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Chiarimento

  • Buongiorno Si chiedono i seguenti chiarimenti: - Si chiede di poter conoscere la scadenza per la presentazione dei quesiti (nel bando viene riportato entro 6 gg prima della scadenza mentre nel disciplinare entro 10 gg prima) e i termini relativi alle Vs risposte. - Allegato D offerta viene richiesto di indicare i costi di sicurezza e i costi di manodopera. si chiede conferma che sia un refuso in quanto come previsto dall’art. 95 co.10 del D.lgs 50/2016 e successivo correttivo 56/2017 l’indicazione di tali costi non sono previsti per gli appalti di mera fornitura. Si chiede pertanto Vs modifica. - Disciplinare art. 12.2 si chiede conferma si intenda polizza RCT/RCO. - Disciplinare art. 15 pag. 9 viene richiesto “copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).” Si chiede conferma che la conformità attraverso attestato da pubblico ufficiale debba essere effettuata solo nel caso di consegna di garanzia in copia informatica di documento analogico. Pertanto se si consegna il documento informatico con firma digitale del garante non si debba effettuare anche l’attestato da pubblico ufficiale. - Nel portale non è prevista la sezione dove allegare le certificazioni Iso in caso di riduzione della cauzione provvisoria. Si chiede Vs. verifica in quanto nella sezione dove inserire la cauzione provvisoria è ammesso solo un documento. - Disciplinare art. 19.2.1 si fa presente che nei modelli A e B non risultano essere presenti i seguenti punti menzionati all’art. 19.2.1 del disciplinare: punto 1 – punto 2 (non viene richiesto nel modello A il comune di residenza) – punto 2-3 (si trovano nel modello istanza non nel modello A- B) punto 5 - punto 6 – punto 7 – punto 8-9-10-11-12. Si chiede se debba essere effettuata una dichiarazione sostitutiva a parte ed allegarla al modello A. - Modello B nel caso ci sia un amministratore delegato ma che lo stesso non sia in possesso di firma digitale (in quanto non prevista)come dovrà essere trasmesso lo stesso? È possibile menzionare il nominativo dello stesso nell’allegato A senza allegare il modello B per lo stesso? - Art. 10 capitolato viene riportato che sarà FCE a stabilire se i ricambi da fornire debbano essere originali, primo impianto o equivalenti. Si chiedono delucidazioni su questo punto in quanto (come da normativa in vigore) i ricambi equivalenti devono essere considerati alla pari dell’originale o primo impianto inoltre si fa presente che non tutti i ricambi esistono come equivalenti o di primo impianto. Nel caso in cui in seguito a Vs richiesta non sia disponibile un articolo della tipologia richiesta (originali /di primo impianto o equivalente) come verrà gestita la fornitura? Si chiede inoltre come sopra riportato che possa essere il fornitore a decidere quale tipologia consegnare in base alla reperibilità dello stesso. - Art. 4 del capitolato viene richiesto “Siano omologati da parte della Casa costruttrice del veicolo o siano ricambi per i quali il Produttore degli stessi abbia avuto l'approvazione da parte della Casa costruttrice del veicolo per l'impiego su un determinato modello di autobus, per garantire un costante ottimale utilizzo nel tempo del veicolo stesso, o siano ricambi la cui equivalenza sia documentata ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016;” Si chiedono delucidazioni su questo punto in quanto la casa costruttrice del veicolo non omologa i ricambi equivalenti ne tantomeno ne approva l’impiego per i propri modelli di autobus. L’art. 68 del D.lgs 50/2016 affronta il tema dell’equivalenza ma senza specificare quale sia la documentazione atta a documentarla. Siamo pertanto a richiedere se tale requisito possa essere soddisfatto producendo un certificato rilasciato dal costruttore del ricambio equivalente nella quale si attesta l’equivalenza al ricambio originale. Si chiede inoltre conferma che tale documentazione debba essere prodotta in fase di fornitura. Si riporta inoltre, al medesimo articolo del capitolato che “non è ammessa la fornitura di ricambi non omologati” ma si evidenzia che non tutti i ricambi necessitano di omologazione (come ad esempio le parti di carrozzeria, filtri, motorini etc…)pertanto si chiede Vs controllo in merito. - Art. 6 del Capitolato viene richiesto in caso di variazione di listino, di fornire cataloghi con relativi aggiornamenti, bollettini di informazione o CD etc.. si fa presente che il catalogo ufficiale è in dotazione solo ed esclusivamente ai concessionari pertanto aziende rivenditrici non hanno la possibilità di ottenere tale catalogo. Si chiede conferma che in caso si possa fornire solo ed esclusivamente il listino ufficiale e solo alcuni spaccati cartacei su richiesta. - Art. 9 capitolato “ la consegna della merce dovrà essere effettuata con automezzi di proprietà del fornitore o da esse noleggiati” si chiede conferma sia ammessa la consegna attraverso corriere espressi convenzionati con l’aggiudicatario (es. GLS, TNT, BRT etc..) - Art. 14 capitolato viene richiesta polizza RC prodotti a favore di FCE. Si chiede conferma che “a favore di FCE” sia un refuso in quanto la polizza RC prodotti è generica pertanto non specifica per un unico beneficiario. Restiamo in attesa i gentile riscontro.

    Domanda del: 18/11/2019 aggiornata il 18/11/2019
  • - Si chiede di poter conoscere la scadenza per la presentazione dei quesiti (nel bando viene riportato entro 6 gg prima della scadenza mentre nel disciplinare entro 10 gg prima) e i termini relativi alle Vs risposte. La scadenza per la presentazione dei quesiti è fissata entro 6 giorni dalla data di scadenza della procedura (21.11.2019). - Allegato D offerta viene richiesto di indicare i costi di sicurezza e i costi di manodopera. Si chiede conferma che sia un refuso in quanto come previsto dall’art. 95 co.10 del D. Lgs. 50/2016 e successivo correttivo 56/2017 l’indicazione di tali costi non sono previsti per gli appalti di mera fornitura. Si chiede pertanto Vs modifica. Non è un refuso; qualora l’aggiudicatario dovesse provvedere alla consegna della merce ordinata con propri mezzi, dovrà indicare i costi della sicurezza e i costi della manodopera afferenti il servizio di trasporto. - Disciplinare art. 12.2 si chiede conferma si intenda polizza RCT/RCO. Si conferma quanto da voi indicato. - Disciplinare art. 15 pag. 9 viene richiesto “copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).” Si chiede conferma che la conformità attraverso attestato da pubblico ufficiale debba essere effettuata solo nel caso di consegna di garanzia in copia informatica di documento analogico. Pertanto se si consegna il documento informatico con firma digitale del garante non si debba effettuare anche l’attestato da pubblico ufficiale. Il documento dovrà essere trasmesso digitalmente firmato (file con estensione p7m). - Nel portale non è prevista la sezione dove allegare le certificazioni Iso in caso di riduzione della cauzione provvisoria. Si chiede Vs. verifica in quanto nella sezione dove inserire la cauzione provvisoria è ammesso solo un documento. I documenti afferenti l’eventuale riduzione della cauzione dovranno essere inseriti in un unico file unitamente alla polizza. - Disciplinare art. 19.2.1 si fa presente che nei modelli A e B non risultano essere presenti i seguenti punti menzionati all’art. 19.2.1 del disciplinare: punto 1 – punto 2 (non viene richiesto nel modello A il comune di residenza) – punto 2-3 (si trovano nel modello istanza non nel modello A- B) punto 5 - punto 6 – punto 7 – punto 8-9-10-11-12. Si chiede se debba essere effettuata una dichiarazione sostitutiva a parte ed allegarla al modello A. Punto 2: Il Comune di residenza è desumibile dal documento di identità allegato al modello; Punto 2 e 3: Si tratta di un refuso; La dichiarazione dei punti indicati verrà effettuata attraverso l’istanza di partecipazione; Punto 5: Nella procedura è stato allegato un modello apposito ed esclusivamente dedicato al “Protocollo di legalità”; Dal punto 7 al punto 12: si tratta di dichiarazioni che devono essere fatti in situazioni particolari (black list, operatori non residenti e operatori economici ammessi al concordato) e che precludono l’emissione di dichiarazioni separate. - Modello B nel caso ci sia un amministratore delegato ma che lo stesso non sia in possesso di firma digitale (in quanto non prevista) come dovrà essere trasmesso lo stesso? È possibile menzionare il nominativo dello stesso nell’allegato A senza allegare il modello B per lo stesso? Tutte le dichiarazioni dovranno essere trasmessi di default in formato p7m. La piattaforma non ammette la possibilità di allegare documenti in formati diversi. - Art. 10 capitolato viene riportato che sarà FCE a stabilire se i ricambi da fornire debbano essere originali, primo impianto o equivalenti. Si chiedono delucidazioni su questo punto in quanto (come da normativa in vigore) i ricambi equivalenti devono essere considerati alla pari dell’originale o primo impianto inoltre si fa presente che non tutti i ricambi esistono come equivalenti o di primo impianto. Nel caso in cui in seguito a Vs richiesta non sia disponibile un articolo della tipologia richiesta (originali /di primo impianto o equivalente) come verrà gestita la fornitura? Si chiede inoltre come sopra riportato che possa essere il fornitore a decidere quale tipologia consegnare in base alla reperibilità dello stesso. La scelta della tipologia di ricambio da fornire (originali, primo impianto o equivalenti) è affidata in via esclusiva alla Stazione Appaltante; il fornitore dovrà limitarsi a fornire quanto richiesto da FCE. Nel caso in cui il prodotto non dovesse essere disponibile per motivi non imputabili al concorrente (il prodotto è fuori produzione, non esiste un prodotto equivalente sul mercato, ecc….) il fornitore e la FCE convoglieranno insieme ad una soluzione alternativa. - Art. 4 del capitolato viene richiesto “Siano omologati da parte della Casa costruttrice del veicolo o siano ricambi per i quali il Produttore degli stessi abbia avuto l'approvazione da parte della Casa costruttrice del veicolo per l'impiego su un determinato modello di autobus, per garantire un costante ottimale utilizzo nel tempo del veicolo stesso, o siano ricambi la cui equivalenza sia documentata ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016;” Si chiedono delucidazioni su questo punto in quanto la casa costruttrice del veicolo non omologa i ricambi equivalenti ne tantomeno ne approva l’impiego per i propri modelli di autobus. L’art. 68 del D.lgs 50/2016 affronta il tema dell’equivalenza ma senza specificare quale sia la documentazione atta a documentarla. Siamo pertanto a richiedere se tale requisito possa essere soddisfatto producendo un certificato rilasciato dal costruttore del ricambio equivalente nella quale si attesta l’equivalenza al ricambio originale. Si chiede inoltre conferma che tale documentazione debba essere prodotta in fase di fornitura. Si riporta inoltre, al medesimo articolo del capitolato che “non è ammessa la fornitura di ricambi non omologati” ma si evidenzia che non tutti i ricambi necessitano di omologazione (come ad esempio le parti di carrozzeria, filtri, motorini etc…) pertanto si chiede Vs controllo in merito. Il requisito dell’equivalenza potrà essere soddisfatto producendo un certificato rilasciato dal costruttore del ricambio equivalente; lo stesso dovrà essere prodotto in fase di fornitura. Per ricambi omologati devono intendersi tutti i ricambi che abbiano apposto il marchio CE e che siano prodotti da aziende del settore (l’art. 4 è stato inserito al fine di evitare che l’aggiudicatario possa fornire prodotti contraffatti o di provenienza ignota). - Art. 6 del Capitolato viene richiesto in caso di variazione di listino, di fornire cataloghi con relativi aggiornamenti, bollettini di informazione o CD etc.. si fa presente che il catalogo ufficiale è in dotazione solo ed esclusivamente ai concessionari pertanto aziende rivenditrici non hanno la possibilità di ottenere tale catalogo. Si chiede conferma che in caso si possa fornire solo ed esclusivamente il listino ufficiale e solo alcuni spaccati cartacei su richiesta. Si conferma quanto da voi esposto. - Art. 9 capitolato “la consegna della merce dovrà essere effettuata con automezzi di proprietà del fornitore o da esse noleggiati” si chiede conferma sia ammessa la consegna attraverso corriere espressi convenzionati con l’aggiudicatario (es. GLS, TNT, BRT etc..) Si conferma che la consegna può essere effettuata da corrieri; l’importante è che vengano rispettati gli orari di consegna. - Art. 14 capitolato viene richiesta polizza RC prodotti a favore di FCE. Si chiede conferma che “a favore di FCE” sia un refuso in quanto la polizza RC prodotti è generica pertanto non specifica per un unico beneficiario. Si conferma che quanto sopra esposto è un refuso. La polizza RC dovrà essere in possesso dell’aggiudicatario. Lo stesso dovrà far pervenire ad FCE una copia della polizza in corso di validità.

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