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Chiarimento

  • ACCORDO QUADRO, Art. 22 Il § 22 dell'Accordo quadro stabilisce che: "[...]La denuncia dei vizi e dei difetti deve essere effettuata da FCE entro un anno dall'avvenuto loro accertamento. [...]" Il termine di un anno per la denuncia dei difetti è insolitamente lungo. I difetti possono causare eventualmente danni conseguenti se non vengono eliminati tempestivamente. Per questo motivo, al fine di evitare un aumento dei costi e, soprattutto, ulteriori danni ai veicoli, si chiede che il termine venga ridotto a "5 giorni lavorativi dall’accertamento del difetto". I. Periodo di garanzia L’Art. 22 dell'Accordo quadro stabilisce che: "In caso di vizi o difetti di quanto fornito, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a totale suo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno per FCE." È corretto supporre che si tratta di vizi o difetti accertati durante il periodo di garanzia di 60 mesi? A titolo di chiarimento, si chiede pertanto il seguente adeguamento: "[...] In caso di vizi o difetti degli oggetti della fornitura accertati durante il periodo di garanzia (60 mesi) di cui alla clausola 11.1 della Specifica Tecnica (Capitolato Tecnico) e tempestivamente denunciati, l'Appaltatore è tenuto al ripristino a regola d’arte a proprie spese e fatto salvo il risarcimento del danno subito da FCE, a condizione che i difetti e/o i vizi, , e i danni conseguenti siano imputabili alla esclusiva responsabilità dell'Appaltatore. [...]" II. Estensione della garanzia in caso di eliminazione dei difetti L’art. 22 dell'Accordo quadro stabilisce che: "Il tempo compreso tra la data della denuncia di FCE e quella in cui si è provveduto al ripristino a regola d'arte è portato in aumento al suddetto periodo di garanzia". Questo punto citato rappresenta un'estensione del periodo di garanzia originario che, se non quantificato, non può essere calcolato. Si chiede quindi che il punto citato venga ampliato come segue: "Il tempo che intercorre tra la data della denuncia di FCE e la data in cui è stato effettuato il ripristino a regola d’arte sarà aggiunto al periodo di garanzia di cui sopra, tuttavia al massimo 6 mesi dopo la scadenza del periodo di garanzia (60 mesi) del componente/veicolo interessato." III. L’Art. 22 dell'Accordo quadro stabilisce inoltre che: "Il tempo compreso tra la data della denuncia di FCE e quella in cui si è provveduto al ripristino a regola d'arte è portato in aumento al suddetto periodo di garanzia". Si chiede di chiarire quale periodo di garanzia si intenda in questo caso, dato che il § 22 non menziona alcun periodo. Si tratta del periodo di garanzia secondo la sezione 11.1 delle specifiche tecniche (Capitolato Tecnico) (60 mesi)? IV. Assicurazione (difetti di costruzione) L’Art. 22 recita: "L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Stazione Appaltante, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di conformità della fornitura e per la durata di dieci anni, con massimale pari a quello indicato in ciascun contratto applicativo, a copertura dei danni derivanti a terzi da gravi difetti costruttivi delle Unità di Trazione consegnate." Nell’Art. 6 della prima Sezione del Contratto Applicativo si legge inoltre: "L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Stazione Appaltante, prima dell'emissione del certificato di verifica di conformità relativo alla sola fornitura, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi", per difetti, malfunzionamenti o guasti con decorrenza dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità e per la durata di dieci anni, con massimale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo della fornitura." È corretto supporre che si tratti di responsabilità professionale? In caso affermativo, l'assicurazione in questione offre la tutela assicurativa per un massimo di 3 anni per danni insorti a veicoli/prodotti. Pertanto non è possibile offrire 10 anni. L'assicurazione di responsabilità civile generale per danni a persone e cose può essere stipulata per 10 anni. Per questo motivo, Si chiede che all’offerente sia concesso un periodo di assicurazione più breve per i danni a veicoli o che ci vengano fornite spiegazioni relative all'assicurazione desiderata, qualora la nostra ipotesi non sia corretta. Inoltre non ci è chiaro l'ammontare della copertura assicurativa richiesta: si riferisce al valore della sezione che riguarda le forniture (cioè i veicoli) o al valore del service o a entrambi insieme? Si chiede un chiarimento.

    Domanda del: 23/02/2023 aggiornata il 23/02/2023
  • Si conferma il termine contrattuale per la denuncia dei vizi e dei difetti, fermo restando che è interesse della FCE che tale denuncia, in particolare per vizi che possano causare danni conseguenti, avvenga nel più breve tempo possibile e in contraddittorio con l’appaltatore. In relazione al caso di vizi o difetti di quanto fornito, si tratta di vizi o difetti accertati durante il periodo di garanzia di 60 mesi. In relazione all’estensione della garanzia in caso di eliminazione dei difetti si conferma quanto espresso negli atti di gara, in quanto l’eventuale estensione del periodo di garanzia originario dipende solo dai tempi di ripristino in capo all’appaltatore. Si conferma che il periodo di garanzia citato al § 22 dell'Accordo quadro è da intendersi quale la garanzia dei 60 mesi di cui al capitolato tecnico. L’assicurazione prevista al § 22 dell’accordo quadro e al § 6 della prima Sezione del Contratto Applicativo da emettersi prima dell'emissione del certificato di verifica di conformità relativo alla sola fornitura, deve intendersi quale polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi e deve avere massimale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo della fornitura e durata decennale. L’ammontare è da calcolarsi sul valore della sezione che riguarda le forniture, escluso il service.

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