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Chiarimento

  • ACCORDO QUADRO, Art. 8 Con riferimento alla seguente frase dell’Art. 8 dell'Accordo quadro: "[...] La suddetta opzione sarà esercitata dal Committente mediante comunicazione scritta inoltrata presso la sede legale dell'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o mezzo equivalente, come segue: a) entro sessanta giorni dalla scadenza del quinto anno di manutenzione; b) entro sessanta giorni dalla scadenza del decimo anno di manutenzione; [...]". Se l'opzione di proroga viene richiesta 60 giorni dopo la scadenza dei termini specificati in a) e b), ciò comporterà un'interruzione di 60 giorni delle rispettive prestazioni. Tale interruzione comporterebbe il ritiro dei dipendenti incaricati della manutenzione full-service al termine del periodo assegnato e, in caso di proroga dopo il ritiro, la necessità di effettuare un nuovo viaggio. Ciò comporta costi antieconomici che potrebbero essere evitati. Inoltre ciò potrebbe far sì che i veicoli non vengano sottoposti a manutenzione entro il periodo di 60 giorni. Inoltre non sono chiare le responsabilità in caso di danni entro i 60 giorni. Raccomandiamo pertanto di effettuare l’adeguamento seguente per garantire una transizione senza soluzione di continuità ed evitare costi di viaggio e di riprogrammazione e lacune nella manutenzione: "[...] La suddetta opzione sarà esercitata dal Committente mediante comunicazione scritta inoltrata presso la sede legale dell'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o mezzo equivalente, come segue: a) entro sessanta giorni prima della scadenza del quinto anno di manutenzione; b) entro sessanta giorni prima della scadenza del decimo anno di manutenzione; [...]".

    Domanda del: 23/02/2023 aggiornata il 23/02/2023
  • Si precisa che la dicitura “entro sessanta giorni dalla scadenza” sia nel caso del quinto che nel caso del decimo anno deve intendersi come “almeno sessanta giorni prima della scadenza”.

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