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Chiarimento

  • ACCORDO QUADRO, Art. 23 I. Ritardo L’Art. 23 dell'Accordo quadro stabilisce che: "b) aver cumulato ritardi, maturati per i singoli Contratti per fatti imputabili all'Appaltatore, per un numero complessivo di giorni superiore a 365;" Si chiede di chiarire se i 365 giorni sono calcolati per ogni contratto Applicativo o se i 365 giorni si intendono per tutti i contratti Applicativi. Poiché ogni contratto Applicativo è un contratto a sé stante e al fine di semplificare l'onere amministrativo, raccomandiamo di inserire un limite di 365 giorni per ogni contratto Applicativo. II. Deviazione dalle specifiche contrattuali Alla lettera c) si legge che: "c) le prestazioni non siano eseguite in modo conforme alle specifiche contrattuali". Si chiede chiarimento in merito agli ostacoli che questa causa di recesso comporta, poiché non sono definiti chiaramente. Esempio: le specifiche contrattuali prevedono un determinato colore esterno, ma l’offerente effettua la verniciatura con un colore diverso. Si tratta di un errore che potrebbe essere corretto. Nel nostro settore questo viene chiamato anche difetto minore, così come i piccoli graffi. Questo non dovrebbe giustificare un recesso. Si chiede pertanto conferma del fatto che non si procederà in alcun caso al recesso per difetti soltanto di lieve entità. III. Inadempimento degli obblighi "Parimenti, qualora l'Appaltatore non ottemperasse in tutto od in parte agli obblighi inerenti il presente Accordo Quadro, resta facoltà della FCE procedere al recesso dell'appalto". Una violazione irrilevante degli obblighi dell’Appaltatore non dovrebbe costituire motivo di recesso. Solitamente si procede al recesso qualora non sia più ragionevole continuare a collaborare. Pertanto Si chiede: - la conferma che in caso di violazione degli obblighi da parte dell'Appaltatore sarà concesso allo stesso un tempo ragionevole per rimediare alla violazione (periodo di tolleranza) prima che il Committente receda dal contratto; - venga inserito la precisazione che il recesso può avvenire solo in caso di violazione sostanziale degli obblighi da parte dell'Appaltatore e a condizione che l'ulteriore collaborazione sia diventata irragionevole. IV. Conferimento dell’incarico ad altre aziende "In caso di recesso, la FCE potrà procedere alla stipula di nuovo Accordo Quadro con altra Impresa per il completamento delle prestazioni." È corretto ipotizzare che con il passaggio citato si intenda quanto segue: - in caso di recesso, il Committente avrà il diritto di cedere il lavoro dell'Appaltatore già iniziato, ma non ancora terminato, a un'altra impresa che porterà a termine l'ordine. - In questo caso l'altra impresa può anche essere un concorrente (indiretto o diretto) dell'Appaltatore. Se la nostra ipotesi è corretta, si chiede di eliminare il punto citato e di chiarire esplicitamente che un ordine dell'Appaltatore, non ultimato, non deve essere assegnato a concorrenti diretti o indiretti dell'Appaltatore. L’idea alla base della nostra ipotesi è che, affinché l’altra azienda possa portare a termine l’ordine, l'Appaltatore dovrebbe consegnarle un know-how sensibile e da tutelare nonché segreti aziendali. Questo non è accettabile per l’Appaltatore. Solitamente il recesso del Contratto ha effetto retroattivo. Ciò significa che al Committente vengono restituiti i pagamenti già effettuati, all'Appaltatore sono restituite le opere già fornite. Un'altra variante prevede che le opere già accettate siano escluse dal recesso e il Committente non richieda e non accetti soltanto le opere non ancora portate a termine. Si chiede che l’Art. 23 dell'Accordo quadro sia adeguato di conseguenza. Infine, si chiede che alla fine degli Articoli 19 e 23 dell'Accordo quadro sia inserito quanto segue: "In nessuno dei suddetti casi di recesso si procederà ad una risoluzione / ad uno scioglimento / a un recesso senza che all’Appaltatore sia stata concesso un termine adeguato per rimediare all'inadempimento ovvero l'inadempimento costituisca una violazione non irrilevante".

    Domanda del: 23/02/2023 aggiornata il 23/02/2023
  • Il limite di 365 giorni di ritardo di cui al § 23 dell'Accordo quadro deve intendersi come cumulo di tutti i contratti applicativi. Le deviazioni rispetto alle specifiche contrattuali ci cui alla lettera c) devono intendersi come deviazioni gravi e alle quali l’appaltatore non può o non vuole apportare le rilavorazioni necessarie. Si rassicura che difetti di lieve entità non comporteranno risoluzione contrattuale. La risoluzione contrattuale è conseguente ad inadempimento grave nell’accezione del Codice civile. In relazione agli inadempimenti degli obblighi contrattuali si conferma che in caso di violazione degli obblighi da parte dell'Appaltatore, laddove è possibile rimediare senza gravi conseguenze, sarà concesso allo stesso un tempo ragionevole per rimediare alla violazione, ricompreso nei tempi contrattuali, prima che la Stazione Appaltante receda dal contratto. Secondo le previsioni dell’accordo quadro, si conferma che in caso di recesso, la FCE potrà procedere alla stipula di nuovo Accordo Quadro con altra Impresa per il completamento delle prestazioni. Per quanto riguarda i termini per porre rimedio all’inadempimento e per quanto relativo alle violazioni irrilevanti si rimanda a quanto già chiarito.

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