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Chiarimento

  • In riferimento alla gara si riportano ulteriori quesiti: Disciplinare art. 20 viene richiesto di riportare nella scheda d’offerta lo sconto percentuale da offrire per i ricambi originali. Relativamente ai ricambi di primo impianto e a quelli equivalenti, l’aggiudicatario dovrà applicare al ribasso offerto sui ricambi originali, un’ulteriore sconto pari al 25 % per i primi e 30 % per i secondi. Quanto sopra richiesto comporta: - Contrasto tra quanto offerto rispetto alla fase esecutiva in quanto nell’offerta economica da presentare viene richiesto solo ed esclusivamente lo sconto per i ricambi originali mentre in fase esecutiva si potranno fornire anche ricambi di primo impianto / equivalenti - Relativamente ai ricambi di primo impianto o equivalenti non viene richiesto all’operatore economico di formulare offerta bensì è la stazione appaltante a decidere l’ulteriore ribasso da applicare in base allo sconto offerto per l’originale. In questo caso la stazione appaltante sta determinando il prezzo di vendita relativo al ricambio di primo impianto ed equivalente sulla base di una scontistica effettuata sul ricambio originale che non ha nulla a che vedere con i ricambi di primo impianto o equivalenti che sono determinati da altri parametri di riferimento. L’operatore economico che partecipa all’appalto deve essere libero di poter offrire la scontistica che ritiene più opportuna sia per i ricambi originali, di primo impianto o equivalenti. - Per come viene formulata la scheda d’offerta ne deriva che un concessionario ufficiale sarà più avvantaggiato nella formulazione dello sconto rispetto ad un rivenditore. L’aggiudicazione infatti viene effettuata sulla base solo ed esclusivamente dello sconto sul ricambio originale. Presumibilmente un concessionario potrà offrire una percentuale di sconto più elevata rispetto ad un rivenditore avendo delle condizioni privilegiate da parte della Casa Madre. Un rivenditore invece che in genere ha più potenzialità nel ricambio equivalente si troverà a dover effettuare una scontistica limitata e piuttosto bassa sul ricambio originale quando invece nel ricambio equivalente avrebbe potuto offrire una scontistica piuttosto vantaggiosa. Questo comporta una disparità di trattamento. Per quanto sopra esposto si chiede che venga effettuata una rettifica della documentazione di gara in modo tale che nello schema d’offerta venga richiesto uno sconto distinto per ogni tipologia di ricambio (uno sconto per il ricambio originale, uno sconto per il ricambi di primo impianto ed uno sconto per il ricambio equivalente). Si segnala infine, come da normativa, che essendo il ricambio di primo impianto ed equivalente da considerarsi alla pari dell’originale dovrà essere l’operatore economico a poter decidere la tipologia da consegnare in fase esecutiva in base alle proprie capacità nel reperire il ricambio nel mercato ed in base alle tempistiche di fornitura sempre sulla base di quanto sopra dettagliato. Restiamo in attesa di Vs gentile riscontro in merito. distinti saluti

    Domanda del: 18/11/2019 aggiornata il 18/11/2019
  • - Disciplinare art. 20 viene richiesto di riportare nella scheda d’offerta lo sconto percentuale da offrire per i ricambi originali. Relativamente ai ricambi di primo impianto e a quelli equivalenti, l’aggiudicatario dovrà applicare al ribasso offerto sui ricambi originali, un’ulteriore sconto pari al 25 % per i primi e 30 % per i secondi. Quanto sopra richiesto comporta: - Contrasto tra quanto offerto rispetto alla fase esecutiva in quanto nell’offerta economica da presentare viene richiesto solo ed esclusivamente lo sconto per i ricambi originali mentre in fase esecutiva si potranno fornire anche ricambi di primo impianto / equivalenti. La percentuale di sconto afferente i prodotti equivalenti e di primo impianto verrà determinata, partendo dalla percentuale offerta dal concorrente (in merito ai prodotti originali), applicando la formula esposta nel disciplinare di gara. - Relativamente ai ricambi di primo impianto o equivalenti non viene richiesto all’operatore economico di formulare offerta bensì è la stazione appaltante a decidere l’ulteriore ribasso da applicare in base allo sconto offerto per l’originale. In questo caso la stazione appaltante sta determinando il prezzo di vendita relativo al ricambio di primo impianto ed equivalente sulla base di una scontistica effettuata sul ricambio originale che non ha nulla a che vedere con i ricambi di primo impianto o equivalenti che sono determinati da altri parametri di riferimento. L’operatore economico che partecipa all’appalto deve essere libero di poter offrire la scontistica che ritiene più opportuna sia per i ricambi originali, di primo impianto o equivalenti. La percentuale di sconto da applicare ai ricambi equivalenti e di primo impianto viene determinata applicando, alla percentuale offerta dal concorrente in fase di gara, la formula indicata nell’art. 22 del Disciplinare di gara. Da ciò si desume che, la percentuale di sconto relativa ai ricambi equivalenti e di primo impianto non è determinata dalla Stazione Appaltante; la stessa è direttamente proporzionale a quanto offerto dal concorrente. - Per come viene formulata la scheda d’offerta ne deriva che un concessionario ufficiale sarà più avvantaggiato nella formulazione dello sconto rispetto ad un rivenditore. L’aggiudicazione infatti viene effettuata sulla base solo ed esclusivamente dello sconto sul ricambio originale. Presumibilmente un concessionario potrà offrire una percentuale di sconto più elevata rispetto ad un rivenditore avendo delle condizioni privilegiate da parte della Casa Madre. Un rivenditore invece che in genere ha più potenzialità nel ricambio equivalente si troverà a dover effettuare una scontistica limitata e piuttosto bassa sul ricambio originale quando invece nel ricambio equivalente avrebbe potuto offrire una scontistica piuttosto vantaggiosa. Questo comporta una disparità di trattamento. Per quanto sopra esposto si chiede che venga effettuata una rettifica della documentazione di gara in modo tale che nello schema d’offerta venga richiesto uno sconto distinto per ogni tipologia di ricambio (uno sconto per il ricambio originale, uno sconto per il ricambi di primo impianto ed uno sconto per il ricambio equivalente). Si segnala infine, come da normativa, che essendo il ricambio di primo impianto ed equivalente da considerarsi alla pari dell’originale dovrà essere l’operatore economico a poter decidere la tipologia da consegnare in fase esecutiva in base alle proprie capacità nel reperire il ricambio nel mercato ed in base alle tempistiche di fornitura sempre sulla base di quanto sopra dettagliato. La procedura di definizione della scontistica afferente i ricambi equivalenti e di primo impianto qui dibattuta, è stata già utilizzata in precedenti procedure che sono state aggiudicate a semplici rivenditori e non a concessionari; pertanto il contenuto del vostro quesito non può essere accettato. Si rammenta infine che La scelta della tipologia di ricambio da fornire (originali, primo impianto o equivalenti) è affidata in via esclusiva alla Stazione Appaltante; il fornitore dovrà limitarsi a fornire quanto richiesto da FCE.

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