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ACCORDO QUADRO, Art. 19 Nell’Art. 19 dell'Accordo quadro si legge: "[...] b) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale; c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle forniture da parte dell'Appaltatore; [...]". 1. Si chiede di chiarire a cosa si riferisce il 10% al punto b): Si riferiscono al valore contrattuale netto dell'accordo quadro o al valore contrattuale netto del rispettivo contratto Applicativo? 2. Si chiede di chiarire quando, ai sensi della clausola c), si debba presumere una "evidente incapacità o inidoneità ad eseguire le consegne da parte del contraente". A tal fine, per evitare malintesi, vi Si chiede di specificare il passaggio rilevante del contratto, in particolare sulla base di criteri di valutazione oggettivi.
Domanda del: 23/02/2023 aggiornata il 23/02/2023 -
L’ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale si riferisce all’importo del corrispondente contratto applicativo. Si deve presumere una "evidente incapacità o inidoneità ad eseguire le consegne da parte del contraente" nei casi in cui, per colpa dell’appaltatore il contratto non proceda e l’appaltatore non sia in grado di realizzare la fornitura per limiti di natura tecnica, organizzativa o di altro genere.