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Chiarimento

  • Contratto applicativo, Art. 5 I. Nell’Art. 5 si legge: "Qualora il ritardo sia tale da comportare una penale superiore, la FCE ha facoltà, pur applicando la penale massima, di rifiutare la fornitura, intendendosi, in tal caso, risolto l'Accordo Quadro e restando inoltre incamerata a favore della FCE la cauzione definitiva prestata." a) È corretto supporre che il punto citato ha il seguente significato: 1. se il ritardo è superiore a 100 giorni (0,1% al giorno fino a un massimo del 10%), FCE può addebitare immediatamente a titolo di penale (penale massima) il 10% dell'importo netto totale; 2. inoltre, FCE può rifiutare la ritardata consegna; 3. FCE può rescindere l'Accordo quadro, ma il contratto Applicativo rimane in essere. b) Si chiede anche un parere sulle seguenti domande: 1. se partiamo dal presupposto che FCE può risolvere l'Accordo quadro dopo 100 giorni di ritardo sulla base del § 5 della prima Sezione del Contratto Applicativo, ciò è in contraddizione con il § 23 b) dell'Accordo quadro, che statuisce che FCE può rescindere l'Accordo quadro se il ritardo supera i 365 giorni. Si chiede un chiarimento. 2. Vi Si chiede di spiegare a cosa si riferisce "penale superiore"? Intendete superiore al 10% dell'importo netto totale? Per questo motivo, si chiede che il Contratto Applicativo venga modificato come segue: "Se il ritardo è tale da richiedere l'applicazione di una penale superiore al 10% del valore dell'importo netto totale del presente contratto, FCE ha diritto di applicare la penale massima (= 10% del valore dell'unità di trazione ritardata) e di rifiutare la ritardata consegna". In tal caso, il Contratto Applicativo per la parte di fornitura in ritardo si intenderà risolto e la cauzione definitiva versata a favore di FCE si intenderà incassata." II. Nell’Art. 5 a pagina 4 si legge: "Per ogni giorno naturale di ritardo della consegna, anche qualora tale ritardo sia dovuto a collaudi negativi da parte dei tecnici incaricati da FCE, rispetto al termine di cui sopra, si applicherà una penale dell'1‰ (uno per mille) sull'importo netto contrattuale. Qualora il ritardo riguardi, non l'intero lotto, ma una o più delle Unità di Trazione da fornire, la penale sarà calcolata comunque sul valore dell'importo netto contrattuale dell'intero lotto. La penalità non potrà superare in ogni caso, il limite del 10% (dieci per cento) dell'importo netto globale della presente fornitura." Nel paragrafo citato si stabilisce che la penale per il ritardo è calcolata sulla base del valore del Contratto Applicativo. Tuttavia se si considera il primo prelievo, il valore del Contratto Applicativo è 5 volte superiore al valore del veicolo. Ciò significa che la penale è molto più alta. Nella sua valutazione dei rischi l'Appaltatore deve tenere conto di questo rischio, che può influire sul prezzo dei veicoli. Inoltre un siffatto calcolo costituisce una penalizzazione insolita e multipla, non usuale nel settore. È consuetudine del settore calcolare la penale sulla base del valore del veicolo oggetto del ritardo, in modo da poter evitare che i veicoli che non sono affatto interessati da un ritardo siano soggetti a una penale. Siamo consapevoli che la Stazione appaltante ha scelto deliberatamente questa soluzione. Ciononostante, vorremmo sottolineare questo rischio di costo e la gestione abituale nel settore e chiedere un adeguamento agli standard del settore. Per ridurre il costo complessivo del veicolo, proponiamo la seguente formulazione alternativa: "Per ogni giorno di calendario di ritardo nella fornitura rispetto ai termini di cui sopra, anche se tale ritardo è dovuto a verifiche di collaudo negative da parte di tecnici incaricati da FCE, è prevista una penale dello 0,05% sul valore dell’unità di trazione interessata dal ritardo. Se il ritardo non riguarda l'intero lotto ma almeno una delle unità di trazione da fornire, la penale sarà in ogni caso calcolata in base al valore dell'unità di trazione in ritardo. La penale non dovrà in alcun caso superare il limite del 10% (dieci per cento) del valore dell'unità di trazione ritardata." III. Forza maggiore Inoltre si legge: "Il termine di consegna potrà essere prorogato dalla FCE, con decisione non impugnabile, quando cause di forza maggiore dovessero impedirne il rispetto da parte dell'Appaltatore". Si prega di spiegare quando sussiste o viene riconosciuto un caso di forza maggiore. A nostro avviso, si parla di forza maggiore in presenza di un evento esterno, inevitabile e imprevisto come p.es. tempeste; inondazioni; terremoti o altre calamità naturali; aggressioni; sommosse; crimini; atti ostili; guerra o guerra civile (indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno, inclusa la guerra tra Russia e Ucraina); ribellione; rivoluzione; insurrezione; presa di potere o confisca da parte di militari o altri; attività terroristiche; nazionalizzazione; sanzioni governative; embargo; sabotaggio; sciopero nazionale; epidemie, pandemie (compreso il Covid-19); interruzione generale dei servizi elettrici o telefonici o di Internet (cyber war). Riteniamo utile inserire nei contratti tale definizione e Si chiede quindi un adeguamento in tal senso. IV. Riparazione dei guasti Inoltre si legge: "In caso di guasto del rotabile che provochi un fermo macchina del convoglio, i soggetti responsabili di FCE provvederanno a darne comunicazione mediante posta elettronica certificata (Pec) all'Appaltatore il quale dovrà provvedere tempestivamente all'invio, presso gli impianti della sede ferroviaria FCE, del proprio personale operativo per la risoluzione del guasto." Si chiede che in questo paragrafo citato sia inserita una definizione di "tempestivamente", equiparabile a quella descritta nella Sezione 2 del Contratto Applicativo al § 6, poiché il termine "tempestivamente" può essere interpretato in modo diverso e può quindi portare a incertezze ed eventualmente a divergenze di opinione. V. Nel § 5 si legge inoltre alla fine: "Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nel modo sopra descritto, saranno trattenuti dai corrispettivi dovuti al primo atto contabile successivo all'applicazione della penale ed in mancanza sulle polizze a garanzia". Poiché può accadere che le penali contrattuali siano imposte in modo ingiustificato o che ci sia ancora disaccordo su una penale contrattuale, un accordo forfettario senza raggiungere un accordo sulla giustificazione della penale contrattuale non è praticabile dal punto di vista del contraente e può portare a spese che potrebbero essere evitate. Raccomandiamo pertanto il seguente adeguamento: "Le eventuali penali applicate con le modalità sopra descritte, saranno detratte dai corrispettivi dovuti al primo atto contabile successivo all'applicazione della penale, in caso contrario dalla polizza di garanzia, nella misura in cui tali penali non siano contestate dalle parti."

    Domanda del: 23/02/2023 aggiornata il 23/02/2023
  • In relazione al § 5 del contratto applicativo la frase: "Qualora il ritardo sia tale da comportare una penale superiore, la FCE ha facoltà, pur applicando la penale massima, di rifiutare la fornitura, intendendosi, in tal caso, risolto l'Accordo Quadro e restando inoltre incamerata a favore della FCE la cauzione definitiva prestata." Deve interpretarsi nel senso che se il ritardo è superiore a 100 giorni (0,1% al giorno fino a un massimo del 10%), FCE può addebitare immediatamente a titolo di penale (penale massima) il 10% dell'importo netto totale; 2. inoltre, FCE può rifiutare la ritardata consegna; 3. FCE può rescindere l'Accordo quadro. Con la rescissione dell’accordo quadro vengono rescissi anche i contratti applicativi che trovano la loro ragione d’essere nell’accordo quadro. Si chiarisce che FCE ha facoltà di risolvere l'Accordo quadro dopo 100 giorni di ritardo di un singolo contratto applicativo. Ha la medesima facoltà se il ritardo cumulato di tutti i contratti applicativi supera i 365 giorni. Per "penale superiore" si intende una penale quantitativamente superiore al 10% dell'importo netto totale. Si conferma la previsione contrattuale del § 5 di seguito riportata: "Per ogni giorno naturale di ritardo della consegna, anche qualora tale ritardo sia dovuto a collaudi negativi da parte dei tecnici incaricati da FCE, rispetto al termine di cui sopra, si applicherà una penale dello 0,3‰ (zerovirgolatre per mille). Qualora il ritardo riguardi, non l'intero lotto, ma una o più delle Unità di Trazione da fornire, la penale sarà calcolata comunque sul valore dell'importo netto contrattuale dell'intero lotto. La penalità non potrà superare in ogni caso, il limite del 10% (dieci per cento) dell'importo netto globale della presente fornitura." Per la definizione di Forza maggiore si rimanda a quanto chiarito al quesito n. 52 Con il termine “tempestivamente” nella locuzione: "In caso di guasto del rotabile che provochi un fermo macchina del convoglio, i soggetti responsabili di FCE provvederanno a darne comunicazione mediante posta elettronica certificata (Pec) all'Appaltatore il quale dovrà provvedere tempestivamente all'invio, presso gli impianti della sede ferroviaria FCE, del proprio personale operativo per la risoluzione del guasto" si vuole intendere che l’appaltatore, in caso di contestazione dovrà dare evidenza di avere inviato il personale nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la gravità della situazione e con i tempi tecnici necessari. Si conferma quanto previsto nel § 5 e di seguito riportato: "Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nel modo sopra descritto, saranno trattenuti dai corrispettivi dovuti al primo atto contabile successivo all'applicazione della penale ed in mancanza sulle polizze a garanzia". Si precisa che la modalità di applicazione delle penali è normativamente disciplinata e pertanto non può essere oggetto di modifica.

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