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Chiarimento

  • ACCORDO QUADRO, Art. 24 Nell’Art. 24 si legge: "Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui al comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione". Disposizioni simili a quelle citate si trovano anche in altri punti del contratto per quanto riguarda il risarcimento dei danni. Si chiede conferma che: 1. in caso di scioglimento / risoluzione / recesso, il danno da risarcire riguardi solo la differenza eccedente il valore del contratto originariamente concordato, ovvero il risarcimento danni è limitato ai maggiori costi insorti al Committente a causa della risoluzione; 2. in aggiunta e in caso di altre richieste di risarcimento danni non dovute a scioglimento / risoluzione / recesso, i danni saranno limitati ai danni diretti ed effettivi subiti e provati. Inoltre si è constatato che il Contratto non contiene alcuna disposizione sulla limitazione della responsabilità dell'Appaltatore, cosa insolita nel nostro settore. Per poter valutare correttamente il rischio economico e calcolare un prezzo sostenibile, si chiede quindi che venga inserita nell’Accordo quadro una nuova clausola, come segue: "La responsabilità dell'Appaltatore per i danni che, a norma di legge, consentono una limitazione, è limitata al 15% del valore del rispettivo contratto Applicativo. Le penali dovute sulla base del presente Accordo quadro e in relazione allo stesso e ai relativi contratti Applicativi sono da considerarsi un risarcimento per una violazione degli obblighi che ha dato origine alla penale. Inoltre le penali specificate nei Contratti Applicativi sono limitate complessivamente al 10% del valore del rispettivo contratto Applicativo".

    Domanda del: 23/02/2023 aggiornata il 23/02/2023
  • si conferma che: 1) in caso di scioglimento / risoluzione / recesso, il risarcimento danni, ferma restando l’eventuale applicazione delle penali, è limitato ai maggiori costi insorti al Committente a causa della risoluzione; 2) nel caso di altre richieste di risarcimento danni non dovute a scioglimento / risoluzione / recesso, i danni saranno limitati ai danni diretti ed effettivi subiti e provati. Non è possibile indicare una limitazione della responsabilità dell’appaltatore, fermo restando che l’indicazione dei valori delle garanzie fideiussorie e dei massimali nelle polizze possono essere utili a dare delle indicazioni circa le potenziali responsabilità attese. Si conferma che eventuali penali dovute sulla base del presente Accordo quadro e in relazione allo stesso e ai relativi contratti Applicativi sono da considerarsi parte degli importi da risarcire alla stazione appaltante per violazione degli obblighi che ha dato origine alla penale fermo restando che l’applicazione della penale sarà automatica senza necessità di comprova da parte della Stazione Appaltante del danno subito. Come indicato nello schema di Primo Contratto applicativo si conferma che “La penalità non potrà superare in ogni caso, il limite del 10% (dieci per cento) dell’importo netto globale della presente fornitura".

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