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Chiarimento

  • ACCORDO QUADRO, Art. 9 L’Art. 9 dell'Accordo quadro stabilisce che: "Al momento della stipula del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore ha presentato gli atti relativi alla Cauzione Definitiva. Oltre a quanto previsto nei singoli contratti applicativi, a garanzia degli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro, l'Appaltatore costituisce cauzione, secondo le modalità previste all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sulla base del valore massimo stimato del presente Accordo Quadro". Nell’Art. 3 della prima sezione del Contratto Applicativo si legge: "A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha prestato la cauzione di € ____________,__ (____________), pari al __% dell'importo contrattuale della fornitura al netto dell'IVA, mediante ________________ prestata da __________________, come risulta dalla polizza n. _________ del __________ che in copia si allega al presente atto sub "B". La suddetta cauzione sarà svincolata, in unica soluzione, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità. " Nell’Art. 23 della seconda sezione del Contratto Applicativo si legge: "A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione mediante polizza/fideiussione numero n. ____________ della Società/Istituto _____________. rilasciata in data ____________ per l'importo di _________ corrispondente al 10% dell'importo del presente contratto." Per poter offrire un prezzo calcolato correttamente, si chiede quanto segue: 1. è corretto ritenere che la Cauzione Definitiva conformemente all’Art. 9 dell’Accordo quadro deve essere pari al 10% del valore dell'Accordo quadro? a. In caso di risposta positiva: poiché gli obblighi di prestazione dell’Appaltatore sorgono solo con la firma di un contratto Applicativo e una tale cauzione elevata comporta anche costi molto elevati che si riflettono sul prezzo del veicolo, raccomandiamo di eliminare o ridurre la cauzione per l'Accordo quadro. Per siffatti contratti è consuetudine che l'accordo quadro sia garantito da una cauzione inferiore, in quanto non prevede l'obbligo di accettazione da parte dell’appaltante, mentre il contratto Applicativo è garantito da una cauzione leggermente superiore. Esempio: 1 % del valore dell'Accordo quadro come cauzione per l'Accordo quadro e 5 % del valore del Contratto Applicativo come cauzione per il Contratto Applicativo. b. In caso di risposta negativa: si prega di indicare l'importo desiderato della cauzione. 2. È corretto supporre che dobbiamo mettere a disposizione una nostra cauzione sia per la prima Sezione del Contratto Applicativo, sia per la seconda Sezione del Contratto Applicativo? a. In caso di risposta positiva: a quanto dovrebbe ammontare la cauzione per la prima Sezione del Contratto Applicativo? È indicato un valore percentuale (10 %) solo per la cauzione per la seconda Sezione del Contratto Applicativo. b. In caso di risposta negativa, Si chiede di eliminare uno dei due articoli del contratto (§3 Sezione 1 o §13 Sezione 2), in quanto la formulazione attuale suggerisce che debbano essere messe a disposizione due cauzioni separate. 3. A cosa si riferisce il valore percentuale riportato negli articoli del Contratto Applicativo sopra citati? a. Si riferisce in entrambi gli articoli (§3 Sezione 1 e §23 Sezione 2) al valore complessivo del Contratto Applicativo, cioè Sezione 1 + Sezione 2? oppure; b. si riferisce al valore della rispettiva Sezione del contratto? Quindi: Art. 3 Sezione 1 si riferisce al valore della Sezione 1 e Art. 23 Sezione 2 si riferisce al valore della Sezione 2?

    Domanda del: 23/02/2023 aggiornata il 23/02/2023
  • La Cauzione Definitiva conformemente al § 9 dell’Accordo quadro deve essere pari al 2% del valore dell'Accordo quadro, fermo restando le riduzioni applicabili ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il valore di tale cauzione dovrà essere quello previsto al citato art. 103 correlato al valore dell’accordo quadro eventualmente depurato del valore del primo contratto applicativo, nel caso di stipula contestuale dei due atti. La cauzione definitiva può anche essere unica in relazione alla somma degli importi della prima e seconda sezione del contratto applicativo. L’importo, indipendentemente dall’indicazione del valore percentuale è comunque quello che è previsto all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che indica anche le modalità di riduzione della cauzione definitiva.

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