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C.T., Par. 6.2.2 Al Par. 6.2.2 del Capitolato Tecnico sono richiesti vari documenti che possono includere, tra l'altro, elementi specifici legati alla proprietà intellettuale del fornitore. Tali documenti normalmente tutelati da brevetti e/o particolari conoscenze industriali, riguardano la costruzione dei veicoli e vengono normalmente depositati presso un notaio. Tali documenti diventano automaticamente accessibili ad FCE nel caso di cessazione delle attività da parte del fornitore. 1. Si chiede di confermare la possibilità di depositare tale documentazione presso un notaio di comune accordo con FCE. 2. Inoltre si propone di inserire nel C.T. la seguente formulazione: "I documenti contenenti la proprietà intellettuale dell'Appaltatore sono esclusi dall'obbligo di consegna al Committente. Per questi documenti, le parti stipuleranno un contratto separato con un notaio designato congiuntamente dalle parti, presso il quale saranno depositati tali documenti. Nel contratto saranno definiti anche i casi in cui il notaio deve consegnare al Committente i documenti depositati. I relativi costi sono a carico dell'Appaltatore".
Domanda del: 23/02/2023 aggiornata il 23/02/2023 -
Il Par. 6.2.2 del Capitolato Tecnico individua i documenti di gara che dovranno essere analizzati dalla commissione di gara per verificarne la corrispondenza alle richieste di capitolato e che devono essere messi a disposizione della commissione giudicatrice tramite piattaforma telematica. Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione appaltante ha obbligo di garantire la riservatezza dei documenti “che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.” L’offerente dovrà, in sede di offerta, dichiarare e motivare quali sono i documenti per i quali vuole garantire la riservatezza. Per le fasi successive alla gara, con il soggetto che si è aggiudicato l’appalto, potranno essere concordate modalità di gestione della documentazione coperta da riservatezza.