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Chiarimento

  • DISCIPLINARE, Par. 3.3 C.T., Par. 11.1 Periodo di garanzia Al Par. 3.3 del Disciplinare si legge: " [...] La garanzia generale decorrerà dalla data di consegna di ciascun convoglio e avrà termine al raggiungimento di una percorrenza di 400.000 (quattrocentomila) km per ciascun veicolo, o comunque, sino allo scadere dei 60 mesi dall'immissione in servizio di ciascun veicolo. [...]" Al Par. 11.1 del Capitolato Tecnico si legge: "La garanzia generale decorrerà dalla data di consegna di ciascun convoglio e avrà termine al raggiungimento di una percorrenza di 500.000 (cinquecentomila) km per ciascun veicolo, o comunque, sino allo scadere dei 60 mesi dalla consegna ai fini contrattuali di ciascun veicolo." Si chiede di uniformare la percorrenza a 400.000 km o meglio a 300.000 km annui per ciascun veicolo così come indicato nel Disciplinare, essendo irrealistica una percorrenza di 100.000 km/anno per veicolo sulle tratte indicate nel C.T.

    Domanda del: 23/02/2023 aggiornata il 23/02/2023
  • Considerati i 5 anni di garanzia e la percorrenza media di 80.000 km, è accettabile il valore di 400.000 km.

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