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Chiarimento

  • ACCORDO QUADRO – ART. 13 SUBAPPALTO C.T., Par. 7.2. SUBFORNITURE 1. L’art. 13 dell’Accordo Quadro prevede che: “L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla FCE, con un congruo termine di anticipo, la volontà di procedere a sub-forniture, comunicandone la tipologia ed i soggetti destinatari, rimanendo, comunque, responsabile per eventuali ritardi o difetti delle parti oggetto delle sub-forniture”. Si chiede voler cortesemente precisare: a) Cosa debba intendersi per ”congruo termine di anticipo” e di fornire una quantificazione di tali tempistiche; b) se vi sia un limite percentuale oltre il quale codesta stazione appaltante non ammette che vengano stipulati contratti di sub-fornitura; Inoltre, con riferimento al requisito del C.T., Par. 7.2 ove è previsto che: “Per tutte le subforniture dovranno essere inviati al Committente copia dei relativi contratti, completi di tutte le indicazioni complementari.” c) poiché vi è un evidente contrasto tra i due articoli suindicati, si chiede voler cortesemente precisare che sia sufficiente comunicare il solo nominativo del sub-fornitore e la tipologia di sub-fornitura, come previsto dall’Art. 13 dell’Accordo Quadro. d) Si chiede inoltre di chiarire se si tratta del trasferimento a un subappaltatore di parti dell’ordine o se ciò riguarda anche i contratti con i subfornitori. Qualora si intendano i contratti con i subfornitori, si chiede di escluderli in quanto il fornitore è tenuto alla riservatezza nei confronti dei subfornitori e tali contratti non possono essere resi pubblici. Inoltre tali contratti potrebbero contenere anche speciali accordi relativi ad altre forniture per cui non risulta possibile fornire le relative copie.

    Domanda del: 23/02/2023 aggiornata il 23/02/2023
  • a) per “congruo termine di anticipo” si intende un tempo necessario e sufficiente per consentire la Stazione Appaltante di procedere con le verifiche di legge. b) non è previsto alcun limite percentuale alle sub-forniture. Fatto salvo quanto disposto al punto 9 del disciplinare di gara. c) Nessuna contraddizione. L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare preventivamente la volontà di procedere a sub-forniture e di trasmettere successivamente copia dei relativi contratti completi di tutte le indicazioni complementari. La prescrizione è rafforzata dalle previsioni contenute nell’art.25 dello schema di accordo quadro. d) Nel caso di subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 l’appaltatore dovrà trasmettere copia del contratto di subappalto alla Stazione Appaltante. Sempre ai sensi dell’art. 105, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l’appaltatore dovrà comunque comunicare alla Stazione Appaltante prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, oltre ai dati necessari per le verifiche del protocollo di legalità

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