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Chiarimento

  • ACCORDO QUADRO Con riferimento alle seguenti frasi dell’Art. 6 dell'Accordo quadro: "VERIFICA DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI La FCE si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare verifiche ispettive, a cura e spese dell'Appaltatore, al fine di accertare l'idonea organizzazione aziendale dell'Appaltatore e per valutare il rispetto delle prescrizioni di qualità e il grado di efficienza". … "SONO A CARICO DELL'APPALTATORE I SEGUENTI ONERI: [...] • Tutte le spese necessarie per le prove in corso di fornitura e per i collaudi delle forniture, anche in stabilimento, compresi quelli sostenuti dai rappresentanti della FCE che parteciperanno al collaudo, nonché la fornitura, per tutta la durata dei collaudi, di ogni apparecchiatura necessaria per i collaudi medesimi sostenendo i relativi oneri; • Le spese di viaggio, vitto ed alloggio per l'effettuazione delle prove o per incontri tecnici o per verifiche contabili per i tecnici nominati dal Committente e dagli altri Enti preposti alla sorveglianza; [...]" Si chiede quanto segue: 1. è possibile definire le ispezioni di cui al punto A)? Quante ispezioni ci saranno? In quali sezioni o in quali tappe si svolgeranno? Quante persone parteciperanno a queste ispezioni? Quali spese devono essere rimborsate? 2. Nel primo punto della lettera B) non ci è chiaro cosa si intenda per "spese". Il fornitore deve remunerare il tempo impiegato dai rappresentanti che parteciperanno o si tratta anche di spese di viaggio, vitto e alloggio (come nel secondo punto)? 3. Nel secondo punto alla lettera B) Si chiede di specificare di chi sono le spese di viaggio, vitto e alloggio che il fornitore deve rimborsare. Quale funzione hanno i rappresentanti di FCE? Devono essere rimborsate solo queste funzioni o tutte le persone che parteciperanno, senza eccezioni (compresi i partecipanti da parte del fornitore e i partecipanti di terze parti)? Poiché tali spese non sono calcolabili, si chiede di eliminarle o di specificare chiaramente il numero di partecipanti, il numero delle ispezioni e il tipo di spese da rimborsare (viaggi con mezzi pubblici solo in 2a classe, voli solo in classe economica, hotel di categoria 3 stelle o simile). Inoltre vorremmo sottolineare che il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio può portare a questioni di compliance. Per questo motivo, a meno che non si desideri la cancellazione, proponiamo la seguente riformulazione generale della sezione di cui sopra: "VERIFICA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI FCE si riserva il diritto di effettuare ispezioni (da parte di un massimo di 2 persone di FCE) in qualsiasi momento e a spese dell'Appaltatore, al fine di stabilire la regolare organizzazione aziendale dell'Appaltatore e di valutare il rispetto dei requisiti di qualità e del grado di efficienza. Le spese dovranno sempre essere contenute nell'ambito delle consuetudini commerciali e saranno sempre rimborsate dietro presentazione di ricevute. I SEGUENTI OBBLIGHI SONO A CARICO DELL’APPALTATORE: [...] • Tutte le spese, nell’ambito delle consuetudini commerciali e dietro presentazione di ricevute, necessarie per i test nel corso della fornitura e per i collaudi delle forniture, anche in stabilimento, comprese le spese necessarie, nella misura delle consuetudini commerciali e dietro presentazione di ricevute, per i rappresentanti di FCE che partecipano ai test nonché per la messa a disposizione, per tutta la durata dei collaudi, delle apparecchiature necessarie per tali prove, sostenendo i relativi oneri; • spese di viaggio, soggiorno e alloggio necessarie, nella misura delle consuetudini commerciali e dietro presentazione di ricevute, per i rappresentanti di FCE che partecipano all'esecuzione delle prove o agli incontri tecnici [...]. • o per verifiche contabili dei tecnici incaricati dal Committente e degli altri organi di sorveglianza sono a carico del fornitore. [...]" Si chiede inoltre di inserire quanto segue alla fine dell’Art. 6 dell'Accordo quadro: "FCE dovrà in particolare, ma non esclusivamente, mantenere sempre al minimo le spese di viaggio, vitto e alloggio e ogni altra spesa di cui al presente articolo e a carico dell’Appaltatore, e in particolare non dovrà effettuare spese oppure operazioni contabili superiori alla misura delle consuetudini commerciali e non strettamente necessarie per l'adempimento dello scopo." I. L’art. 6 dell'Accordo quadro stabilisce inoltre che: "SONO A CARICO DELL'APPALTATORE I SEGUENTI ONERI: [...] • La fornitura di tutta la documentazione tecnica (certificati di collaudo, certificati di conformità, ecc.) attestante la qualità dei materiali e delle forniture impiegate nonché le prove e misurazioni che il Direttore dell'Esecuzione o i collaudatori ritengono di effettuare; [...] " Abbiamo le seguenti domande su questo estratto del § 6 dell'Accordo quadro: 1. chi si intende per "Direttore dell'Esecuzione" e "collaudatori"? Sono rappresentanti di FCE o terzi? 2. Le prove necessarie sono definite in anticipo nel piano di qualità. È corretto supporre che le "prove e le misurazioni ritenute necessarie" qui menzionate sono proprio le prove e le misurazioni definite nel piano di qualità? I. Forniture a regola d’arte L’Art. 6 continua: "L'esecuzione delle forniture in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che quanto fornito risulti a tutti gli effetti collaudabile, esattamente conforme al progetto ed a perfetta regola d'arte", richiedendo al Direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero-ro da disegni e particolari esecutivi o dal capitolato". Si chiede conferma che l'accettazione delle forniture non venga rifiutata a causa di difetti irrilevanti. Per difetti irrilevanti intendiamo difetti che non limitano né il funzionamento, né la sicurezza. In caso di difetti irrilevanti, all’Appaltatore dovrà essere concesso un periodo di tempo adeguato per eliminare i difetti senza incorrere in altri svantaggi.

    Domanda del: 23/02/2023 aggiornata il 23/02/2023
  • Le ispezioni di cui al punto A) "VERIFICA DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI, hanno caratteristiche proprie di una verifica di II parte del Cliente al Fornitore, quindi con una cadenza non più che semestrale, e sono finalizzate ad accertare che il fornitore continui a soddisfare i requisiti specificati contrattualmente e gli stessi siano realmente messi in atto nonché a verificare che il Sistema di Gestione della Qualità del fornitore soddisfi i requisiti specificati in conformità ed aderenza alla norma di riferimento. Si prevedono non più di due persone da parte della Stazione appaltante e contrattualmente si prevede il rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio. In relazione al primo punto della lettera B) ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE per "spese" dei rappresentanti FCE si intende, come in precedenza, le sole spese di viaggio, vitto e alloggio. I rappresentanti di FCE, in numero massimo di due per incontro, avranno funzione di controllo tecnico amministrativo del contratto in relazione sia agli aspetti tecnici sia anche alla verifica contabile degli step di fatturazione. Gli altri partecipanti (OIF, rappresentanti dell’appaltatore etc…) sono già contrattualmente a carico dell’Appaltatore per cui non si ritiene vi siano altri costi da rimborsare nel rapporto tra FCE ed appaltatore, fatti salvi accordi diversi che l’appaltatore prenderà con i soggetti che a diverso titolo parteciperanno alla fornitura (OIF, sub-fornitori etc…) i cui rapporti negoziali esulano dal rapporto contrattuale tra FCE e l’appaltatore. L’appaltatore potrà, per questioni di compliance aziendale, procedere direttamente all’organizzazione degli incontri caricandosi direttamente le spese della partecipazione dei rappresentanti FCE o, alternativamente al rimborso di tali spese direttamente alla Stazione Appaltante, dietro presentazione di ricevute/fatture corredate dei necessari giustificativi. In questo secondo caso, come già in precedenza, FCE si impegna a mantenere sempre al minimo le spese di viaggio, vitto e alloggio e ogni altra spesa di cui al presente quesito e a carico dell’Appaltatore e non effettuerà spese oppure operazioni contabili non strettamente necessarie per l'adempimento dello scopo. Sarà a carico dell’appaltatore la messa a disposizione, per tutta la durata dei collaudi, delle apparecchiature necessarie per tali prove, sostenendo i relativi oneri. In relazione al § 6 dell'Accordo quadro si precisa che "Direttore dell'Esecuzione" e "collaudatori" sono da intendersi i soggetti normativamente previsti dal codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) che rappresentano la FCE nei diversi momenti dell’esecuzione del contratto. Le "prove e le misurazioni ritenute necessarie" qui menzionate sono le prove e le misurazioni definite nel piano di qualità o, in ogni caso, concordate prima dell’inizio della realizzazione della fornitura per la verifica della qualità della fornitura, ma anche le prove e misurazioni necessarie per la verifica degli step di fatturazione contrattuali, fermo restando che alcune prove, pur non previste, potrebbero essere concordate tra Appaltatore e Stazione Appaltante per la risoluzione di aspetti di dettaglio, originariamente non prevedibili. Laddove siano presenti difetti irrilevanti (che non limitano né il funzionamento, né la sicurezza), all’appaltatore sarà concesso il tempo necessario per eliminare i difetti fermo restando il rispetto dei tempi contrattuali.

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