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Chiarimento

  • ACCORDO QUADRO, Art 2 Nell’Art. 2 dell’Accordo quadro si legge: "L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione dei singoli Contratti, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel presente Accordo Quadro." Si prega di spiegare quando sussiste o viene riconosciuto un caso di forza maggiore. Il codice civile non fornisce una definizione. A nostro avviso, si parla di forza maggiore in presenza di un evento esterno, inevitabile e imprevisto come p.es. tempeste; inondazioni; terremoti o altre calamità naturali; aggressioni; sommosse; crimini; atti ostili; guerra o guerra civile (indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno, inclusa la guerra tra Russia e Ucraina); ribellione; rivoluzione; insurrezione; presa di potere o confisca da parte di militari o altri; attività terroristiche; nazionalizzazione; sanzioni governative; embargo; sabotaggio; sciopero nazionale; epidemie, pandemie (compreso il Covid-19); interruzione generale dei servizi elettrici o telefonici o di Internet (cyber war). Riteniamo utile inserire nei contratti tale definizione e Si chiede quindi un adeguamento in tal senso. Si chiede inoltre di specificare che la parte colpita da forza maggiore è esonerata dagli obblighi contrattuali che le competono e, in particolare, non possono essere rivendicate penali in presenza di un caso di forza maggiore.

    Domanda del: 23/02/2023 aggiornata il 23/02/2023
  • Si conferma che in caso di forza maggiore non potranno essere applicate penali all’appaltatore. Si ritiene che sussista causa di Forza Maggiore in presenza di un evento esterno, inevitabile, imprevisto e imprevedibile, per cui la prestazione per l’appaltatore diventa impossibile nelle modalità concordate, senza che vi sia responsabilità dell’appaltatore stesso.

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