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Chiarimento

  • ACCORDO QUADRO, Art. 10 Nell’Art. 10 dell'Accordo quadro si legge: "[...]Per ciascuno degli ordini successivi al primo sarà sottoscritto apposito Contratto Applicativo contenente le medesime statuizioni, salvo gli adattamenti necessari in relazione alle quantità, ai tempi di consegna, alle garanzie ed - eventualmente - a modifiche richieste dalla FCE rispetto alla fornitura proposta in gara e concordate così come precisato all'articolo seguente. Gli ordini successivi al primo, benché autonomi ed eventuali, se impartiti, contribuiscono alla definizione quantitativa della fornitura, che si riterrà completata al rilascio del certificato di verifica di conformità dell'ultima Unità di Trazione." 1. Si chiede venga chiarito che cosa si intende per "garanzie" nella seguente frase aggiunta: "salvo gli adattamenti necessari in relazione alle quantità, ai tempi di consegna, alle garanzie". Si intendono le cauzioni oppure intendete dire che l'inizio della garanzia dei veicoli deve essere adeguato di conseguenza? Poiché le condizioni dei contratti rimangono invariate, presumiamo che ciò non significhi un'estensione della garanzia di 60 mesi promessa per i veicoli. Si chiede conferma di questa ipotesi. 2. Si chiede inoltre di spiegare cosa si intende con il secondo paragrafo con riferimento alla definizione delle quantità, che abbiamo citato anche come estratto sopra. I. L’Art. 10 dell'Accordo quadro stabilisce inoltre che: "La prima fornitura, per n. 5 Unità di Trazione, viene affidata contestualmente alla stipulazione del presente Accordo Quadro mediante la stipula di apposito primo Contratto Applicativo per il corrispettivo e con le modalità stabilite nello schema di contratto allegato e che verrà completato, nelle parti mancanti, utilizzando i dati risultanti dalla gara". L’Art. 3 dell'Accordo quadro stabilisce inoltre che: "Per ciascun Contratto verrà riconosciuto all'aggiudicatario il corrispettivo risultante dagli atti di gara, nei quali è stato specificato il prezzo di ciascuna Unità di Trazione nel suo complesso, che comprende le attività di manutenzione full service fino al 5° anno, e i prezzi per il servizio di manutenzione dal 5° al 10 e dal 10° al 15°, per un importo complessivo contrattuale massimo stimato, per la fornitura di n° 15 Unità di Trazione pari a euro ______________ + IVA. [...]" Dai punti appena citati desumiamo, tra l'altro, che • l'Accordo quadro riguarda 15 unità di trazione (stimate); • il primo contratto Applicativo di questo Accordo quadro comprende 5 unità di trazione, che vengono ordinate in modo vincolante con la stipula dell'Accordo quadro; • dopo il primo contratto applicativo possono (ma non devono) essere ordinati tramite l'Accordo quadro ancora fino a 10 unità di trazione; • i prezzi per tutti i contratti applicativi (quindi anche a partire dal secondo contratto applicativo) devono corrispondere ai prezzi definiti nell'offerta e nell'Accordo quadro, tenendo conto dell'indicizzazione dei prezzi (se applicabile). I prezzi calcolati dall'Appaltatore per il primo contratto applicativo sono calcolati sulla base di 5 unità di trazione, come richiesto dall'autorità di gara al punto 3 delle Condizioni di gara (Disciplinare di gara). Questi prezzi non possono più essere garantiti se la quantità acquistata è inferiore a 5, ad esempio nel caso di un secondo contratto applicativo. Per questo motivo, si chiede l'inserimento di una quantità minima ordinabile per tutti i contratti successivi al primo Contratto Applicativo di 5 unità di trazione, al fine di non aumentare i costi per tutte le parti.

    Domanda del: 23/02/2023 aggiornata il 23/02/2023
  • Per "garanzie" nella frase "salvo gli adattamenti necessari in relazione alle quantità, ai tempi di consegna, alle garanzie" si deve intendere che a seguito del cambiamento degli importi dei successivi contratti applicativi, e potendo cambiare le condizioni che ne hanno determinato il calcolo, le stesse garanzie (cauzioni) potrebbero subire modifiche. La garanzia di 60 mesi promessa per i veicoli rimane immodificata. Per quantità si intende il numero di treni oggetto delle altre forniture che numericamente possono essere diversi da quello del primo contratto applicativo. L'accordo quadro riguarda 15 unità di trazione. Il primo contratto Applicativo comprende 5 unità di trazione, che vengono ordinate in modo vincolante con la stipula del primo contratto applicativo contestualmente con la stipula dell'Accordo quadro. Dopo il primo prelievo possono (ma non devono) essere ordinati tramite l'Accordo quadro ancora fino a 10 unità di trazione. Si conferma che i prezzi per tutti contratti applicativi (quindi anche a partire dal secondo contratto) devono corrispondere ai prezzi definiti nell'offerta e nell'Accordo quadro, tenendo conto dell'indicizzazione dei prezzi (se applicabile). Non è possibile definire una quantità minima di Unità di Trazione acquistate per tutti i contratti successivi al primo Contratto Applicativo, in quanto il numero di unità di trazione oggetto di successivi contratti applicativi dipende dalla disponibilità di finanziamenti ad oggi non prevedibili nella loro entità.

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