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Dettagli procedura

Accordo Quadro con unico Operatore Economico ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura, la messa in servizio e la manutenzione full service di n. 15 Unità di trazione ad idrogeno per la linea a scartamento ridotto della Ferrovia Circumetnea

Ente: Ferrovia Circumetnea
Oggetto: Accordo Quadro con unico Operatore Economico ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura, la messa in servizio e la manutenzione full service di n. 15 Unità di trazione ad idrogeno per la linea a scartamento ridotto della Ferrovia Circumetnea
Tipo di fornitura:
  • Beni
Tipologia di gara: Accordo Quadro
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 267.000.000,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 65.000.000,00 €
CIG: 9580948069
CUP: C60J20000010001
Stato: Scaduta
Centro di costo: Ufficio Appalti e Gare Forniture e Servizi
Data pubblicazione : 04 gennaio 2023 12:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 22 aprile 2023 12:00:00
Data scadenza: 02 maggio 2023 12:00:00
Durata dell'accordo quadro: 96 mesi
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Tecnica:
  • Offerta tecnica
  • Eventuali documenti integrativi
  • Offerta tecnica generata da sistema
Documentazione Offerta Economica:

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
Bando gara GURI 05 gennaio 2023 10:03:12 Altri Documenti
profilo con andamento planimetrico 23 febbraio 2023 19:15:16 Altri Documenti
fascicolo linea 23 febbraio 2023 19:16:01 Altri Documenti
sagoma vulcano 23 febbraio 2023 19:16:23 Altri Documenti
Avviso di proroga termini di gara 01 marzo 2023 13:29:23 Altri Documenti

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

CT, Par. 3.9.1 – Prestazioni Con riferimento ai seguenti tre requisiti: “Nell'ambito dell'offerta devono essere presentate le simulazioni di marcia.” “Devono inoltre essere eseguite simulazioni sufficienti per dimostrare le prestazioni dei convogli in condizioni degradate.” “Tutte le verifiche e simulazioni sopra richieste e le altre che gli Offerenti riterranno opportuno eseguire, devono essere oggetto di una relazione di calcolo dettagliata, da presentare in fase d'offerta.” Con il fine di poter mettere a punto nel dettaglio le tutte le simulazioni ed i calcoli richiesti, sono necessari i dati completi del percorso; in particolare occorrono: • i raggi di curvatura • le pendenze • i profili di velocità massima associati ad ogni tratta Si chiede pertanto di mettere a disposizione tali dati possibilmente in formato elettronico.

Risposta:

Si mette a disposizione la documentazione richiesta.

Chiarimento n. 2

Domanda:

CT, Par. 3.1 – Descrizione dei convogli Con riferimento al seguente requisito: “3. Sagoma secondo quanto indicato nel decreto ANSF 1/2019 Allegato 1 – “Norme tecniche e standard di sicurezza del sottosistema infrastruttura” riferito alla Ferrovia Circumetnea limitatamente alla sagoma riferibile ai veicoli “Vulcano” Si chiede cortesemente di voler fornire le dimensioni della Sagoma Limite, con particolare riferimento al treno Vulcano attualmente in esercizio.

Risposta:

Si pubblica la sagoma di riferimento di cui al decreto ANSF 1/2019 Allegato 1, con indicazioni metriche. È comunque possibile prendere visione della linea.

Chiarimento n. 3

Domanda:

CT, Par. 3.3.1 – Cambio banco di guida Con riferimento al seguente requisito: “Le operazioni di cambio banco dovranno avvenire senza l’arresto dei motori ad idrogeno e senza la disattivazione dei servizi ausiliari. I tempi di cambio banco dovranno avvenire in un tempo non superiore a 90 secondi compresi i tempi di trasferimento del macchinista.” la norma DIN EN 16185-1 prescrive una prova di frenata semplificata quando si cambia la cabina di guida. Tale operazione richiede circa 2 minuti. In aggiunta a ciò l’autotest dell’impianto di segnalamento e sicurezza può richiedere fino a 4 minuti per il rispettivo completamento. Si chiede di confermare che il tempo di 90 secondi sia riferito esclusivamente all’autotest del sistema veicolo, esclusi i test dell’impianto freno e dell’impianto di segnalamento / sicurezza.

Risposta:

Si conferma che il tempo massimo ammesso di cambio banco di 90 secondi è da intendersi in aggiunta ai tempi necessari per la prova del freno semplificata e dell’impianto di segnalamento / sicurezza.

Chiarimento n. 4

Domanda:

CT, Par. 3.7 – Impermeabilità Con riferimento al seguente requisito: “La cassa deve essere progettata e realizzata in modo da garantire ovunque assenza di infiltrazioni dall'esterno, ed in particolare in corrispondenza delle porte, dell'intercomunicante, dei finestrini, delle prese d'aria degli impianti di climatizzazione e di eventuali impianti di ventilazione forzata di componenti, con riferimento anche alla condizione di sosta sui piazzali a banco disabilitato. Le condizioni climatiche sono definite al successivo § 3.27.1 e successivi.” Si chiede di confermare che si intende il capitolo 3.28.1 anziché il capitolo 3.27.1 sopra menzionato.

Risposta:

Trattasi di mero refuso. Il corretto riferimento all’interno del paragrafo 3.7 è il 3.28.1 in luogo del 3.27.1.

Chiarimento n. 5

Domanda:

CT, Par. 3.10.5 – Batterie Con riferimento al seguente requisito: “Devono essere previste sufficienti riserve di energia per l'alimentazione di alcuni utilizzatori in caso di mancanza di energia primaria. In particolare, si richiede che le batterie installate nei convogli possano garantire l'alimentazione dell'illuminazione di emergenza e di talune apparecchiature essenziali (ad esempio diffusione sonora, comunicazioni terra-treno, etc.), nonché almeno di una parte della ventilazione del comparto passeggeri, per un adeguato periodo di tempo, in conformità anche ai requisiti normativi cogenti applicabili. Queste riserve devono essere sotto forma di batterie di accumulazione alcaline (Ni-Cd). Si raccomanda di adottare soluzioni progettuali tali da poter ottenere la ridondanza del caricabatterie, Le batterie devono essere posizionate, a gruppi, in cassoni di facile estraibilità.” Si chiede di confermare che in alternativa possano essere utilizzate come batterie di controllo della corrente batterie tipo LiOn, tenendo conto che anche le batterie di trazione potrebbero essere del tipo LiOn e/o di altra tecnologia di recente introduzione.

Risposta:

In alternativa alle batterie Ni-Cd è possibile usare delle batterie a LiOn.

Chiarimento n. 6

Domanda:

CT, Par. 3.12 – Climatizzazione comparto viaggiatori Si chiede di confermare che la progettazione e le prove di tipo debbano rispettare la norma EN 14750 per i veicoli ferroviari urbani e regionali. In particolare la norma EN 13129 si riferisce ai veicoli ferroviari per il traffico a lunga percorrenza e non a treni regionali.

Risposta:

si conferma la possibilità di impiego della serie di norme EN 14750 in luogo della norma EN 13129 per la progettazione e per le prove di tipo del sistema di climatizzazione del comparto viaggiatori.

Chiarimento n. 7

Domanda:

CT, Par. 3.12 – Climatizzazione comparto viaggiatori Con riferimento al seguente requisito: “La stratificazione verticale non potrà superare il valore di 3° C quando la temperatura è superiore a 18° C in fase di riscaldamento inferiore a 27°C in fase di raffreddamento.” Si chiede di confermare che la progettazione e le prove di tipo debbano rispettare la norma EN 14750 per i veicoli ferroviari urbani e regionali. In particolare la norma EN 13129 si riferisce ai veicoli ferroviari per il traffico a lunga percorrenza e non a treni regionali.

Risposta:

si conferma la possibilità di impiego della serie di norme EN 14750 in luogo della norma EN 13129 per la progettazione e per le prove di tipo del sistema di climatizzazione del comparto viaggiatori.

Chiarimento n. 8

Domanda:

CT, Par. 3.13 – Climatizzazione cabina di guida Con riferimento al seguente requisito: “In condizioni di normale funzionamento la velocità dell'aria rilevata in corrispondenza del macchinista seduto non deve superare 0,2 m/s.” Si chiede di chiarire se il progetto è conforme alla norma EN 14813-1.

Risposta:

il veicolo deve essere conforme ai requisiti definiti dalla serie di norme EN 14813 e quindi alla EN 14813-1; in caso di requisito più restrittivo contenuto all’interno del capitolato esso va rispettato.

Chiarimento n. 9

Domanda:

CT, Par. 3.14.4 – Trasmissione dati ai treni Si chiede di confermare che sia possibile prevedere la comunicazione con la rete GSM-R. Ciò significherebbe che sarebbe in uso una soluzione uniforme per la trasmissione dei dati ETCS.

Risposta:

Il sistema ETCS non è stato ancora implementato sulla linea FCE, ci si attenga a quanto previsto al punto 3.14.4 e 3.16 del CT. La comunicazione Terra – Treno continuerà ad essere attuata mediante l’esistente sistema TETRA attualmente in esercizio.

Chiarimento n. 10

Domanda:

CT, Par. 3.16 – Impianto radio terra-treno Si chiede di confermare che sia possibile prevedere la comunicazione con la rete GSM-R. Ciò significherebbe che sarebbe in uso una soluzione uniforme per la trasmissione dei dati ETCS.

Risposta:

Il sistema ETCS non è stato ancora implementato sulla linea FCE, ci si attenga a quanto previsto al punto 3.14.4 e 3.16 del CT

Chiarimento n. 11

Domanda:

CT, Par. 3.18.4.1 – Interazione ruota-rotaia e sagoma / Sagoma Si chiede cortesemente di voler fornire le dimensioni della Sagoma Limite, con particolare riferimento al treno Vulcano attualmente in esercizio.

Risposta:

Si rimanda alla risposta al quesito n.2

Chiarimento n. 12

Domanda:

CT, Par. 3.18.5.1 – Parametro del carico per asse Il Par. 3.9.1.2 non presente. Si intende Par. 3.9.1? Il Par. 3.21.2 descrive la sospensione. Si intende il Par. 3.22.2?

Risposta:

Trattasi di mero refuso. Il corretto riferimento all’interno del paragrafo 3.18.5.1 è il 3.9.1 in luogo del 3.9.1.2 ed il 3.22.2 in luogo del 3.21.2.

Chiarimento n. 13

Domanda:

CT, Par. 3.19.3.2 – Requisiti applicabili alle apparecchiature di rilevamento di bordo Con riferimento al seguente requisito: “Dovrà essere previsto un sistema di monitoraggio del deterioramento dei cuscinetti delle boccole. Tali apparecchiature devono essere in grado di segnalare il deterioramento di uno qualunque dei cuscinetti delle boccole del veicolo. La condizione dei cuscinetti viene valutata mediante il monitoraggio della loro temperatura o delle loro frequenze dinamiche o di qualsiasi altra caratteristica che ne riveli la condizione. L'impianto di rilevamento deve essere interamente installato a bordo del veicolo ed i messaggi di diagnostica devono essere disponibili a bordo. I messaggi di diagnostica emessi sono descritti, e di essi si tiene conto, nella documentazione relativa all'esercizio di cui al punto 4.4 del presente documento e nella documentazione di manutenzione di cui al punto 4.3 del presente documento.” Tenendo conto che i cuscinetti delle ruote sono lubrificati a vita, che la relativa durata è calcolata e che sono unità a cuscinetti chiusi (quindi non richiedono manutenzione), si chiede di confermare che il monitoraggio dei cuscinetti delle ruote non sia necessario.

Risposta:

Si conferma quanto prescritto nel CT. Soluzioni alternative potranno essere valutate in funzione della proposta progettuale dell’operatore economico, fermo restando la rispondenza alle norme e specifiche tecniche in vigore e alle prestazioni richieste dal capitolato.

Chiarimento n. 14

Domanda:

CT, Par. 3.21.7.2 – Comportamento meccanico degli assi Con riferimento ai seguenti requisiti: “I limiti della temperatura sono definiti mediante prova e registrati nella documentazione tecnica di cui al capitolo 4 del presente documento.” “Il monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti degli assi è definito al punto 3.19.3.2 del presente documento. Tenendo conto che i cuscinetti delle ruote sono lubrificati a vita, che la relativa durata è calcolata e che sono unità a cuscinetti chiusi (quindi non richiedono manutenzione), si chiede di confermare che il monitoraggio dei cuscinetti delle ruote non sia necessario.

Risposta:

Si rimanda alla risposta al quesito n.13

Chiarimento n. 15

Domanda:

CT, Par. 3.23.6 – Soffitto Con riferimento al seguente requisito: “Il soffitto deve consentire un facile accesso a tutti i cablaggi e attrezzature installate sotto l'imperiale. Deve essere garantita l'intercambiabilità della maggior parte dei pannelli, senza che il gioco tra due elementi contigui superi i 3 mm, tolleranze di cassa comprese.” Si chiede di confermare che le tolleranze della cassa +/-15 mm e delle parti di rivestimento DIN ISO 2768-m comportano gioco massimo tra due elementi pari ad 8 mm, tenendo conto che tale tolleranza è tipica per gli assemblaggi dei veicoli a scartamento ridotto.

Risposta:

Eventuali deroghe al requisito potranno essere accettate purché opportunamente motivate.

Chiarimento n. 16

Domanda:

CT, Par. 3.29.1 – Integrità del software utilizzato per funzioni connesse alla sicurezza Si chiede di confermare che il software possa essere creato in conformità alla norma EN50657, specificamente applicabile ai veicoli ferroviari.

Risposta:

si conferma che il software può essere creato in conformità alla norma EN 50657 con le limitazioni definite nello scopo della norma stessa.

Chiarimento n. 17

Domanda:

CT, Par. 3.30.2 – Requisiti relativi alle prestazioni di trazione / Requisiti di prestazione Con riferimento al seguente requisito: “I requisiti inerenti al taglio della trazione in caso di frenatura sono definiti al punto 3.21 del presente documento.” si chiede di confermare che si intenda il Par. 3.22 e non il par. 3.21.

Risposta:

Si conferma.

Chiarimento n. 18

Domanda:

CT, Par. 3.31.1.4 – Parabrezza della cabina di guida Con riferimento al seguente requisito: “I vetri frontali nella cabina di guida devono poter resistere agli impatti di proiettili indicati nella norma EN 15152, punto 4.2.7 e alla scheggiatura conformemente a quanto precisato al punto 4.2.9 della stessa norma. I vetri frontali nella cabina di guida devono essere di una qualità ottica tale da non alterare la visibilità dei segnali (forma e colore) in ogni condizione di esercizio (a titolo di esempio anche quando il vetro frontale è scaldato per evitare la formazione di appannamenti e brina).” si chiede di confermare che si intenda il capitolo 6 della norma EN 15152:2019.

Risposta:

si conferma che valgono le formulazioni ed i requisiti delle caratteristiche indicate nella versione in vigore della norma EN 15152.

Chiarimento n. 19

Domanda:

CT, Par. 3.31.1.4 – Parabrezza della cabina di guida Con riferimento al seguente requisito: “L'angolo tra le immagini primarie e secondarie nella posizione di installazione deve essere conforme ai valori limite indicati nella norma EN 15152, punto 4.2.2.” si chiede di confermare che si intenda il capitolo 5.2.1 della norma EN 15152:2019

Risposta:

si conferma che valgono le formulazioni ed i requisiti delle caratteristiche indicate nella versione in vigore della norma EN 15152.

Chiarimento n. 20

Domanda:

CT, Par. 3.31.1.4 – Parabrezza della cabina di guida Con riferimento al seguente requisito: “Le distorsioni ottiche della visione ammesse devono essere conformi alla norma EN 15152, punto 4.2.3.” si chiede di confermare che si intenda il capitolo 5.2.2 della norma EN 15152:2019

Risposta:

si conferma che valgono le formulazioni ed i requisiti delle caratteristiche indicate nella versione in vigore della norma EN 15152.

Chiarimento n. 21

Domanda:

CT, Par. 3.31.1.4 – Parabrezza della cabina di guida Con riferimento al seguente requisito: “L'attenuazione della visibilità (haze) deve essere conforme alla specifica di cui alla norma EN 15152, punto 4.2.4.” si chiede di confermare che si intenda il capitolo 5.2.3 della norma EN 15152:2019

Risposta:

si conferma che valgono le formulazioni ed i requisiti delle caratteristiche indicate nella versione in vigore della norma EN 15152.

Chiarimento n. 22

Domanda:

CT, Par. 3.31.1.4 – Parabrezza della cabina di guida Con riferimento al seguente requisito: “La trasmittanza luminosa deve essere conforme alla specifica di cui alla norma EN 15152, punto 4.2.5.” si chiede di confermare che si intenda il capitolo 5.2.4 della norma EN 15152:2019

Risposta:

si conferma che valgono le formulazioni ed i requisiti delle caratteristiche indicate nella versione in vigore della norma EN 15152.

Chiarimento n. 23

Domanda:

CT, Par. 3.31.1.4 – Parabrezza della cabina di guida Con riferimento al seguente requisito: “La cromaticità deve essere conforme alla specifica di cui alla norma EN 15152, punto 4.2.6.” si chiede di confermare che si intenda il capitolo 5.2.5 della norma EN 15152:2019

Risposta:

si conferma che valgono le formulazioni ed i requisiti delle caratteristiche indicate nella versione in vigore della norma EN 15152.

Chiarimento n. 24

Domanda:

CT, Par. 4.2 – Documentazione generale Con riferimento al seguente requisito: “• Profilo di riferimento e conformità ai contorni di riferimento della specifica rete funzionalmente isolata a cui è destinato il veicolo, come previsto al punto 3.17.4.1.” Si chiede di confermare che si intende il capitolo 3.18.4.1 anziché il capitolo 3.17.4.1.

Risposta:

Si conferma.

Chiarimento n. 25

Domanda:

CT, Par. 4.2 – Documentazione generale Con riferimento al seguente requisito: “• Bilanciamento del peso con ipotesi sulle condizioni di carico considerate, secondo quanto previsto dal punto 3.17.2.7.” Si chiede di confermare che si intende il capitolo 3.18.2.7 anziché il capitolo 3.17.2.7.

Risposta:

Si conferma.

Chiarimento n. 26

Domanda:

CT, Par. 4.2 – Documentazione generale Con riferimento al seguente requisito: “• Carico per asse e distanza fra gli assi, come specificato al punto 3.17.5.1.” Si chiede di confermare che si intende il capitolo 3.18.5.1 anziché il capitolo 3.17.5.1.

Risposta:

Si conferma.

Chiarimento n. 27

Domanda:

CT, Par. 4.2 – Documentazione generale Con riferimento al seguente requisito: • L'ipotesi formulata per valutare i carichi riconducibili al funzionamento dei carrelli, come previsto al punto 3.20.6 e al punto 3.20.7.1 per le sale montate.” Si chiede di confermare che i capitoli 3.21.6 e 3.21.7.1 sono da intendersi al posto dei capitoli 3.20.6 e 3.20.7.1.

Risposta:

Si conferma.

Chiarimento n. 28

Domanda:

CT, Par. 4.2 – Documentazione generale Con riferimento al seguente requisito: “• Prestazioni di frenatura, inclusa l'analisi della modalità di guasto (condizione degradata), come previsto dal punto 3.21.5.” Si chiede di confermare che si intende il capitolo 3.22.5 anziché il capitolo 3.21.5.

Risposta:

Si conferma.

Chiarimento n. 29

Domanda:

CT, Par. 4.2 – Documentazione generale Con riferimento al seguente requisito: “• La presenza e il tipo di servizi igienici in un veicolo, le caratteristiche del liquido di risciacquo, se diverso dall'acqua pulita, la natura del sistema di trattamento per l'acqua rilasciata e le norme a fronte delle quali è valutata la conformità, secondo i requisiti del punto 3.23.1.” Si chiede di confermare che si intende il capitolo 3.24.1 anziché il capitolo 3.23.1.

Risposta:

Si conferma.

Chiarimento n. 30

Domanda:

CT, Par. 4.2 – Documentazione generale Con riferimento al seguente requisito: “• Le disposizioni adottate in relazione alla gamma selezionata per i parametri ambientali, se diversi da quello nominale, come previsto al punto 3.27.1.” Si chiede di confermare che si intende il capitolo 3.28.1 anziché il capitolo 3.27.1.

Risposta:

Si conferma.

Chiarimento n. 31

Domanda:

CT, Par. 4.2 – Documentazione generale Con riferimento al seguente requisito: “• Le prestazioni di trazione, quali previste al punto 3.29.1.1.” Si chiede di confermare che si intende il capitolo 3.29.1 anziché il capitolo 3.29.1.1.

Risposta:

Il corretto riferimento all’interno del paragrafo 4.2 è il 3.30.1.1 in luogo del 3.29.1.1.

Chiarimento n. 32

Domanda:

CT, Par. 5.4.2 – Condizioni costruttive dell'apparecchiatura Con riferimento al seguente requisito: “I limiti al riscaldamento e le temperature limite degli isolanti elettrici, così come i limiti di riscaldamento o di temperatura dei vari organi, devono essere conformi a quelli precisati nella norma IEC 77.” Si desidera precisare che le norme DIN IEC 77/188 e DIN IEC 77/231 sono relative alla compatibilità elettromagnetica e non sono più valide. Si chiede pertanto conferma che si debba considerare la norma DIN IEC 60077.

Risposta:

si conferma l’impiego della serie di norme EN 60077 (Applicazioni ferroviarie - Apparecchiature elettriche per materiale rotabile).

Chiarimento n. 33

Domanda:

CT, Par. 6.2.2 – Contenuto del progetto di gara Con riferimento al seguente requisito: “• Descrizione e disegni relativi al sistema di sicurezza per l'accesso delle apparecchiature ad AT, MT e BT” si tratta di un refuso dal momento che si riferisce a veicoli con linea di contatto aerea. Si chiede pertanto di rimuoverlo dall’elenco dei requisiti.

Risposta:

Pur essendo riferito a veicoli ad idrogeno (quindi senza linea di contatto aerea) la trasmissione è di tipo elettrico. Si ribadisce pertanto quanto richiesto dal CT.

Chiarimento n. 34

Domanda:

CT, Par. 6.2.2 – Contenuto del progetto di gara Con riferimento al seguente requisito: “• Descrizione e progetto di massima relativi alle apparecchiature e agli interventi necessari per l'eventuale adeguamento del sistema alla guida completamente automatica;” Si precisa che il sistema ATO non viene offerto. Si chiede conferma che tale impianto non sia parte della fornitura.

Risposta:

Si conferma.

Chiarimento n. 35

Domanda:

CT, Par. 6.2.2 – Contenuto del progetto di gara Con riferimento al seguente requisito: “• Relazione descrittiva del dispositivo per il contenimento armonico con i valori previsti per la taratura dello stesso e la relativa giustificazione” si tratta di un refuso dal momento che si riferisce a veicoli con linea di contatto aerea. Si chiede pertanto di rimuoverlo dall’elenco dei requisiti.

Risposta:

Trattasi di mero refuso. Si conferma di non tenere conto del requisito.

Chiarimento n. 36

Domanda:

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO - Articolo 6 - Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore - MATERIALI USATI SERVIBILI E FUORI USO L’art. 6 dell’Accordo Quadro prevede che: “L’Appaltatore è tenuto a porre in essere le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione delle forniture possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamento o di pericolo per la salute delle persone. L’Appaltatore, per l’effettuazione dell’avvio a recupero e/o a smaltimento dei materiali non riutilizzabili di cui sopra, dovrà operare nel rispetto della normativa ambientale territorialmente vigente ed avvalersi, sotto la propria responsabilità, di ditte specializzate ed in possesso di tutti i requisiti di legge delle quali dovrà, comunque, fornire informativa preventiva a FCE che dovrà essere posta in grado di verificare, se ritenuto opportuno, il possesso dei suddetti requisiti”. Si chiede voler cortesemente confermare che: 1) L’eventuale attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti fino all‘impianto di destino potrà essere eseguita con un contratto di sub-affidamento in favore di un’impresa in possesso delle certificazioni di legge; 2) In caso di risposta positiva al punto sub 1) che il nominativo dell’impresa subaffidataria potrà essere comunicato in fase di esecuzione contrattuale e non già in fase di gara; 3) In caso di risposta negativa ai punti che precedono vorrete fornire maggiori indicazioni circa le modalità con cui l’aggiudicatario dovrà provvedere a tale attività.

Risposta:

Si conferma che l’eventuale attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti fino all‘impianto di destino potrà essere eseguita con un contratto di sub-affidamento in favore di un’impresa in possesso delle certificazioni di legge. Si conferma altresì che il nominativo dell’impresa subaffidataria potrà essere comunicato in fase di esecuzione contrattuale e non già in fase di gara (si veda anche la risposta al successivo quesito 40).

Chiarimento n. 37

Domanda:

ART 4 DEL DISCIPLINARE – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE/ ART. 6.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA Il Disciplinare di gara all’art. 4 prevede la possibilità che i concorrenti possano partecipare alla procedura in oggetto nelle forme del costituendo RTI. In caso di partecipazione nelle forme del RTI costituendo verticale si chiede voler cortesemente confermare relativamente al possesso del fatturato globale medio annuo che: a) la mandataria che eseguirà la prestazione principale dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 6.2. b) relativamente alla sola fornitura; b) la mandante che eseguirà la prestazione secondaria di manutenzione dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 6.2. b) relativamente ai servizi di manutenzione.

Risposta:

Si conferma.

Chiarimento n. 38

Domanda:

ART 6.3 DEL DISCIPLINARE - REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE Il Disciplinare di gara all’art. 6.3 lettera C) prevede che l’operatore economico abbia eseguito: “ Servizio di punta negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione - o nel minor periodo di attività dell’impresa - - - precedente fornitura: il concorrente dovrà avere eseguito un contratto di fornitura di treni regionali elettrici, diesel elettrici o ad idrogeno di importo minimo pari a euro € 43.312.500,00 con Imprese Ferroviarie Europee o Esercenti Unici Europei; - precedente servizio: il concorrente dovrà avere eseguito un contratto di servizio di manutenzione full service nella qualità di SRM di treni regionali elettrici, diesel-elettrici o ad idrogeno, di importo minimo pari a euro 2.000.000,00”. In caso di partecipazione nelle forme del RTI costituendo è corretto intendere che: a) la mandataria che eseguirà la prestazione principale di fornitura dovrà essere in possesso del solo requisito della “precedente fornitura“; b) la mandante che eseguirà la prestazione secondaria di manutenzione dovrà aver eseguito il precedente servizio di manutenzione“.

Risposta:

L’interpretazione è corretta.

Chiarimento n. 39

Domanda:

ART 6.3 DEL DISCIPLINARE - REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE Il Disciplinare al punto 6.3 lettera e) ed f) prevede il possesso delle seguenti certificazioni: “e) Possesso di Certificazione IRIS (International Railway Industry Standard) relativa ad attività coerenti con quelle oggetto della fornitura. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato del sistema di gestione secondo lo standard IRIS in corso di validità. Tale documento deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato. f) Impegno a conseguire, per la prestazione del servizio di manutenzione full service, la certificazione SRM/ECM rilasciata da un Organismo di Attestazione in accordo Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione”. 1) In caso di partecipazione alla procedura nelle forme del costituendo RTI verticale, è corretto intendere che la mandataria che eseguirà la fornitura dovrà essere in possesso della certificazione IRIS e la mandante dovrà assumere l’impegno a conseguire la certificazione SRM/ECM. 2) In caso di possesso della certificazione SRM/ECM l’Operatore economico dovrà dichiararne il possesso o depositare il certificato in fase di gara?

Risposta:

1) L’interpretazione è corretta. 2) È sufficiente la dichiarazione del possesso in fase di gara. La comprova avverrà in sede di verifica dei requisiti.

Chiarimento n. 40

Domanda:

ACCORDO QUADRO – ART. 13 SUBAPPALTO C.T., Par. 7.2. SUBFORNITURE 1. L’art. 13 dell’Accordo Quadro prevede che: “L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla FCE, con un congruo termine di anticipo, la volontà di procedere a sub-forniture, comunicandone la tipologia ed i soggetti destinatari, rimanendo, comunque, responsabile per eventuali ritardi o difetti delle parti oggetto delle sub-forniture”. Si chiede voler cortesemente precisare: a) Cosa debba intendersi per ”congruo termine di anticipo” e di fornire una quantificazione di tali tempistiche; b) se vi sia un limite percentuale oltre il quale codesta stazione appaltante non ammette che vengano stipulati contratti di sub-fornitura; Inoltre, con riferimento al requisito del C.T., Par. 7.2 ove è previsto che: “Per tutte le subforniture dovranno essere inviati al Committente copia dei relativi contratti, completi di tutte le indicazioni complementari.” c) poiché vi è un evidente contrasto tra i due articoli suindicati, si chiede voler cortesemente precisare che sia sufficiente comunicare il solo nominativo del sub-fornitore e la tipologia di sub-fornitura, come previsto dall’Art. 13 dell’Accordo Quadro. d) Si chiede inoltre di chiarire se si tratta del trasferimento a un subappaltatore di parti dell’ordine o se ciò riguarda anche i contratti con i subfornitori. Qualora si intendano i contratti con i subfornitori, si chiede di escluderli in quanto il fornitore è tenuto alla riservatezza nei confronti dei subfornitori e tali contratti non possono essere resi pubblici. Inoltre tali contratti potrebbero contenere anche speciali accordi relativi ad altre forniture per cui non risulta possibile fornire le relative copie.

Risposta:

a) per “congruo termine di anticipo” si intende un tempo necessario e sufficiente per consentire la Stazione Appaltante di procedere con le verifiche di legge. b) non è previsto alcun limite percentuale alle sub-forniture. Fatto salvo quanto disposto al punto 9 del disciplinare di gara. c) Nessuna contraddizione. L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare preventivamente la volontà di procedere a sub-forniture e di trasmettere successivamente copia dei relativi contratti completi di tutte le indicazioni complementari. La prescrizione è rafforzata dalle previsioni contenute nell’art.25 dello schema di accordo quadro. d) Nel caso di subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 l’appaltatore dovrà trasmettere copia del contratto di subappalto alla Stazione Appaltante. Sempre ai sensi dell’art. 105, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l’appaltatore dovrà comunque comunicare alla Stazione Appaltante prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, oltre ai dati necessari per le verifiche del protocollo di legalità

Chiarimento n. 41

Domanda:

CT. Par. 5.3. COSTRUZIONE MECCANICA CT, Par. 5.4 – Costruzione e installazione degli apparecchi elettrici Il par. 5.3 prevede che: “La costruzione meccanica deve rispettare le norme e specifiche tecniche in vigore alla data dell'aggiudicazione della fornitura.” Si chiede di confermare che la prescrizione di cui al par. 5.3 si applica anche al Par. 5.4.

Risposta:

Si conferma.

Chiarimento n. 42

Domanda:

ACCORDO QUADRO E CONTRATTO APPLICATIVO È corretto ritenere che l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 si applica a tutti i contratti? In caso affermativo, si prega di inserire un riferimento in tal senso nell’Accordo quadro e nel Contratto attuativo. In particolare, oltre al riferimento alla Legge n. 25/2022 ed al D.L. n. 50 del 17.05.2022, appare necessario l’inserimento di specifiche clausole di revisione prezzi, salvo che il suddetto riferimento non intenda espressamente incorporare nel contratto la disciplina applicabile ex lege, relativa ai soli appalti di lavori. Si chiede un chiarimento sul punto.

Risposta:

Si recepiscono la Legge n. 25/2022 ed il D.L. n. 50 del 17.05.2022 nei termini e nei limiti consentiti dalle stesse.

Chiarimento n. 43

Domanda:

ACCORDO QUADRO E CONTRATTO APPLICATIVO Penali contrattuali Nel Contratto Applicativo, entrambe le Parti (relative alla fornitura e al Service) prevedono penali che si riferiscono ai valori RAM. Ad esempio: - § 5 Parte 1 del contratto relativo alla consegna: o 50 000 € per ogni guasto operativo in caso di mancata affidabilità o 50 000 € per ogni punto percentuale di riduzione della disponibilità o 1 000 € al giorno a partire dall'8° giorno successivo alla notifica del guasto, che ha determinato il fermo macchina - § 16 Parte 2 del contratto relativo al Servizio: o 10 000 € per ogni guasto operativo in caso di mancata affidabilità o Penale per mancata disponibilità secondo una formula di calcolo o Penale per il fermo macchina secondo una formula di calcolo Ci risulta che un contratto di fornitura debba contenere penali, separatamente da un contratto di service, se il fornitore e il manutentore differiscono. Tuttavia in questa gara d'appalto il contratto Applicativo comprende sia la fornitura dei veicoli, sia il service, vale a dire che il contraente è lo stesso per entrambe le parti. Inoltre, in particolare i valori di disponibilità, affidabilità e tempo di fermo si basano sulle stesse procedure di determinazione e sugli stessi valori iniziali. Secondo le modalità previste attualmente si ha quindi una doppia sanzione dello stesso contraente. Per questo motivo Si chiede che le penali doppie, ovvero quelle relative ad affidabilità, disponibilità e tempi di fermo siano eliminate o nella Sezione relativa alle forniture, o in quella relativa al service.

Risposta:

Si rimanda alla previsione dell’art. 16 del primo contratto applicativo “Si precisa che nel periodo di rilevamento come definito al capitolo 14.2 del Capitolato Tecnico si applicheranno le penali definite all’art. 5 della parte prima del presente contratto. Non verranno applicate penali doppie”. Al di fuori del periodo di rilevamento previsto nel Capitolato Tecnico, potrà essere applicata la sola penale relativa al contratto applicativo parte servizio.

Chiarimento n. 44

Domanda:

C.T., par. 15.3 Disponibilità dell’idrogeno - Infrastruttura delle stazioni di rifornimento Conformemente al punto 15.3 h) del Capitolato Tecnico, il Committente è responsabile dell'idrogeno necessario per alimentare il motore a idrogeno. Ovviamente l’idrogeno è necessario anche per test drive e prove di funzionamento dei veicoli. Si chiede la conferma che l'infrastruttura per l'idrogeno necessaria per i test drive e le operazioni preliminari sarà disponibile in tempo utile e nella misura necessaria. Si chiede inoltre conferma che - eventuali ritardi causati dalla mancata disponibilità dell'idrogeno non saranno imputabili all’Appaltatore, - in modo che, sulla base di tale ritardo, all’Appaltatore non venga addebitata alcuna penale dovuta al ritardo nella fornitura e - il programma di consegna e il calendario saranno adeguati in base al ritardo, senza alcuno svantaggio per l’Appaltatore.

Risposta:

Si conferma che il Committente è responsabile dell'idrogeno necessario per alimentare il motore a idrogeno. Si conferma che l'infrastruttura per l'idrogeno necessaria sarà disponibile in tempo utile e nella misura necessaria. Si conferma che eventuali ritardi causati dalla mancata disponibilità dell'idrogeno non saranno imputabili all’Appaltatore al quale, per tale ragione non saranno applicabili penali, e che eventuali ritardi legati alla mancanza dell’idrogeno comporteranno un conseguente adeguamento del programma di consegna.

Chiarimento n. 45

Domanda:

ACCORDO QUADRO, Art 2 Nell’Art. 2 dell’Accordo quadro si legge: "L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione dei singoli Contratti, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel presente Accordo Quadro." Si prega di spiegare quando sussiste o viene riconosciuto un caso di forza maggiore. Il codice civile non fornisce una definizione. A nostro avviso, si parla di forza maggiore in presenza di un evento esterno, inevitabile e imprevisto come p.es. tempeste; inondazioni; terremoti o altre calamità naturali; aggressioni; sommosse; crimini; atti ostili; guerra o guerra civile (indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno, inclusa la guerra tra Russia e Ucraina); ribellione; rivoluzione; insurrezione; presa di potere o confisca da parte di militari o altri; attività terroristiche; nazionalizzazione; sanzioni governative; embargo; sabotaggio; sciopero nazionale; epidemie, pandemie (compreso il Covid-19); interruzione generale dei servizi elettrici o telefonici o di Internet (cyber war). Riteniamo utile inserire nei contratti tale definizione e Si chiede quindi un adeguamento in tal senso. Si chiede inoltre di specificare che la parte colpita da forza maggiore è esonerata dagli obblighi contrattuali che le competono e, in particolare, non possono essere rivendicate penali in presenza di un caso di forza maggiore.

Risposta:

Si conferma che in caso di forza maggiore non potranno essere applicate penali all’appaltatore. Si ritiene che sussista causa di Forza Maggiore in presenza di un evento esterno, inevitabile, imprevisto e imprevedibile, per cui la prestazione per l’appaltatore diventa impossibile nelle modalità concordate, senza che vi sia responsabilità dell’appaltatore stesso.

Chiarimento n. 46

Domanda:

ACCORDO QUADRO Con riferimento alle seguenti frasi dell’Art. 6 dell'Accordo quadro: "VERIFICA DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI La FCE si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare verifiche ispettive, a cura e spese dell'Appaltatore, al fine di accertare l'idonea organizzazione aziendale dell'Appaltatore e per valutare il rispetto delle prescrizioni di qualità e il grado di efficienza". … "SONO A CARICO DELL'APPALTATORE I SEGUENTI ONERI: [...] • Tutte le spese necessarie per le prove in corso di fornitura e per i collaudi delle forniture, anche in stabilimento, compresi quelli sostenuti dai rappresentanti della FCE che parteciperanno al collaudo, nonché la fornitura, per tutta la durata dei collaudi, di ogni apparecchiatura necessaria per i collaudi medesimi sostenendo i relativi oneri; • Le spese di viaggio, vitto ed alloggio per l'effettuazione delle prove o per incontri tecnici o per verifiche contabili per i tecnici nominati dal Committente e dagli altri Enti preposti alla sorveglianza; [...]" Si chiede quanto segue: 1. è possibile definire le ispezioni di cui al punto A)? Quante ispezioni ci saranno? In quali sezioni o in quali tappe si svolgeranno? Quante persone parteciperanno a queste ispezioni? Quali spese devono essere rimborsate? 2. Nel primo punto della lettera B) non ci è chiaro cosa si intenda per "spese". Il fornitore deve remunerare il tempo impiegato dai rappresentanti che parteciperanno o si tratta anche di spese di viaggio, vitto e alloggio (come nel secondo punto)? 3. Nel secondo punto alla lettera B) Si chiede di specificare di chi sono le spese di viaggio, vitto e alloggio che il fornitore deve rimborsare. Quale funzione hanno i rappresentanti di FCE? Devono essere rimborsate solo queste funzioni o tutte le persone che parteciperanno, senza eccezioni (compresi i partecipanti da parte del fornitore e i partecipanti di terze parti)? Poiché tali spese non sono calcolabili, si chiede di eliminarle o di specificare chiaramente il numero di partecipanti, il numero delle ispezioni e il tipo di spese da rimborsare (viaggi con mezzi pubblici solo in 2a classe, voli solo in classe economica, hotel di categoria 3 stelle o simile). Inoltre vorremmo sottolineare che il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio può portare a questioni di compliance. Per questo motivo, a meno che non si desideri la cancellazione, proponiamo la seguente riformulazione generale della sezione di cui sopra: "VERIFICA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI FCE si riserva il diritto di effettuare ispezioni (da parte di un massimo di 2 persone di FCE) in qualsiasi momento e a spese dell'Appaltatore, al fine di stabilire la regolare organizzazione aziendale dell'Appaltatore e di valutare il rispetto dei requisiti di qualità e del grado di efficienza. Le spese dovranno sempre essere contenute nell'ambito delle consuetudini commerciali e saranno sempre rimborsate dietro presentazione di ricevute. I SEGUENTI OBBLIGHI SONO A CARICO DELL’APPALTATORE: [...] • Tutte le spese, nell’ambito delle consuetudini commerciali e dietro presentazione di ricevute, necessarie per i test nel corso della fornitura e per i collaudi delle forniture, anche in stabilimento, comprese le spese necessarie, nella misura delle consuetudini commerciali e dietro presentazione di ricevute, per i rappresentanti di FCE che partecipano ai test nonché per la messa a disposizione, per tutta la durata dei collaudi, delle apparecchiature necessarie per tali prove, sostenendo i relativi oneri; • spese di viaggio, soggiorno e alloggio necessarie, nella misura delle consuetudini commerciali e dietro presentazione di ricevute, per i rappresentanti di FCE che partecipano all'esecuzione delle prove o agli incontri tecnici [...]. • o per verifiche contabili dei tecnici incaricati dal Committente e degli altri organi di sorveglianza sono a carico del fornitore. [...]" Si chiede inoltre di inserire quanto segue alla fine dell’Art. 6 dell'Accordo quadro: "FCE dovrà in particolare, ma non esclusivamente, mantenere sempre al minimo le spese di viaggio, vitto e alloggio e ogni altra spesa di cui al presente articolo e a carico dell’Appaltatore, e in particolare non dovrà effettuare spese oppure operazioni contabili superiori alla misura delle consuetudini commerciali e non strettamente necessarie per l'adempimento dello scopo." I. L’art. 6 dell'Accordo quadro stabilisce inoltre che: "SONO A CARICO DELL'APPALTATORE I SEGUENTI ONERI: [...] • La fornitura di tutta la documentazione tecnica (certificati di collaudo, certificati di conformità, ecc.) attestante la qualità dei materiali e delle forniture impiegate nonché le prove e misurazioni che il Direttore dell'Esecuzione o i collaudatori ritengono di effettuare; [...] " Abbiamo le seguenti domande su questo estratto del § 6 dell'Accordo quadro: 1. chi si intende per "Direttore dell'Esecuzione" e "collaudatori"? Sono rappresentanti di FCE o terzi? 2. Le prove necessarie sono definite in anticipo nel piano di qualità. È corretto supporre che le "prove e le misurazioni ritenute necessarie" qui menzionate sono proprio le prove e le misurazioni definite nel piano di qualità? I. Forniture a regola d’arte L’Art. 6 continua: "L'esecuzione delle forniture in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che quanto fornito risulti a tutti gli effetti collaudabile, esattamente conforme al progetto ed a perfetta regola d'arte", richiedendo al Direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero-ro da disegni e particolari esecutivi o dal capitolato". Si chiede conferma che l'accettazione delle forniture non venga rifiutata a causa di difetti irrilevanti. Per difetti irrilevanti intendiamo difetti che non limitano né il funzionamento, né la sicurezza. In caso di difetti irrilevanti, all’Appaltatore dovrà essere concesso un periodo di tempo adeguato per eliminare i difetti senza incorrere in altri svantaggi.

Risposta:

Le ispezioni di cui al punto A) "VERIFICA DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI, hanno caratteristiche proprie di una verifica di II parte del Cliente al Fornitore, quindi con una cadenza non più che semestrale, e sono finalizzate ad accertare che il fornitore continui a soddisfare i requisiti specificati contrattualmente e gli stessi siano realmente messi in atto nonché a verificare che il Sistema di Gestione della Qualità del fornitore soddisfi i requisiti specificati in conformità ed aderenza alla norma di riferimento. Si prevedono non più di due persone da parte della Stazione appaltante e contrattualmente si prevede il rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio. In relazione al primo punto della lettera B) ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE per "spese" dei rappresentanti FCE si intende, come in precedenza, le sole spese di viaggio, vitto e alloggio. I rappresentanti di FCE, in numero massimo di due per incontro, avranno funzione di controllo tecnico amministrativo del contratto in relazione sia agli aspetti tecnici sia anche alla verifica contabile degli step di fatturazione. Gli altri partecipanti (OIF, rappresentanti dell’appaltatore etc…) sono già contrattualmente a carico dell’Appaltatore per cui non si ritiene vi siano altri costi da rimborsare nel rapporto tra FCE ed appaltatore, fatti salvi accordi diversi che l’appaltatore prenderà con i soggetti che a diverso titolo parteciperanno alla fornitura (OIF, sub-fornitori etc…) i cui rapporti negoziali esulano dal rapporto contrattuale tra FCE e l’appaltatore. L’appaltatore potrà, per questioni di compliance aziendale, procedere direttamente all’organizzazione degli incontri caricandosi direttamente le spese della partecipazione dei rappresentanti FCE o, alternativamente al rimborso di tali spese direttamente alla Stazione Appaltante, dietro presentazione di ricevute/fatture corredate dei necessari giustificativi. In questo secondo caso, come già in precedenza, FCE si impegna a mantenere sempre al minimo le spese di viaggio, vitto e alloggio e ogni altra spesa di cui al presente quesito e a carico dell’Appaltatore e non effettuerà spese oppure operazioni contabili non strettamente necessarie per l'adempimento dello scopo. Sarà a carico dell’appaltatore la messa a disposizione, per tutta la durata dei collaudi, delle apparecchiature necessarie per tali prove, sostenendo i relativi oneri. In relazione al § 6 dell'Accordo quadro si precisa che "Direttore dell'Esecuzione" e "collaudatori" sono da intendersi i soggetti normativamente previsti dal codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) che rappresentano la FCE nei diversi momenti dell’esecuzione del contratto. Le "prove e le misurazioni ritenute necessarie" qui menzionate sono le prove e le misurazioni definite nel piano di qualità o, in ogni caso, concordate prima dell’inizio della realizzazione della fornitura per la verifica della qualità della fornitura, ma anche le prove e misurazioni necessarie per la verifica degli step di fatturazione contrattuali, fermo restando che alcune prove, pur non previste, potrebbero essere concordate tra Appaltatore e Stazione Appaltante per la risoluzione di aspetti di dettaglio, originariamente non prevedibili. Laddove siano presenti difetti irrilevanti (che non limitano né il funzionamento, né la sicurezza), all’appaltatore sarà concesso il tempo necessario per eliminare i difetti fermo restando il rispetto dei tempi contrattuali.

Chiarimento n. 47

Domanda:

ACCORDO QUADRO, Art. 8 Con riferimento alla seguente frase dell’Art. 8 dell'Accordo quadro: "[...] La suddetta opzione sarà esercitata dal Committente mediante comunicazione scritta inoltrata presso la sede legale dell'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o mezzo equivalente, come segue: a) entro sessanta giorni dalla scadenza del quinto anno di manutenzione; b) entro sessanta giorni dalla scadenza del decimo anno di manutenzione; [...]". Se l'opzione di proroga viene richiesta 60 giorni dopo la scadenza dei termini specificati in a) e b), ciò comporterà un'interruzione di 60 giorni delle rispettive prestazioni. Tale interruzione comporterebbe il ritiro dei dipendenti incaricati della manutenzione full-service al termine del periodo assegnato e, in caso di proroga dopo il ritiro, la necessità di effettuare un nuovo viaggio. Ciò comporta costi antieconomici che potrebbero essere evitati. Inoltre ciò potrebbe far sì che i veicoli non vengano sottoposti a manutenzione entro il periodo di 60 giorni. Inoltre non sono chiare le responsabilità in caso di danni entro i 60 giorni. Raccomandiamo pertanto di effettuare l’adeguamento seguente per garantire una transizione senza soluzione di continuità ed evitare costi di viaggio e di riprogrammazione e lacune nella manutenzione: "[...] La suddetta opzione sarà esercitata dal Committente mediante comunicazione scritta inoltrata presso la sede legale dell'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o mezzo equivalente, come segue: a) entro sessanta giorni prima della scadenza del quinto anno di manutenzione; b) entro sessanta giorni prima della scadenza del decimo anno di manutenzione; [...]".

Risposta:

Si precisa che la dicitura “entro sessanta giorni dalla scadenza” sia nel caso del quinto che nel caso del decimo anno deve intendersi come “almeno sessanta giorni prima della scadenza”.

Chiarimento n. 48

Domanda:

ACCORDO QUADRO, Art. 9 L’Art. 9 dell'Accordo quadro stabilisce che: "Al momento della stipula del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore ha presentato gli atti relativi alla Cauzione Definitiva. Oltre a quanto previsto nei singoli contratti applicativi, a garanzia degli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro, l'Appaltatore costituisce cauzione, secondo le modalità previste all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sulla base del valore massimo stimato del presente Accordo Quadro". Nell’Art. 3 della prima sezione del Contratto Applicativo si legge: "A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha prestato la cauzione di € ____________,__ (____________), pari al __% dell'importo contrattuale della fornitura al netto dell'IVA, mediante ________________ prestata da __________________, come risulta dalla polizza n. _________ del __________ che in copia si allega al presente atto sub "B". La suddetta cauzione sarà svincolata, in unica soluzione, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità. " Nell’Art. 23 della seconda sezione del Contratto Applicativo si legge: "A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione mediante polizza/fideiussione numero n. ____________ della Società/Istituto _____________. rilasciata in data ____________ per l'importo di _________ corrispondente al 10% dell'importo del presente contratto." Per poter offrire un prezzo calcolato correttamente, si chiede quanto segue: 1. è corretto ritenere che la Cauzione Definitiva conformemente all’Art. 9 dell’Accordo quadro deve essere pari al 10% del valore dell'Accordo quadro? a. In caso di risposta positiva: poiché gli obblighi di prestazione dell’Appaltatore sorgono solo con la firma di un contratto Applicativo e una tale cauzione elevata comporta anche costi molto elevati che si riflettono sul prezzo del veicolo, raccomandiamo di eliminare o ridurre la cauzione per l'Accordo quadro. Per siffatti contratti è consuetudine che l'accordo quadro sia garantito da una cauzione inferiore, in quanto non prevede l'obbligo di accettazione da parte dell’appaltante, mentre il contratto Applicativo è garantito da una cauzione leggermente superiore. Esempio: 1 % del valore dell'Accordo quadro come cauzione per l'Accordo quadro e 5 % del valore del Contratto Applicativo come cauzione per il Contratto Applicativo. b. In caso di risposta negativa: si prega di indicare l'importo desiderato della cauzione. 2. È corretto supporre che dobbiamo mettere a disposizione una nostra cauzione sia per la prima Sezione del Contratto Applicativo, sia per la seconda Sezione del Contratto Applicativo? a. In caso di risposta positiva: a quanto dovrebbe ammontare la cauzione per la prima Sezione del Contratto Applicativo? È indicato un valore percentuale (10 %) solo per la cauzione per la seconda Sezione del Contratto Applicativo. b. In caso di risposta negativa, Si chiede di eliminare uno dei due articoli del contratto (§3 Sezione 1 o §13 Sezione 2), in quanto la formulazione attuale suggerisce che debbano essere messe a disposizione due cauzioni separate. 3. A cosa si riferisce il valore percentuale riportato negli articoli del Contratto Applicativo sopra citati? a. Si riferisce in entrambi gli articoli (§3 Sezione 1 e §23 Sezione 2) al valore complessivo del Contratto Applicativo, cioè Sezione 1 + Sezione 2? oppure; b. si riferisce al valore della rispettiva Sezione del contratto? Quindi: Art. 3 Sezione 1 si riferisce al valore della Sezione 1 e Art. 23 Sezione 2 si riferisce al valore della Sezione 2?

Risposta:

La Cauzione Definitiva conformemente al § 9 dell’Accordo quadro deve essere pari al 2% del valore dell'Accordo quadro, fermo restando le riduzioni applicabili ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il valore di tale cauzione dovrà essere quello previsto al citato art. 103 correlato al valore dell’accordo quadro eventualmente depurato del valore del primo contratto applicativo, nel caso di stipula contestuale dei due atti. La cauzione definitiva può anche essere unica in relazione alla somma degli importi della prima e seconda sezione del contratto applicativo. L’importo, indipendentemente dall’indicazione del valore percentuale è comunque quello che è previsto all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che indica anche le modalità di riduzione della cauzione definitiva.

Chiarimento n. 49

Domanda:

ACCORDO QUADRO, Art. 10 Nell’Art. 10 dell'Accordo quadro si legge: "[...]Per ciascuno degli ordini successivi al primo sarà sottoscritto apposito Contratto Applicativo contenente le medesime statuizioni, salvo gli adattamenti necessari in relazione alle quantità, ai tempi di consegna, alle garanzie ed - eventualmente - a modifiche richieste dalla FCE rispetto alla fornitura proposta in gara e concordate così come precisato all'articolo seguente. Gli ordini successivi al primo, benché autonomi ed eventuali, se impartiti, contribuiscono alla definizione quantitativa della fornitura, che si riterrà completata al rilascio del certificato di verifica di conformità dell'ultima Unità di Trazione." 1. Si chiede venga chiarito che cosa si intende per "garanzie" nella seguente frase aggiunta: "salvo gli adattamenti necessari in relazione alle quantità, ai tempi di consegna, alle garanzie". Si intendono le cauzioni oppure intendete dire che l'inizio della garanzia dei veicoli deve essere adeguato di conseguenza? Poiché le condizioni dei contratti rimangono invariate, presumiamo che ciò non significhi un'estensione della garanzia di 60 mesi promessa per i veicoli. Si chiede conferma di questa ipotesi. 2. Si chiede inoltre di spiegare cosa si intende con il secondo paragrafo con riferimento alla definizione delle quantità, che abbiamo citato anche come estratto sopra. I. L’Art. 10 dell'Accordo quadro stabilisce inoltre che: "La prima fornitura, per n. 5 Unità di Trazione, viene affidata contestualmente alla stipulazione del presente Accordo Quadro mediante la stipula di apposito primo Contratto Applicativo per il corrispettivo e con le modalità stabilite nello schema di contratto allegato e che verrà completato, nelle parti mancanti, utilizzando i dati risultanti dalla gara". L’Art. 3 dell'Accordo quadro stabilisce inoltre che: "Per ciascun Contratto verrà riconosciuto all'aggiudicatario il corrispettivo risultante dagli atti di gara, nei quali è stato specificato il prezzo di ciascuna Unità di Trazione nel suo complesso, che comprende le attività di manutenzione full service fino al 5° anno, e i prezzi per il servizio di manutenzione dal 5° al 10 e dal 10° al 15°, per un importo complessivo contrattuale massimo stimato, per la fornitura di n° 15 Unità di Trazione pari a euro ______________ + IVA. [...]" Dai punti appena citati desumiamo, tra l'altro, che • l'Accordo quadro riguarda 15 unità di trazione (stimate); • il primo contratto Applicativo di questo Accordo quadro comprende 5 unità di trazione, che vengono ordinate in modo vincolante con la stipula dell'Accordo quadro; • dopo il primo contratto applicativo possono (ma non devono) essere ordinati tramite l'Accordo quadro ancora fino a 10 unità di trazione; • i prezzi per tutti i contratti applicativi (quindi anche a partire dal secondo contratto applicativo) devono corrispondere ai prezzi definiti nell'offerta e nell'Accordo quadro, tenendo conto dell'indicizzazione dei prezzi (se applicabile). I prezzi calcolati dall'Appaltatore per il primo contratto applicativo sono calcolati sulla base di 5 unità di trazione, come richiesto dall'autorità di gara al punto 3 delle Condizioni di gara (Disciplinare di gara). Questi prezzi non possono più essere garantiti se la quantità acquistata è inferiore a 5, ad esempio nel caso di un secondo contratto applicativo. Per questo motivo, si chiede l'inserimento di una quantità minima ordinabile per tutti i contratti successivi al primo Contratto Applicativo di 5 unità di trazione, al fine di non aumentare i costi per tutte le parti.

Risposta:

Per "garanzie" nella frase "salvo gli adattamenti necessari in relazione alle quantità, ai tempi di consegna, alle garanzie" si deve intendere che a seguito del cambiamento degli importi dei successivi contratti applicativi, e potendo cambiare le condizioni che ne hanno determinato il calcolo, le stesse garanzie (cauzioni) potrebbero subire modifiche. La garanzia di 60 mesi promessa per i veicoli rimane immodificata. Per quantità si intende il numero di treni oggetto delle altre forniture che numericamente possono essere diversi da quello del primo contratto applicativo. L'accordo quadro riguarda 15 unità di trazione. Il primo contratto Applicativo comprende 5 unità di trazione, che vengono ordinate in modo vincolante con la stipula del primo contratto applicativo contestualmente con la stipula dell'Accordo quadro. Dopo il primo prelievo possono (ma non devono) essere ordinati tramite l'Accordo quadro ancora fino a 10 unità di trazione. Si conferma che i prezzi per tutti contratti applicativi (quindi anche a partire dal secondo contratto) devono corrispondere ai prezzi definiti nell'offerta e nell'Accordo quadro, tenendo conto dell'indicizzazione dei prezzi (se applicabile). Non è possibile definire una quantità minima di Unità di Trazione acquistate per tutti i contratti successivi al primo Contratto Applicativo, in quanto il numero di unità di trazione oggetto di successivi contratti applicativi dipende dalla disponibilità di finanziamenti ad oggi non prevedibili nella loro entità.

Chiarimento n. 50

Domanda:

ACCORDO QUADRO, Art. 11 Nell’Art. 11 dell'Accordo quadro si legge: "[...] che le nuove condizioni non comportino variazioni di prezzo o di tempi di consegna superiori alla misura fissata dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [...]". Non siamo riusciti a trovare alcuna dichiarazione sull'adeguamento dei prezzi nell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Intendevate l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.?

Risposta:

Si conferma che in riferimento deve intendersi all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Chiarimento n. 51

Domanda:

ACCORDO QUADRO, Art. 15 Nell’Art. 15 dell'Accordo quadro si legge: "[...] La mancata tempestiva eliminazione della non conformità rilevata comporta anche il mancato inserimento a pagamento di una quota pari al 5% dell'importo del pagamento stesso. [...]" Vorremmo un chiarimento in merito al 5%. Si riferisce all'importo di una fattura? Se sì, a quale?

Risposta:

L’art. 7 del contratto applicativo prevede specifiche modalità di pagamento in corrispondenza di stati di avanzamento della fornitura, legati alla realizzazione parziale di parti dell’unità di trazione. Si conferma che in occasione di ogni stato di avanzamento della fornitura, per le parti affette da non conformità, sarà applicata, nelle modalità previste la trattenuta del 5% già nel certificato di pagamento che autorizza l’emissione della fattura.

Chiarimento n. 52

Domanda:

ACCORDO QUADRO, Art. 19 Nell’Art. 19 dell'Accordo quadro si legge: "[...] b) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale; c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle forniture da parte dell'Appaltatore; [...]". 1. Si chiede di chiarire a cosa si riferisce il 10% al punto b): Si riferiscono al valore contrattuale netto dell'accordo quadro o al valore contrattuale netto del rispettivo contratto Applicativo? 2. Si chiede di chiarire quando, ai sensi della clausola c), si debba presumere una "evidente incapacità o inidoneità ad eseguire le consegne da parte del contraente". A tal fine, per evitare malintesi, vi Si chiede di specificare il passaggio rilevante del contratto, in particolare sulla base di criteri di valutazione oggettivi.

Risposta:

L’ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale si riferisce all’importo del corrispondente contratto applicativo. Si deve presumere una "evidente incapacità o inidoneità ad eseguire le consegne da parte del contraente" nei casi in cui, per colpa dell’appaltatore il contratto non proceda e l’appaltatore non sia in grado di realizzare la fornitura per limiti di natura tecnica, organizzativa o di altro genere.

Chiarimento n. 53

Domanda:

ACCORDO QUADRO, Art. 21 Nell’Art. 21 dell'Accordo quadro si stabilisce che: "Per ciascun Contratto, si procederà alla verifica di conformità sia della fornitura sia del servizio di manutenzione ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i." Si chiede di chiarire chi esegue la verifica di conformità e di definire un lasso di tempo entro il quale tale valutazione deve essere eseguita, in quanto la legge consente un secondo lasso di tempo a seconda della complessità, che però rende difficile la pianificazione del progetto.

Risposta:

La verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è eseguita dal collaudatore tecnico –amministrativo che sarà nominato dalla Stazione Appaltante. I termini temporali della verifica di conformità dipendono dal collaudatore e sono fissati dal richiamato art. 102.

Chiarimento n. 54

Domanda:

ACCORDO QUADRO, Art. 22 Il § 22 dell'Accordo quadro stabilisce che: "[...]La denuncia dei vizi e dei difetti deve essere effettuata da FCE entro un anno dall'avvenuto loro accertamento. [...]" Il termine di un anno per la denuncia dei difetti è insolitamente lungo. I difetti possono causare eventualmente danni conseguenti se non vengono eliminati tempestivamente. Per questo motivo, al fine di evitare un aumento dei costi e, soprattutto, ulteriori danni ai veicoli, si chiede che il termine venga ridotto a "5 giorni lavorativi dall’accertamento del difetto". I. Periodo di garanzia L’Art. 22 dell'Accordo quadro stabilisce che: "In caso di vizi o difetti di quanto fornito, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a totale suo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno per FCE." È corretto supporre che si tratta di vizi o difetti accertati durante il periodo di garanzia di 60 mesi? A titolo di chiarimento, si chiede pertanto il seguente adeguamento: "[...] In caso di vizi o difetti degli oggetti della fornitura accertati durante il periodo di garanzia (60 mesi) di cui alla clausola 11.1 della Specifica Tecnica (Capitolato Tecnico) e tempestivamente denunciati, l'Appaltatore è tenuto al ripristino a regola d’arte a proprie spese e fatto salvo il risarcimento del danno subito da FCE, a condizione che i difetti e/o i vizi, , e i danni conseguenti siano imputabili alla esclusiva responsabilità dell'Appaltatore. [...]" II. Estensione della garanzia in caso di eliminazione dei difetti L’art. 22 dell'Accordo quadro stabilisce che: "Il tempo compreso tra la data della denuncia di FCE e quella in cui si è provveduto al ripristino a regola d'arte è portato in aumento al suddetto periodo di garanzia". Questo punto citato rappresenta un'estensione del periodo di garanzia originario che, se non quantificato, non può essere calcolato. Si chiede quindi che il punto citato venga ampliato come segue: "Il tempo che intercorre tra la data della denuncia di FCE e la data in cui è stato effettuato il ripristino a regola d’arte sarà aggiunto al periodo di garanzia di cui sopra, tuttavia al massimo 6 mesi dopo la scadenza del periodo di garanzia (60 mesi) del componente/veicolo interessato." III. L’Art. 22 dell'Accordo quadro stabilisce inoltre che: "Il tempo compreso tra la data della denuncia di FCE e quella in cui si è provveduto al ripristino a regola d'arte è portato in aumento al suddetto periodo di garanzia". Si chiede di chiarire quale periodo di garanzia si intenda in questo caso, dato che il § 22 non menziona alcun periodo. Si tratta del periodo di garanzia secondo la sezione 11.1 delle specifiche tecniche (Capitolato Tecnico) (60 mesi)? IV. Assicurazione (difetti di costruzione) L’Art. 22 recita: "L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Stazione Appaltante, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di conformità della fornitura e per la durata di dieci anni, con massimale pari a quello indicato in ciascun contratto applicativo, a copertura dei danni derivanti a terzi da gravi difetti costruttivi delle Unità di Trazione consegnate." Nell’Art. 6 della prima Sezione del Contratto Applicativo si legge inoltre: "L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Stazione Appaltante, prima dell'emissione del certificato di verifica di conformità relativo alla sola fornitura, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi", per difetti, malfunzionamenti o guasti con decorrenza dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità e per la durata di dieci anni, con massimale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo della fornitura." È corretto supporre che si tratti di responsabilità professionale? In caso affermativo, l'assicurazione in questione offre la tutela assicurativa per un massimo di 3 anni per danni insorti a veicoli/prodotti. Pertanto non è possibile offrire 10 anni. L'assicurazione di responsabilità civile generale per danni a persone e cose può essere stipulata per 10 anni. Per questo motivo, Si chiede che all’offerente sia concesso un periodo di assicurazione più breve per i danni a veicoli o che ci vengano fornite spiegazioni relative all'assicurazione desiderata, qualora la nostra ipotesi non sia corretta. Inoltre non ci è chiaro l'ammontare della copertura assicurativa richiesta: si riferisce al valore della sezione che riguarda le forniture (cioè i veicoli) o al valore del service o a entrambi insieme? Si chiede un chiarimento.

Risposta:

Si conferma il termine contrattuale per la denuncia dei vizi e dei difetti, fermo restando che è interesse della FCE che tale denuncia, in particolare per vizi che possano causare danni conseguenti, avvenga nel più breve tempo possibile e in contraddittorio con l’appaltatore. In relazione al caso di vizi o difetti di quanto fornito, si tratta di vizi o difetti accertati durante il periodo di garanzia di 60 mesi. In relazione all’estensione della garanzia in caso di eliminazione dei difetti si conferma quanto espresso negli atti di gara, in quanto l’eventuale estensione del periodo di garanzia originario dipende solo dai tempi di ripristino in capo all’appaltatore. Si conferma che il periodo di garanzia citato al § 22 dell'Accordo quadro è da intendersi quale la garanzia dei 60 mesi di cui al capitolato tecnico. L’assicurazione prevista al § 22 dell’accordo quadro e al § 6 della prima Sezione del Contratto Applicativo da emettersi prima dell'emissione del certificato di verifica di conformità relativo alla sola fornitura, deve intendersi quale polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi e deve avere massimale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo della fornitura e durata decennale. L’ammontare è da calcolarsi sul valore della sezione che riguarda le forniture, escluso il service.

Chiarimento n. 55

Domanda:

ACCORDO QUADRO, Art. 23 I. Ritardo L’Art. 23 dell'Accordo quadro stabilisce che: "b) aver cumulato ritardi, maturati per i singoli Contratti per fatti imputabili all'Appaltatore, per un numero complessivo di giorni superiore a 365;" Si chiede di chiarire se i 365 giorni sono calcolati per ogni contratto Applicativo o se i 365 giorni si intendono per tutti i contratti Applicativi. Poiché ogni contratto Applicativo è un contratto a sé stante e al fine di semplificare l'onere amministrativo, raccomandiamo di inserire un limite di 365 giorni per ogni contratto Applicativo. II. Deviazione dalle specifiche contrattuali Alla lettera c) si legge che: "c) le prestazioni non siano eseguite in modo conforme alle specifiche contrattuali". Si chiede chiarimento in merito agli ostacoli che questa causa di recesso comporta, poiché non sono definiti chiaramente. Esempio: le specifiche contrattuali prevedono un determinato colore esterno, ma l’offerente effettua la verniciatura con un colore diverso. Si tratta di un errore che potrebbe essere corretto. Nel nostro settore questo viene chiamato anche difetto minore, così come i piccoli graffi. Questo non dovrebbe giustificare un recesso. Si chiede pertanto conferma del fatto che non si procederà in alcun caso al recesso per difetti soltanto di lieve entità. III. Inadempimento degli obblighi "Parimenti, qualora l'Appaltatore non ottemperasse in tutto od in parte agli obblighi inerenti il presente Accordo Quadro, resta facoltà della FCE procedere al recesso dell'appalto". Una violazione irrilevante degli obblighi dell’Appaltatore non dovrebbe costituire motivo di recesso. Solitamente si procede al recesso qualora non sia più ragionevole continuare a collaborare. Pertanto Si chiede: - la conferma che in caso di violazione degli obblighi da parte dell'Appaltatore sarà concesso allo stesso un tempo ragionevole per rimediare alla violazione (periodo di tolleranza) prima che il Committente receda dal contratto; - venga inserito la precisazione che il recesso può avvenire solo in caso di violazione sostanziale degli obblighi da parte dell'Appaltatore e a condizione che l'ulteriore collaborazione sia diventata irragionevole. IV. Conferimento dell’incarico ad altre aziende "In caso di recesso, la FCE potrà procedere alla stipula di nuovo Accordo Quadro con altra Impresa per il completamento delle prestazioni." È corretto ipotizzare che con il passaggio citato si intenda quanto segue: - in caso di recesso, il Committente avrà il diritto di cedere il lavoro dell'Appaltatore già iniziato, ma non ancora terminato, a un'altra impresa che porterà a termine l'ordine. - In questo caso l'altra impresa può anche essere un concorrente (indiretto o diretto) dell'Appaltatore. Se la nostra ipotesi è corretta, si chiede di eliminare il punto citato e di chiarire esplicitamente che un ordine dell'Appaltatore, non ultimato, non deve essere assegnato a concorrenti diretti o indiretti dell'Appaltatore. L’idea alla base della nostra ipotesi è che, affinché l’altra azienda possa portare a termine l’ordine, l'Appaltatore dovrebbe consegnarle un know-how sensibile e da tutelare nonché segreti aziendali. Questo non è accettabile per l’Appaltatore. Solitamente il recesso del Contratto ha effetto retroattivo. Ciò significa che al Committente vengono restituiti i pagamenti già effettuati, all'Appaltatore sono restituite le opere già fornite. Un'altra variante prevede che le opere già accettate siano escluse dal recesso e il Committente non richieda e non accetti soltanto le opere non ancora portate a termine. Si chiede che l’Art. 23 dell'Accordo quadro sia adeguato di conseguenza. Infine, si chiede che alla fine degli Articoli 19 e 23 dell'Accordo quadro sia inserito quanto segue: "In nessuno dei suddetti casi di recesso si procederà ad una risoluzione / ad uno scioglimento / a un recesso senza che all’Appaltatore sia stata concesso un termine adeguato per rimediare all'inadempimento ovvero l'inadempimento costituisca una violazione non irrilevante".

Risposta:

Il limite di 365 giorni di ritardo di cui al § 23 dell'Accordo quadro deve intendersi come cumulo di tutti i contratti applicativi. Le deviazioni rispetto alle specifiche contrattuali ci cui alla lettera c) devono intendersi come deviazioni gravi e alle quali l’appaltatore non può o non vuole apportare le rilavorazioni necessarie. Si rassicura che difetti di lieve entità non comporteranno risoluzione contrattuale. La risoluzione contrattuale è conseguente ad inadempimento grave nell’accezione del Codice civile. In relazione agli inadempimenti degli obblighi contrattuali si conferma che in caso di violazione degli obblighi da parte dell'Appaltatore, laddove è possibile rimediare senza gravi conseguenze, sarà concesso allo stesso un tempo ragionevole per rimediare alla violazione, ricompreso nei tempi contrattuali, prima che la Stazione Appaltante receda dal contratto. Secondo le previsioni dell’accordo quadro, si conferma che in caso di recesso, la FCE potrà procedere alla stipula di nuovo Accordo Quadro con altra Impresa per il completamento delle prestazioni. Per quanto riguarda i termini per porre rimedio all’inadempimento e per quanto relativo alle violazioni irrilevanti si rimanda a quanto già chiarito.

Chiarimento n. 56

Domanda:

ACCORDO QUADRO, Art. 24 Nell’Art. 24 si legge: "Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui al comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione". Disposizioni simili a quelle citate si trovano anche in altri punti del contratto per quanto riguarda il risarcimento dei danni. Si chiede conferma che: 1. in caso di scioglimento / risoluzione / recesso, il danno da risarcire riguardi solo la differenza eccedente il valore del contratto originariamente concordato, ovvero il risarcimento danni è limitato ai maggiori costi insorti al Committente a causa della risoluzione; 2. in aggiunta e in caso di altre richieste di risarcimento danni non dovute a scioglimento / risoluzione / recesso, i danni saranno limitati ai danni diretti ed effettivi subiti e provati. Inoltre si è constatato che il Contratto non contiene alcuna disposizione sulla limitazione della responsabilità dell'Appaltatore, cosa insolita nel nostro settore. Per poter valutare correttamente il rischio economico e calcolare un prezzo sostenibile, si chiede quindi che venga inserita nell’Accordo quadro una nuova clausola, come segue: "La responsabilità dell'Appaltatore per i danni che, a norma di legge, consentono una limitazione, è limitata al 15% del valore del rispettivo contratto Applicativo. Le penali dovute sulla base del presente Accordo quadro e in relazione allo stesso e ai relativi contratti Applicativi sono da considerarsi un risarcimento per una violazione degli obblighi che ha dato origine alla penale. Inoltre le penali specificate nei Contratti Applicativi sono limitate complessivamente al 10% del valore del rispettivo contratto Applicativo".

Risposta:

si conferma che: 1) in caso di scioglimento / risoluzione / recesso, il risarcimento danni, ferma restando l’eventuale applicazione delle penali, è limitato ai maggiori costi insorti al Committente a causa della risoluzione; 2) nel caso di altre richieste di risarcimento danni non dovute a scioglimento / risoluzione / recesso, i danni saranno limitati ai danni diretti ed effettivi subiti e provati. Non è possibile indicare una limitazione della responsabilità dell’appaltatore, fermo restando che l’indicazione dei valori delle garanzie fideiussorie e dei massimali nelle polizze possono essere utili a dare delle indicazioni circa le potenziali responsabilità attese. Si conferma che eventuali penali dovute sulla base del presente Accordo quadro e in relazione allo stesso e ai relativi contratti Applicativi sono da considerarsi parte degli importi da risarcire alla stazione appaltante per violazione degli obblighi che ha dato origine alla penale fermo restando che l’applicazione della penale sarà automatica senza necessità di comprova da parte della Stazione Appaltante del danno subito. Come indicato nello schema di Primo Contratto applicativo si conferma che “La penalità non potrà superare in ogni caso, il limite del 10% (dieci per cento) dell’importo netto globale della presente fornitura".

Chiarimento n. 57

Domanda:

ACCORDO QUADRO, Art. 29 CONTRATTO APPLICATIVO, Art. 12 L’Art. 29 dell'Accordo quadro e l’Art. 12 del Contratto Applicativo (Sezione 1) stabiliscono che i contratti sono stipulati con espressa riserva di approvazione da parte degli organi di gestione e controllo di livello superiore di FCE. Si chiede conferma della correttezza di quanto segue: 1. l’Appaltatore non è tenuto ad eseguire nessuna prestazione in relazione all'Accordo quadro e/o al contratto Applicativo concluso, a condizione che non sia già stata concessa l'approvazione. 2. Il termine di consegna dei veicoli inizierà a decorrere solo dopo l'approvazione, vale a dire che i termini di consegna saranno posticipati del lasso di tempo necessario per l'approvazione del contratto, senza che all’Appaltatore vengano addebitate penali o altre rivendicazioni.

Risposta:

Si conferma.

Chiarimento n. 58

Domanda:

Contratto applicativo, Art. 5 I. Nell’Art. 5 si legge: "Qualora il ritardo sia tale da comportare una penale superiore, la FCE ha facoltà, pur applicando la penale massima, di rifiutare la fornitura, intendendosi, in tal caso, risolto l'Accordo Quadro e restando inoltre incamerata a favore della FCE la cauzione definitiva prestata." a) È corretto supporre che il punto citato ha il seguente significato: 1. se il ritardo è superiore a 100 giorni (0,1% al giorno fino a un massimo del 10%), FCE può addebitare immediatamente a titolo di penale (penale massima) il 10% dell'importo netto totale; 2. inoltre, FCE può rifiutare la ritardata consegna; 3. FCE può rescindere l'Accordo quadro, ma il contratto Applicativo rimane in essere. b) Si chiede anche un parere sulle seguenti domande: 1. se partiamo dal presupposto che FCE può risolvere l'Accordo quadro dopo 100 giorni di ritardo sulla base del § 5 della prima Sezione del Contratto Applicativo, ciò è in contraddizione con il § 23 b) dell'Accordo quadro, che statuisce che FCE può rescindere l'Accordo quadro se il ritardo supera i 365 giorni. Si chiede un chiarimento. 2. Vi Si chiede di spiegare a cosa si riferisce "penale superiore"? Intendete superiore al 10% dell'importo netto totale? Per questo motivo, si chiede che il Contratto Applicativo venga modificato come segue: "Se il ritardo è tale da richiedere l'applicazione di una penale superiore al 10% del valore dell'importo netto totale del presente contratto, FCE ha diritto di applicare la penale massima (= 10% del valore dell'unità di trazione ritardata) e di rifiutare la ritardata consegna". In tal caso, il Contratto Applicativo per la parte di fornitura in ritardo si intenderà risolto e la cauzione definitiva versata a favore di FCE si intenderà incassata." II. Nell’Art. 5 a pagina 4 si legge: "Per ogni giorno naturale di ritardo della consegna, anche qualora tale ritardo sia dovuto a collaudi negativi da parte dei tecnici incaricati da FCE, rispetto al termine di cui sopra, si applicherà una penale dell'1‰ (uno per mille) sull'importo netto contrattuale. Qualora il ritardo riguardi, non l'intero lotto, ma una o più delle Unità di Trazione da fornire, la penale sarà calcolata comunque sul valore dell'importo netto contrattuale dell'intero lotto. La penalità non potrà superare in ogni caso, il limite del 10% (dieci per cento) dell'importo netto globale della presente fornitura." Nel paragrafo citato si stabilisce che la penale per il ritardo è calcolata sulla base del valore del Contratto Applicativo. Tuttavia se si considera il primo prelievo, il valore del Contratto Applicativo è 5 volte superiore al valore del veicolo. Ciò significa che la penale è molto più alta. Nella sua valutazione dei rischi l'Appaltatore deve tenere conto di questo rischio, che può influire sul prezzo dei veicoli. Inoltre un siffatto calcolo costituisce una penalizzazione insolita e multipla, non usuale nel settore. È consuetudine del settore calcolare la penale sulla base del valore del veicolo oggetto del ritardo, in modo da poter evitare che i veicoli che non sono affatto interessati da un ritardo siano soggetti a una penale. Siamo consapevoli che la Stazione appaltante ha scelto deliberatamente questa soluzione. Ciononostante, vorremmo sottolineare questo rischio di costo e la gestione abituale nel settore e chiedere un adeguamento agli standard del settore. Per ridurre il costo complessivo del veicolo, proponiamo la seguente formulazione alternativa: "Per ogni giorno di calendario di ritardo nella fornitura rispetto ai termini di cui sopra, anche se tale ritardo è dovuto a verifiche di collaudo negative da parte di tecnici incaricati da FCE, è prevista una penale dello 0,05% sul valore dell’unità di trazione interessata dal ritardo. Se il ritardo non riguarda l'intero lotto ma almeno una delle unità di trazione da fornire, la penale sarà in ogni caso calcolata in base al valore dell'unità di trazione in ritardo. La penale non dovrà in alcun caso superare il limite del 10% (dieci per cento) del valore dell'unità di trazione ritardata." III. Forza maggiore Inoltre si legge: "Il termine di consegna potrà essere prorogato dalla FCE, con decisione non impugnabile, quando cause di forza maggiore dovessero impedirne il rispetto da parte dell'Appaltatore". Si prega di spiegare quando sussiste o viene riconosciuto un caso di forza maggiore. A nostro avviso, si parla di forza maggiore in presenza di un evento esterno, inevitabile e imprevisto come p.es. tempeste; inondazioni; terremoti o altre calamità naturali; aggressioni; sommosse; crimini; atti ostili; guerra o guerra civile (indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno, inclusa la guerra tra Russia e Ucraina); ribellione; rivoluzione; insurrezione; presa di potere o confisca da parte di militari o altri; attività terroristiche; nazionalizzazione; sanzioni governative; embargo; sabotaggio; sciopero nazionale; epidemie, pandemie (compreso il Covid-19); interruzione generale dei servizi elettrici o telefonici o di Internet (cyber war). Riteniamo utile inserire nei contratti tale definizione e Si chiede quindi un adeguamento in tal senso. IV. Riparazione dei guasti Inoltre si legge: "In caso di guasto del rotabile che provochi un fermo macchina del convoglio, i soggetti responsabili di FCE provvederanno a darne comunicazione mediante posta elettronica certificata (Pec) all'Appaltatore il quale dovrà provvedere tempestivamente all'invio, presso gli impianti della sede ferroviaria FCE, del proprio personale operativo per la risoluzione del guasto." Si chiede che in questo paragrafo citato sia inserita una definizione di "tempestivamente", equiparabile a quella descritta nella Sezione 2 del Contratto Applicativo al § 6, poiché il termine "tempestivamente" può essere interpretato in modo diverso e può quindi portare a incertezze ed eventualmente a divergenze di opinione. V. Nel § 5 si legge inoltre alla fine: "Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nel modo sopra descritto, saranno trattenuti dai corrispettivi dovuti al primo atto contabile successivo all'applicazione della penale ed in mancanza sulle polizze a garanzia". Poiché può accadere che le penali contrattuali siano imposte in modo ingiustificato o che ci sia ancora disaccordo su una penale contrattuale, un accordo forfettario senza raggiungere un accordo sulla giustificazione della penale contrattuale non è praticabile dal punto di vista del contraente e può portare a spese che potrebbero essere evitate. Raccomandiamo pertanto il seguente adeguamento: "Le eventuali penali applicate con le modalità sopra descritte, saranno detratte dai corrispettivi dovuti al primo atto contabile successivo all'applicazione della penale, in caso contrario dalla polizza di garanzia, nella misura in cui tali penali non siano contestate dalle parti."

Risposta:

In relazione al § 5 del contratto applicativo la frase: "Qualora il ritardo sia tale da comportare una penale superiore, la FCE ha facoltà, pur applicando la penale massima, di rifiutare la fornitura, intendendosi, in tal caso, risolto l'Accordo Quadro e restando inoltre incamerata a favore della FCE la cauzione definitiva prestata." Deve interpretarsi nel senso che se il ritardo è superiore a 100 giorni (0,1% al giorno fino a un massimo del 10%), FCE può addebitare immediatamente a titolo di penale (penale massima) il 10% dell'importo netto totale; 2. inoltre, FCE può rifiutare la ritardata consegna; 3. FCE può rescindere l'Accordo quadro. Con la rescissione dell’accordo quadro vengono rescissi anche i contratti applicativi che trovano la loro ragione d’essere nell’accordo quadro. Si chiarisce che FCE ha facoltà di risolvere l'Accordo quadro dopo 100 giorni di ritardo di un singolo contratto applicativo. Ha la medesima facoltà se il ritardo cumulato di tutti i contratti applicativi supera i 365 giorni. Per "penale superiore" si intende una penale quantitativamente superiore al 10% dell'importo netto totale. Si conferma la previsione contrattuale del § 5 di seguito riportata: "Per ogni giorno naturale di ritardo della consegna, anche qualora tale ritardo sia dovuto a collaudi negativi da parte dei tecnici incaricati da FCE, rispetto al termine di cui sopra, si applicherà una penale dello 0,3‰ (zerovirgolatre per mille). Qualora il ritardo riguardi, non l'intero lotto, ma una o più delle Unità di Trazione da fornire, la penale sarà calcolata comunque sul valore dell'importo netto contrattuale dell'intero lotto. La penalità non potrà superare in ogni caso, il limite del 10% (dieci per cento) dell'importo netto globale della presente fornitura." Per la definizione di Forza maggiore si rimanda a quanto chiarito al quesito n. 52 Con il termine “tempestivamente” nella locuzione: "In caso di guasto del rotabile che provochi un fermo macchina del convoglio, i soggetti responsabili di FCE provvederanno a darne comunicazione mediante posta elettronica certificata (Pec) all'Appaltatore il quale dovrà provvedere tempestivamente all'invio, presso gli impianti della sede ferroviaria FCE, del proprio personale operativo per la risoluzione del guasto" si vuole intendere che l’appaltatore, in caso di contestazione dovrà dare evidenza di avere inviato il personale nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la gravità della situazione e con i tempi tecnici necessari. Si conferma quanto previsto nel § 5 e di seguito riportato: "Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nel modo sopra descritto, saranno trattenuti dai corrispettivi dovuti al primo atto contabile successivo all'applicazione della penale ed in mancanza sulle polizze a garanzia". Si precisa che la modalità di applicazione delle penali è normativamente disciplinata e pertanto non può essere oggetto di modifica.

Chiarimento n. 59

Domanda:

CONTRATTO APPLICATIVO, Sez. 1, Art. 6 Assicurazioni Nell’Art. 6 della prima Sezione del Contratto Applicativo si legge: "L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi ed opere (RCT/RCO) nell'esecuzione della fornitura, per una somma assicurata pari all'importo contrattuale della fornitura al netto dell'IVA che tenga indenne la FCE da tutti i rischi da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa FCE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di vetture, impianti o opere della FCE verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'affidamento nonché a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi, con un massimale minimo assicurato pari a € 1.000.000,00 (euro un milione/00), dalle Unità di Trazione fornite dall'appaltatore e dalle attività di manutenzione, ivi inclusi i dipendenti della FCE, per cause dipendenti da vizi e difetti delle Unità di Trazione e con validità non inferiore alla durata delle prestazioni. [...]L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Stazione Appaltante, prima dell'emissione del certificato di verifica di conformità relativo alla sola fornitura, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, per difetti, malfunzionamenti o guasti con decorrenza dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità e per la durata di dieci anni, con massimale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo della fornitura." Nell’Art. 24 della seconda Sezione del Contratto Applicativo, relativa al Service, si legge: "A tale scopo l'Appaltatore dovrà presentare, almeno dieci giorni prima della consegna delle prestazioni, una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi ed opere (RCT/RCO) nell'esecuzione del servizio di manutenzione, per una somma assicurata pari all'importo contrattuale del servizio al netto dell'IVA, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata delle prestazioni. " Si chiede se sia corretto supporre che siano richieste le seguenti tre assicurazioni: 1. RCT/RCO n. 1 con copertura assicurativa per un importo pari al valore del contratto, ma almeno pari a 1 milione di euro per sinistro per i veicoli 2. danni dovuti a difetti con copertura assicurativa pari al 10% del valore del contratto 3. RCT/RCO n. 2 con copertura assicurativa pari al valore del contratto, ma almeno pari a 1 milione di euro per sinistro per il Service. In caso affermativo, si chiede di chiarire quanto segue: - a quale valore contrattuale si riferisce la somma assicurata RCT/RCO? Si riferisce alla parte del contratto che riguarda i veicoli (Service escluso) o si riferisce all'intero contratto, cioè veicoli + Service? - Se la somma assicurata si riferisce all'intero contratto, cioè veicoli + Service, si ha una doppia copertura che comporta costi aggiuntivi. Si chiede la limitazione a un'unica assicurazione per l'importo del valore totale del contratto e di conseguenza l'eliminazione di uno dei due passaggi citati. In caso di risposta negativa, si chiede di chiarire quali assicurazioni desiderate e per quale importo.

Risposta:

In relazione al § 6 Contratto Applicativo che riporta: "L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi ed opere (RCT/RCO) nell'esecuzione della fornitura, per una somma assicurata pari all'importo contrattuale della fornitura al netto dell'IVA che tenga indenne la FCE da tutti i rischi da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa FCE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di vetture, impianti o opere della FCE verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'affidamento nonché a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi, con un massimale minimo assicurato pari a € 1.000.000,00 (euro un milione/00), dalle Unità di Trazione fornite dall'appaltatore e dalle attività di manutenzione, ivi inclusi i dipendenti della FCE, per cause dipendenti da vizi e difetti delle Unità di Trazione e con validità non inferiore alla durata delle prestazioni. [...]L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Stazione Appaltante, prima dell'emissione del certificato di verifica di conformità relativo alla sola fornitura, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, per difetti, malfunzionamenti o guasti con decorrenza dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità e per la durata di dieci anni, con massimale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo della fornitura." E in relazione al § 24 del Contratto Applicativo, che riporta: "A tale scopo l'Appaltatore dovrà presentare, almeno dieci giorni prima della consegna delle prestazioni, una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi ed opere (RCT/RCO) nell'esecuzione del servizio di manutenzione, per una somma assicurata pari all'importo contrattuale del servizio al netto dell'IVA, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata delle prestazioni. " si conferma che sono richieste le seguenti tre assicurazioni: 1. RCT/RCO n. 1 (da consegnarsi prima dell’inizio della fornitura) con copertura assicurativa per un importo pari al valore del contratto di fornitura, ma almeno pari a 1 milione di euro per sinistro per i veicoli. 2. Polizza decennale (si veda la risposta al quesito n. 62) da consegnarsi a conclusione della fornitura e prima dell’emissione del certificato di conformità. 3. Polizza RCT/RCO n. 2 con copertura assicurativa pari al valore del contratto di manutenzione, ma almeno pari a 1 milione di euro per sinistro per il Service (da consegnarsi prima dell’inizio delle attività di service). Il valore contrattuale della prima e della seconda polizza sono da riferirsi al solo valore della fornitura, mentre la terza si riferisce al solo valore del Service. È possibile anche produrre una polizza cumulativa per i punti 1 e 3, ma si deve tenere conto del diverso momento temporale nel quale le polizze devono essere prodotte.

Chiarimento n. 60

Domanda:

CONTRATTO APPLICATIVO, Parte seconda, Art. 1 DISCOPLINARE, Par. 3 Nell’Art. 1 della parte seconda del Contratto Applicativo si legge: "Ai fini del calcolo dell'entità presunta delle prestazioni si prevedono percorrenze medie pari a circa 80.000 km annui per Unità di Trazione". L’Art. 15 della parte seconda del Contratto Applicativo recita: "La modalità di calcolo dei compensi di cui sopra è valida per percorrenze medie annuali non inferiori a 40.000 km/UdT". Al punto 3.2 del Capitolato Tecnico si legge: "La percorrenza massima di ciascun convoglio è di circa 80.000 km all'anno". Al Par. del Disciplinare si legge: "… considerando una percorrenza media di 60.000 km/anno per unità di trazione.". Si chiede conferma che gli articoli qui citati della seconda Sezione del Contratto Applicativo nonché gli articoli sopracitati del Capitolato Tecnico siano rivisti uniformando la percorrenza media a 60.000 km all'anno come indicato nel Disciplinare.

Risposta:

Si consideri come percorrenza media il valore di 60.000 km. Gli articoli sopra citati, ove in conflitto con la risposta, sono da considerarsi riveduti e rettificati dalla risposta resa che a tutti gli effetti integra il Capitolato Tecnico.

Chiarimento n. 61

Domanda:

CONTRATTO APPLICATIVO, Parte seconda 2, Art. 15 Nell’Art. 15 della parte seconda del Contratto Applicativo si legge: "Ai sensi dell'articolo 30, comma 5bis, del D.lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni, FCE opera una ritenuta dello 0,5 %; tali ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale." Si chiede di chiarire cosa si intenda per "liquidazione finale". Si tratta dell'ultima fattura al termine del periodo contrattuale della parte relativa al servizio?

Risposta:

Si rimanda alle previsioni dell’art. 30 co. 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. “In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”.

Chiarimento n. 62

Domanda:

C.T., Par. 1 Con riferimento al Par. 1, punto 3 del Capitolato Tecnico: "Gli obblighi del Fornitore comprendono alcune prestazioni associate alla mera attività di fornitura e, in particolare, a titolo non esaustivo: [...]3. l'effettuazione di corsi al personale del Committente addetto alla manutenzione e alla condotta dei convogli;[...]". considerata la limitata dimensione del parco veicoli facente parte dell’accordo quadro ed in particolare del contratto applicativo, si chiede di confermare che sarà uguale a 5 il numero massimo di macchinisti da formare. In alternativa si richiede di indicare il numero massimo di macchinisti assegnati al parco veicoli ad idrogeno. Per quanto concerne la manutenzione, considerata la speciale tecnologia associata al veicolo oggetto della gara, si chiede di eliminare la richiesta di corsi agli addetti alla manutenzione visto che la manutenzione dei veicoli verrà effettuata dal fornitore essendo parte dello scopo di fornitura.

Risposta:

Si prevede un numero orientativo di n. 10 addetti alla manutenzione e di n. 40 addetti alla condotta dei convogli.

Chiarimento n. 63

Domanda:

C.T., Par. 6.2.2 Al Par. 6.2.2 del Capitolato Tecnico sono richiesti vari documenti che possono includere, tra l'altro, elementi specifici legati alla proprietà intellettuale del fornitore. Tali documenti normalmente tutelati da brevetti e/o particolari conoscenze industriali, riguardano la costruzione dei veicoli e vengono normalmente depositati presso un notaio. Tali documenti diventano automaticamente accessibili ad FCE nel caso di cessazione delle attività da parte del fornitore. 1. Si chiede di confermare la possibilità di depositare tale documentazione presso un notaio di comune accordo con FCE. 2. Inoltre si propone di inserire nel C.T. la seguente formulazione: "I documenti contenenti la proprietà intellettuale dell'Appaltatore sono esclusi dall'obbligo di consegna al Committente. Per questi documenti, le parti stipuleranno un contratto separato con un notaio designato congiuntamente dalle parti, presso il quale saranno depositati tali documenti. Nel contratto saranno definiti anche i casi in cui il notaio deve consegnare al Committente i documenti depositati. I relativi costi sono a carico dell'Appaltatore".

Risposta:

Il Par. 6.2.2 del Capitolato Tecnico individua i documenti di gara che dovranno essere analizzati dalla commissione di gara per verificarne la corrispondenza alle richieste di capitolato e che devono essere messi a disposizione della commissione giudicatrice tramite piattaforma telematica. Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione appaltante ha obbligo di garantire la riservatezza dei documenti “che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.” L’offerente dovrà, in sede di offerta, dichiarare e motivare quali sono i documenti per i quali vuole garantire la riservatezza. Per le fasi successive alla gara, con il soggetto che si è aggiudicato l’appalto, potranno essere concordate modalità di gestione della documentazione coperta da riservatezza.

Chiarimento n. 64

Domanda:

C.T., Par. 7.3.1 Con riferimento al Par. 7.3.1 del Capitolato Tecnico: "Le spese di viaggio, vitto ed alloggio per la effettuazione delle prove e/o per incontri tecnici per i tecnici nominati dal Committente (massimo due tecnici) sono a carico del Fornitore." Si propone di poter utilizzare in alternativa moderni sistemi multimediali (es. videoconfenze, ispezioni virtuali, come già utilizzati durante l’emergenza Covid) allo scopo di limitare gli spostamenti del personale ed i relativi costi annessi. In alternativa si chiede di voler limitare la possibilità di partecipazione a tali prove ad un numero massimo di 2 specifiche sessioni di prova dell’UdT a scelta del Committente, con un numero massimo di 2 partecipanti. Il tutto in linea con le policy aziendali e le regole europee di Corporate Compliance cui tutti gli aggiudicatari devono attenersi.

Risposta:

Si rimanda alla risposta al quesito n. 46.

Chiarimento n. 65

Domanda:

C.T., Par. 11.3 Con riferimento al Par. 11.3 del Capitolato Tecnico: "Fermo restando quanto sopra indicato, sono a carico del Fornitore le seguenti garanzie particolari, escluse le sole parti di consumo, a decorre dalla data di consegna". - Struttura 30 anni o 3.000.000 km - Pavimenti 10 anni o 1.000.000 km - Vernici 6 anni o 600.000 km - Carrelli completi di motori e riduttori 10 anni o 1.000.000 km - Impianto freno 10 anni o 1.000.000 km". Si chiede conferma che il grado di lucentezza e/o opacità delle verniciature possano essere escluse da tale garanzia, in quanto dipendenti da una serie di aspetti tecnici (puntualità degli interventi manutentivi, ricovero dei veicoli in deposito, ecc.) e da parametri ambientali (pioggia, sole, raggi UV, inquinamento, altri fenomeni atmosferici) non direttamente prevedibili e/o sotto il controllo del fornitore.

Risposta:

Si conferma che la normale riduzione del grado di lucentezza e il normale sbiadimento delle vernici sono esclusi dalla garanzia.

Chiarimento n. 66

Domanda:

C.T., Par. 14.4.1.3 Con riferimento al Par. 14.4.1.3 del Capitolato Tecnico: "A tale fine non si terrà conto delle anomalie dovute a sosta/ricovero non idoneo dei convogli, o nel caso di un utilizzo dei convogli al di fuori del campo specifico. Saranno esclusi dalla contabilizzazione le avarie e i guasti imputabili al Committente o a causa di forza maggiore. " Si chiede conferma che parimenti non verranno conteggiati anche gli interventi di manutenzione programmati (cfr. Par. 14.6.1 del Capitolato Tecnico).

Risposta:

Si conferma.

Chiarimento n. 67

Domanda:

DISCIPLINARE, Par. 18 Nelle Condizioni di gara si legge che le spese di pubblicazione del bando di gara e la comunicazione degli esiti della procedura di aggiudicazione sono a carico dell'aggiudicatario. Si chiede di conoscere a quanto ammontano tali spese.

Risposta:

Si consideri un importo pari a circa 7.000,00 €, fermo restando che tale importo potrà essere soggetto a variazioni che non ne alterano l’ordine di grandezza.

Chiarimento n. 68

Domanda:

DISCIPLINARE, Par. 3.3 C.T., Par. 11.1 Periodo di garanzia Al Par. 3.3 del Disciplinare si legge: " [...] La garanzia generale decorrerà dalla data di consegna di ciascun convoglio e avrà termine al raggiungimento di una percorrenza di 400.000 (quattrocentomila) km per ciascun veicolo, o comunque, sino allo scadere dei 60 mesi dall'immissione in servizio di ciascun veicolo. [...]" Al Par. 11.1 del Capitolato Tecnico si legge: "La garanzia generale decorrerà dalla data di consegna di ciascun convoglio e avrà termine al raggiungimento di una percorrenza di 500.000 (cinquecentomila) km per ciascun veicolo, o comunque, sino allo scadere dei 60 mesi dalla consegna ai fini contrattuali di ciascun veicolo." Si chiede di uniformare la percorrenza a 400.000 km o meglio a 300.000 km annui per ciascun veicolo così come indicato nel Disciplinare, essendo irrealistica una percorrenza di 100.000 km/anno per veicolo sulle tratte indicate nel C.T.

Risposta:

Considerati i 5 anni di garanzia e la percorrenza media di 80.000 km, è accettabile il valore di 400.000 km.

Chiarimento n. 69

Domanda:

ACCORDO QUADRO, Art. 3 L’Art. 3 dell’Accordo quadro stabilisce che i prezzi per tutti i contratti conclusi nei primi quattro anni sono fissi e non possono essere modificati. I contratti stipulati dopo i primi quattro anni sono soggetti all'indice ISTAT. Per contrastare gli effetti economici negativi derivanti: • dall'attuale conflitto tra Russia e Ucraina; • dall'attuale difficoltà di approvvigionamento di materie prime (metalli) e dal notevole aumento dei prezzi dell'energia; • dall'emergenza sanitaria globale a seguito della diffusione della pandemia di COVID 19; e al fine di ottemperare ai requisiti normativi vigenti in Italia, si chiede l’inserimento di una clausola di adeguamento dei prezzi per tutti i contratti, compreso il primo contratto applicativo (per quest’ultimo a partire da 12 mesi dalla stipula dello stesso). Invero, come rilevato nel quesito n. 1, la Legge n. 25/2022 e il D.L. n. 50 del 17.05.2022, prevedono, in capo alla Stazione Appaltante, l’obbligo di inserimento di specifiche clausole di revisione prezzi in tutti i contratti pubblici di appalto. Non appare quindi sufficiente il generico rinvio alla normativa, contenuto nell’art. 3 dell’Accordo Quadro e nell’art. 2 del Contratto Applicativo, in quanto tale rinvio non si traduce nella previsione di “in clausole chiare, precise e inequivocabili” come previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, cui rinvia la L. 25/2022 Si propone pertanto la seguente formulazione, basata sulla Legge n. 25/2022, sul Decreto Legislativo n. 50 del 17.05.2022, sull'art. 7, n. 2 quater del DL n. 36 del 2022, sull’art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, sull'art 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 nonchè infine sul Parere Anac n. 20/2022 reso in funzione consultiva nell'adunanza del 6 settembre 2022 che ha espressamente considerato "l'esigenza di istituire meccanismi di revisione dei prezzi negli appalti per far fronte agli esorbitanti incrementi delle materie prime nei contratti in corso di esecuzione riguardanti (..) forniture": "I prezzi unitari offerti sono fissi per il primo contratto applicativo per i primi 12 mesi dopo la conclusione del primo contratto applicativo. A partire dal 13° mese successivo alla stipula del primo contratto applicativo e per tutti gli ulteriori contratti applicativi stipulati sulla base del presente Accordo quadro e durante la validità dello stesso, i prezzi offerti saranno aggiornati annualmente in misura pari al 100% della variazione dell'indice ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati sulla base dell'indice 100. " Si chiede un adeguamento corrispondente e identico anche nel Contratto applicativo, Sezione 1, Art. 2. In alternativa si chiede l’adozione dei seguenti meccanismi di riequilibrio delle prestazioni contrattuali: (i) in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti di lavori, così come disciplinata dall’art. sull'art. 7, n. 2 quater del DL n. 36 del 2022; (ii) ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) e lett. c) D. Lgs. 50/2016

Risposta:

Si rinvia alla risposta data al quesito n.42.

Chiarimento n. 70

Domanda:

GESTIONE DELLE MODIFICHE DEGLI STANDARD O DELLE LEGGI. Dalla lettura dei documenti di gara non si evince alcuna disposizione su come vengono gestiti i contratti a seguito di modifiche degli standard normativi e/o di leggi. Considerato che i regolamenti tecnici sono in continua evoluzione e che ogni veicolo debba essere sempre conforme a tutti i regolamenti pertinenti, verranno eseguite tutte le modifiche necessarie per far sì che i veicoli vengano costruiti in conformità con i regolamenti vigenti. Considerata la necessità per il fornitore di poter calcolare un prezzo giustificabile e limitare il proprio rischio tecnico / commerciale, risulta altresì necessario stabilire un cosiddetto “punto di congelamento”, come è di prassi in contratti simili, a partire dal quale cambia la responsabilità di copertura dei costi. Si richiede pertanto che “il punto di congelamento del diritto” sia definito come il momento della firma del contratto. Il tutto anche in conformità con le procedure vigenti, secondo le quali il costruttore è responsabile del processo autorizzativo (AISM / ANSFISA). Si richiede quindi che, se a seguito della firma dell’Accordo Quadro e del primo Contratto Applicativo intervengono cambiamenti nelle leggi, norme e/o standard tecnico-normativi che richiedano un adeguamento (tecnico, amministrativo o documentale) dei veicoli e/o dell'iter procedurale per l'ottenimento dell'autorizzazione alla messa in esercizio (AMIS / AISM), il fornitore non sarà responsabile del relativo costo, né dell’eventuale ritardo causato dall’implementazione di tale variante. Le parti concorderanno pertanto un nuovo programma di consegna dei veicoli ed i costi delle relative varianti.

Risposta:

Eventuali modifiche normative subentrate in corso d’opera saranno gestite ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett. c del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed eventuali costi aggiuntivi non potranno rimanere a carico dell’appaltatore così come eventuali maggiori tempi.

Chiarimento n. 71

Domanda:

Disciplinare di gara, punto 3, pag. 27 – Tempi di consegna L’art. 3 del Disciplinare prevede: “Il fornitore dovrà dichiarare i tempi di consegna come indicato al punto 14 del presente disciplinare. Il tempo di consegna del primo veicolo non potrà essere superiore a 1080 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle prestazioni alla data del verbale di consegna ai fini contrattuali di cui al punto 8.3 del Capitolato Tecnico. Il tempo di consegna dei veicoli successivi non potrà essere superiore a 90 giorni naturali e consecutivi rispetto al veicolo consegnato precedentemente.” In considerazione del fatto che quanto considerato dalla stazione appaltante sembra far riferimento a procedure e processi omologativi di tipo USTIF/MIT non più in essere e comunque non in linea con le normative e Linee Guida emanate da ANSFISA ed indicate nel capitolato tecnico, si chiede voler cortesemente confermare che: 1. i 1080 giorni massimi per la consegna del primo veicolo siano da considerare a valle del completamento della fase progettuale, inclusa la fase di approvazione del progetto costruttivo da parte del committente. 2. i tempi indicati non tengono conto dell’intero processo autorizzativo. ll tutto anche tenendo conto del fatto che tutte le prove di omologazione e certificazione necessarie possono essere effettuate esclusivamente sulle linee FCE di riferimento, così come indicato da ANSFISA.

Risposta:

Si ribadisce quanto indicato al punto 8.4 del Capitolato Tecnico: “Il termine di consegna delle UdT ai fini contrattuali si considera al netto del periodo necessario all'ottenimento dell'AMIS da parte di ANSFISA, compreso tra la fine della fase c) e l’inizio della fase f) in quanto trattasi di attività autorizzativa di parte terza.” Si conferma che le eventuali fasi approvative da parte del committente non sono da considerare nel computo dei tempi per la consegna del primo veicolo.

Chiarimento n. 72

Domanda:

Disciplinare di gara - 9. SUBAPPALTO L’art. 9 del Disciplinare prevede:”Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura e/o servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. In considerazione delle componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica che interessano la fornitura in oggetto, non è subappaltabile l’attività di coordinamento e supervisione delle singole forniture e di assemblaggio delle Unità di Trazione, con particolare riferimento alle componenti relative alla gestione dell’idrogeno”. Considerato il quadro normativo convulso in materia si chiede voler cortesemente precisare: a) la percentuale di fornitura subappaltabile; b) se l’intero servizio di manutenzione può essere subappaltato unitamente alla certificazione SRM; C) in caso di risposta positiva alla lettera sub b) se il requisito relativo al “precedente servizio: il concorrente dovrà avere eseguito un contratto di servizio di manutenzione full service nella qualità di SRM di treni regionali elettrici, diesel-elettrici o ad idrogeno, di importo minimo pari a euro 3.000.000,00” potrà essere posseduto dalla subappaltatrice.

Risposta:

Non è prevista una percentuale di fornitura subappaltabile; è subappaltabile l’intero servizio di manutenzione; laddove l’intero servizio di manutenzione sia subappaltato il requisito relativo al “precedente servizio: il concorrente dovrà avere eseguito un contratto di servizio di manutenzione full service nella qualità di SRM di treni regionali elettrici, diesel-elettrici o ad idrogeno, di importo minimo pari a euro 3.000.000,00” dovrà essere posseduto dalla subappaltatrice. Laddove tale requisito non sia anche in possesso dell’operatore economico o del raggruppamento partecipante alla gara potrà farsi ricorso all’istituto dell’avvalimento o al subappalto qualificatorio, ma la ditta ausiliaria o la subappaltatrice dovranno già essere qualificate in fase di gara e dare evidenza del possesso dei requisiti richiesti di cui è priva la ditta appaltatrice.

Chiarimento n. 73

Domanda:

Disciplinare di gara lettera K. CAUZIONE PROVVISORIA Il Disciplinare di gara alla lettera K prevede:” L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto di cui al presente Disciplinare salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, con validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, corredata, altresì, dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia per ulteriori 90 (novanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione”. Si chiede gentile conferma della possibilità: a) di ridurre l’importo della cauzione del 50%+20%in caso di possesso della ISO 9001 e della 14001; b) di rendere la cauzione con lo schema tipo ministeriale; c) che l’impegno al rilascio della cauzione definitiva possa essere contenuto all’interno della scheda tecnica e non in un documento separato; d) che non sia necessaria l’autentica notarile dei poteri di firma.

Risposta:

Si conferma la possibilità: a) di ridurre l’importo della cauzione del 50%+20%in caso di possesso della ISO 9001 e della 14001; b) di rendere la cauzione con lo schema tipo ministeriale; c) che l’impegno al rilascio della cauzione definitiva possa essere contenuto all’interno della scheda tecnica e non in un documento separato; d) che non sia necessaria l’autentica notarile dei poteri di firma.

Chiarimento n. 74

Domanda:

ART. 1 DEL CAPITOLATO TECNICO L’art. 1 del Capitolato tecnico prevede:”Il fornitore dovrà, quindi, essere inoltre munito di: • Certificazione ISO 9001 e IRIS (ISO/TS 22163) relativa ai sistemi di gestione della qualità; • Certificazione ISO 14001 relativa ai sistemi di gestione ambientale; • Certificazione EN 15085 relativa ai processi di saldatura dei veicoli ferroviari e dei relativi componenti” Con riferimento alla certificazione EN15085 si chiede voler cortesemente precisare: - se la stessa debba essere consegnata in fase di gara; - se possa essere oggetto di contratto di avvalimento.

Risposta:

Con riferimento alla certificazione EN15085 si precisa che tale certificazione non dovrà essere prodotta in fase di gara ma dovrà essere presente al momento dell’esecuzione dei processi ai quali si riferisce. L’esecuzione di tali processi e la relativa comprova del possesso della certificazione, potrà essere affidata anche a soggetti terzi secondo le previsioni contrattuali e di legge.

Chiarimento n. 75

Domanda:

CAPITOLATO TECNICO 7.2. SUBFORNITURE L’art. 7.2 del Capitolato Tecnico prevede: “Per tutte le subforniture dovranno essere inviati al Committente copia dei relativi contratti, completi di tutte le indicazioni complementari. I termini di garanzia di quanto affidato a subfornitori non possono in ogni caso essere inferiori a quelli previsti in C.T.S., ovvero a quelli migliorativi offerti in fase di procedura. Particolare cura dovrà essere posta in merito al problema della coerenza tra i singoli equipaggiamenti oggetto di subfornitura; si sottolinea a riguardo che il Fornitore resta unico responsabile nei confronti del Committente del buon funzionamento dei singoli sottosistemi nonché del "sistema convoglio". Con riferimento alle subforniture si chiede voler confermare e /o chiarire: a) è corretto intendere che le stesse non debbano superare l’importo del 2% del contratto di appalto e comunque i 100.000,00 euro; b) unitamente al contratto è necessario presentare la documentazione del subappaltatore necessaria alle verifiche antimafia; c) le stesse non saranno oggetto di Vostra approvazione.

Risposta:

Con riferimento alle subforniture si chiarisce che: a) ai sensi del co. 2 art. 105 del D. Lgs. 150/2016 e s.m.i. costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare; b) unitamente al contratto è necessario presentare la documentazione del subappaltatore necessaria alle verifiche antimafia; c) le verifiche antimafia saranno oggetto di valutazione da parte della prefettura competente.

Chiarimento n. 76

Domanda:

1 CONTRATTO APPLICATIVO – ART. 7 PAGAMENTI L’art. 7 del primo Contratto Applicativo prevede: “Ai sensi dell’art. 35 co. 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è prevista l’anticipazione pari al 20% dell’importo del contratto applicativo”. In considerazione dell’esponenziale aumento dei costi dei materiali a causa dapprima della pandemia e successivamente alla guerra in Ucraina, si chiede voler prevedere un anticipo dell’importo contrattuale pari al 30% e non già al 20%. Si chiede inoltre se l’anticipo erogato sarà recuperato con cadenza bimestrale nella percentuale del 20% sugli Stadi d’avanzamento.

Risposta:

Si conferma l’anticipazione del 20% prevista negli atti di gara. Si conferma che l’anticipazione sarà recuperata nella medesima percentuale sugli stati di avanzamento.

Chiarimento n. 77

Domanda:

RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI DI CONSEGNA DELLE OFFERTE Con riferimento a quanto sopra esposto, poiché: • è intenzione della scrivente società provvedere alla formulazione dell’offerta in oggetto; • risulta necessario avviare un’approfondita analisi dei requisiti richiesti nel CT in ottemperanza con il processo autorizzativo delle UdT da attuare con ANSFISA, tenendo conto che ad oggi non risulta disponibile alcuna esperienza in ambito nazionale relativamente a treni con propulsione ad idrogeno; • è in preparazione una seconda serie di articolati e dettagliati quesiti di natura tecnica e contrattuale per cui risulta necessaria un’attenta valutazione dei chiarimenti che verranno resi prossimamente, che comportano a loro volta complesse valutazioni tecnico/economiche, anche con diversi sub-fornitori, al fine di poter identificare le nuove soluzioni tecnologiche idonee ad adempiere agli specifici requisiti tecnici richiesti in gara, con particolare riferimento all’impianto di trazione basato su celle a combustibile; • occorre allestire un dettagliato ed articolato elenco di parti di ricambio, con i relativi prezzi, per la cui preparazione risulta necessario richiedere complesse offerte vincolanti a fornitori e sub-fornitori, con validità estesa su ampi intervalli temporali; • occorre altresì consentire agli operatori economici partecipanti di effettuare opportune analisi tecnico-legali della struttura contrattuale ed anche di tutti i chiarimenti che verranno ancora resi dalla Stazione Appaltante; • la scrivente è intenzionata ad effettuare un sopralluogo mirato a verificare sul posto una serie di aspetti tecnico/prestazionali. Inoltre, come purtroppo noto, la situazione internazionale si è notevolmente complicata a causa del conflitto in corso tra Ucraina e Russia. In particolare i fornitori ed i sub-fornitori hanno manifestato l’impossibilità di effettuare le loro offerte nei tempi richiesti ed in linea con le necessità intrinseche dei requisiti di gara (durata dei contratti, instabilità dei tassi di cambio, termini di fornitura di media e lunga durata, ecc.) stante la difficoltà del reperimento di alcune materie prime. Ciò comporta l’impossibilità da parte di costoro, entro i termini di gara, di effettuare le dovute valutazioni tecnico/economiche al fine di poter identificare ed offrire le soluzioni tecnologiche necessarie per adempiere agli specifici requisiti richiesti in gara. _________________________________________ Pertanto con la presente si desidera rappresentare a codesta Stazione Appaltante l’oggettiva necessità di ottenere una adeguata proroga sia dei termini per la consegna delle offerte che per la formulazione di nuovi quesiti - non inferiore ad almeno 60 (sessanta giorni) - in modo tale da consentire a tutti gli operatori economici interessati, in totale trasparenza e nel pieno rispetto della par condicio e del favor partecipationis, di prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla presentazione delle offerte ed alla conseguente corretta formulazione delle medesime, che potrà avvenire solo dopo l’avvenuta pubblicazione delle risposte ai quesiti ed alle relative risposte pubblicate. Il tutto anche nel pieno rispetto di quanto previsto dalle leggi in vigore che sanciscono un principio generale di adeguatezza dei termini in relazione alla complessità dei singoli appalti, al rilevante valore dei medesimi nonché ai tempi necessari per elaborare e redigere la relativa offerta.

Risposta:

Considerate le richieste pervenute, si conferma che questa Gestione sta procedendo a prorogare di giorni 60 la data ultima di presentazione delle offerte.