavorative, impedendo il normale impiego della forza lavoro per l’espletamento delle mansioni quotidiane, e conseguentemente impattano direttamente sulla gestione dell’attività commerciale e dell’ufficio gare, principali nuclei operativi per la preparazione delle offerte della nostra azienda. Essendo questa problematica sicuramente comune anche ad altre aziende interessate alla partecipazione alla presente procedura e al fine di permettere l’effettivo rispetto e la concreta attuazione del fondamentale principio della massima partecipazione alla gare d’appalto, chiediamo la concessione di una proroga di almeno 60 giorni del termine fissato per la presentazione delle offerte.
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Risposta:
Si comunica che è in corso di pubblicazione sulla GURI e sui giornali la proroga del termine di presentazione delle offerte dal 23/04/2020 al 23/06/2020 e del termine di apertura delle offerte dal 28/04/2020 al 25/06/2020. Non appena pubblicato in GURi i suddetti termini verranno aggiornati anche sulla piattaforma telematica.
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Chiarimento n. 4
Domanda:L’attuale emergenza COVID 19 rallenta l’attività degli uffici gara e degli studi di progettazione, dovendo operare in smart working con l’ulteriore limitazione dell’utilizzo di hardware di limitata capacità rispetto a quelli ordinariamente in uso. Si chiede pertanto un rinvio della data di scadenza di almeno 30 giorni.
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Risposta:
Si comunica che è in corso di pubblicazione sulla GURI e sui giornali la proroga del termine di presentazione delle offerte dal 23/04/2020 al 23/06/2020 e del termine di apertura delle offerte dal 28/04/2020 al 25/06/2020. Non appena pubblicato in GURi i suddetti termini verranno aggiornati anche sulla piattaforma telematica.
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Chiarimento n. 5
Domanda:Con riferimento al Disciplinare di Gara al punto 3 pagina 11 è riportato il possesso di • Locomotore; • Risanatrice/livellatrice; • Caricatore bimodale; • Carro pianale; • Carro tramoggia. forse, al secondo punto c'è un errore intendevate “Rincalzatrice/livellatrice” e non "Risanatrice/livellatrice".
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Risposta:
Trattasi di mero refuso. i requisiti di capacità tecnica per la partecipazione alla presente procedura sono quelli richiesti al paragrafo 11.1 del Disciplinare di gara. Pertanto non occorre documentare il possesso o la disponibilità dei mezzi elencati al punto H pag. 11 del Disciplinare di gara.
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Chiarimento n. 6
Domanda:Con riferimento alla lettera H. del disciplinare di gara ed in particolare al punto 3. laddove viene richiesto il possesso o la disponibilità esclusiva, tra gli altri, di una: -RISANATRICE / LIVELLATRICE si chiede se, in relazione all’oggetto dell’Accordo Quadro (lavori per il mantenimento della sicurezza nelle gallerie), la richiesta di tale mezzo d’opera ferroviario sia stato un mero errore, dal momento che esso viene utilizzato per lavori tipicamente di armamento e di mantenimento della sovrastruttura ferroviaria. Se così non fosse, di contro si chiede se il possesso o la disponibilità esclusiva del mezzo (RISANATRICE/LIVELLATRICE) riguardi un solo mezzo dei due oppure riguardi entrambi.
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Risposta:
Trattasi di mero refuso. i requisiti di capacità tecnica per la partecipazione alla presente procedura sono quelli richiesti al paragrafo 11.1 del Disciplinare di gara. Pertanto non occorre documentare il possesso o la disponibilità dei mezzi elencati al punto H pag. 11 del Disciplinare di gara.
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Chiarimento n. 7
Domanda:Con la presente si chiede se, ai fini della dimostrazione della disponibilità dei mezzi sia a scartamento ordinario che ridotto, sia sufficiente una dichiarazione di impegno del'impresa concorrente a noleggiarli in caso di aggiudicazione oppure debba essere necessariamente presentata in sede di gara una lettera di disponibilità da parte dell'impresa noleggiatrice.
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Risposta:
Trattasi di mero refuso. i requisiti di capacità tecnica per la partecipazione alla presente procedura sono quelli richiesti al paragrafo 11.1 del Disciplinare di gara. Pertanto non occorre documentare il possesso o la disponibilità dei mezzi elencati al punto H pag. 11 del Disciplinare di gara.
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Chiarimento n. 8
Domanda:A pag. 14 del disciplinare, nel par. 18. Offerta tecnica si legge: "La relazione relativa all’offerta tecnica (con gli eventuali allegati) dovrà essere suddivisa secondo gli elementi ed i sub-elementi che concorrono all’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di natura qualitativa, di cui al successivo punto 19. Essendo il punto 19 riferito all'offerta economica, si chiede di specificare quanti e quali documenti debba contenere la busta dell'Offerta tecnica, con il relativo numero di pagine e di allegati consentito.
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Risposta:
Il riferimento all’art. 19 costituisce un refuso. In luogo dell’art. 19 il riferimento è da intendersi all’art. 21 del Disciplinare di gara. Non è richiesto un numero minimo o massimo di pagine e di allegati.
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Chiarimento n. 9
Domanda:In merito alla procedura di cui in oggetto si chiede: -l'offerta tecnica deve essere firmata da soggetto abilitato o è sufficiente la firma del legale rappresentante? -in caso di rti verticale le imprese concorrenti devono redigere due diversi elaborati (uno per le lavorazioni OS3, e uno per le lavorazioni OG10?
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Risposta:
E' sufficiente la firma del legale rappresentante. Deve essere redatto un unico elaborato, anche suddiviso in due o più parti, firmato come richiesto nel Disciplinare di gara.
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Chiarimento n. 10
Domanda:Le attestazioni e certificazioni che devono documentare l’esecuzione di attività similari e le competenze del personale tecnico, che dovrà essere impiegato nella commessa in caso di aggiudicazione, devono riguardare lavori rientranti nelle categorie OS3 e OG10 oppure lavori eseguiti nelle gallerie della linee ferroviarie?
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Risposta:
Si ribadisce, come già indicato negli atti di gara, che, quando si parla di lavori e attività similari da valutarsi ai fini dell’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica, si fa riferimento all’esecuzione di attività similari “per oggetto contrattuale”
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Chiarimento n. 11
Domanda:con riguardo all’art. 22.2 polizze assicurative del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che il riferimento alla polizza indennitaria decennale ivi presente sia un mero refuso, e che la previsione da considerarsi corretta sia quella della polizza di garanzia biennale come richiamata all’ art. 12 Polizze di assicurazione dello schema di accordo quadro.
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Risposta:
Si chiarisce che la prescrizione del disciplinare relativa alla polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera non costituisce un refuso non essendo sovrapponibile alla garanzia biennale richiesta nello schema di accordo quadro né per importo né per ambito di applicazione. Dal combinato disposto del disciplinare e dello schema di Accordo quadro si evince la necessità che l’appaltatore produca entrambe le polizze.
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Chiarimento n. 12
Domanda:Può un'impresa partecipare ugualmente alla procedura se in possesso di attestazione SOA per la categoria OG11 a sostituzione della categoria OS3?
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Risposta:
Si conferma che, come disposto dall’art. 3, comma 2 del D.M. 10 novembre 2016 n. 248, l’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS 28 e OS 30, per la classifica corrispondente a quella posseduta.