Torna ad inizio pagina

Chiarimento

  • CONTRATTO APPLICATIVO, Sez. 1, Art. 6 Assicurazioni Nell’Art. 6 della prima Sezione del Contratto Applicativo si legge: "L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi ed opere (RCT/RCO) nell'esecuzione della fornitura, per una somma assicurata pari all'importo contrattuale della fornitura al netto dell'IVA che tenga indenne la FCE da tutti i rischi da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa FCE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di vetture, impianti o opere della FCE verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'affidamento nonché a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi, con un massimale minimo assicurato pari a € 1.000.000,00 (euro un milione/00), dalle Unità di Trazione fornite dall'appaltatore e dalle attività di manutenzione, ivi inclusi i dipendenti della FCE, per cause dipendenti da vizi e difetti delle Unità di Trazione e con validità non inferiore alla durata delle prestazioni. [...]L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Stazione Appaltante, prima dell'emissione del certificato di verifica di conformità relativo alla sola fornitura, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, per difetti, malfunzionamenti o guasti con decorrenza dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità e per la durata di dieci anni, con massimale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo della fornitura." Nell’Art. 24 della seconda Sezione del Contratto Applicativo, relativa al Service, si legge: "A tale scopo l'Appaltatore dovrà presentare, almeno dieci giorni prima della consegna delle prestazioni, una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi ed opere (RCT/RCO) nell'esecuzione del servizio di manutenzione, per una somma assicurata pari all'importo contrattuale del servizio al netto dell'IVA, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata delle prestazioni. " Si chiede se sia corretto supporre che siano richieste le seguenti tre assicurazioni: 1. RCT/RCO n. 1 con copertura assicurativa per un importo pari al valore del contratto, ma almeno pari a 1 milione di euro per sinistro per i veicoli 2. danni dovuti a difetti con copertura assicurativa pari al 10% del valore del contratto 3. RCT/RCO n. 2 con copertura assicurativa pari al valore del contratto, ma almeno pari a 1 milione di euro per sinistro per il Service. In caso affermativo, si chiede di chiarire quanto segue: - a quale valore contrattuale si riferisce la somma assicurata RCT/RCO? Si riferisce alla parte del contratto che riguarda i veicoli (Service escluso) o si riferisce all'intero contratto, cioè veicoli + Service? - Se la somma assicurata si riferisce all'intero contratto, cioè veicoli + Service, si ha una doppia copertura che comporta costi aggiuntivi. Si chiede la limitazione a un'unica assicurazione per l'importo del valore totale del contratto e di conseguenza l'eliminazione di uno dei due passaggi citati. In caso di risposta negativa, si chiede di chiarire quali assicurazioni desiderate e per quale importo.

    Domanda del: 23/02/2023 aggiornata il 23/02/2023
  • In relazione al § 6 Contratto Applicativo che riporta: "L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi ed opere (RCT/RCO) nell'esecuzione della fornitura, per una somma assicurata pari all'importo contrattuale della fornitura al netto dell'IVA che tenga indenne la FCE da tutti i rischi da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa FCE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di vetture, impianti o opere della FCE verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'affidamento nonché a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi, con un massimale minimo assicurato pari a € 1.000.000,00 (euro un milione/00), dalle Unità di Trazione fornite dall'appaltatore e dalle attività di manutenzione, ivi inclusi i dipendenti della FCE, per cause dipendenti da vizi e difetti delle Unità di Trazione e con validità non inferiore alla durata delle prestazioni. [...]L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Stazione Appaltante, prima dell'emissione del certificato di verifica di conformità relativo alla sola fornitura, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, per difetti, malfunzionamenti o guasti con decorrenza dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità e per la durata di dieci anni, con massimale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo della fornitura." E in relazione al § 24 del Contratto Applicativo, che riporta: "A tale scopo l'Appaltatore dovrà presentare, almeno dieci giorni prima della consegna delle prestazioni, una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi ed opere (RCT/RCO) nell'esecuzione del servizio di manutenzione, per una somma assicurata pari all'importo contrattuale del servizio al netto dell'IVA, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata delle prestazioni. " si conferma che sono richieste le seguenti tre assicurazioni: 1. RCT/RCO n. 1 (da consegnarsi prima dell’inizio della fornitura) con copertura assicurativa per un importo pari al valore del contratto di fornitura, ma almeno pari a 1 milione di euro per sinistro per i veicoli. 2. Polizza decennale (si veda la risposta al quesito n. 62) da consegnarsi a conclusione della fornitura e prima dell’emissione del certificato di conformità. 3. Polizza RCT/RCO n. 2 con copertura assicurativa pari al valore del contratto di manutenzione, ma almeno pari a 1 milione di euro per sinistro per il Service (da consegnarsi prima dell’inizio delle attività di service). Il valore contrattuale della prima e della seconda polizza sono da riferirsi al solo valore della fornitura, mentre la terza si riferisce al solo valore del Service. È possibile anche produrre una polizza cumulativa per i punti 1 e 3, ma si deve tenere conto del diverso momento temporale nel quale le polizze devono essere prodotte.

Vai all'elenco dei chiarimenti