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Chiarimento

  • ART 6.3 DEL DISCIPLINARE - REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE Il Disciplinare al punto 6.3 lettera e) ed f) prevede il possesso delle seguenti certificazioni: “e) Possesso di Certificazione IRIS (International Railway Industry Standard) relativa ad attività coerenti con quelle oggetto della fornitura. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato del sistema di gestione secondo lo standard IRIS in corso di validità. Tale documento deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato. f) Impegno a conseguire, per la prestazione del servizio di manutenzione full service, la certificazione SRM/ECM rilasciata da un Organismo di Attestazione in accordo Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione”. 1) In caso di partecipazione alla procedura nelle forme del costituendo RTI verticale, è corretto intendere che la mandataria che eseguirà la fornitura dovrà essere in possesso della certificazione IRIS e la mandante dovrà assumere l’impegno a conseguire la certificazione SRM/ECM. 2) In caso di possesso della certificazione SRM/ECM l’Operatore economico dovrà dichiararne il possesso o depositare il certificato in fase di gara?

    Domanda del: 23/02/2023 aggiornata il 23/02/2023
  • 1) L’interpretazione è corretta. 2) È sufficiente la dichiarazione del possesso in fase di gara. La comprova avverrà in sede di verifica dei requisiti.

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