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Chiarimento

  • ACCORDO QUADRO, Art. 3 L’Art. 3 dell’Accordo quadro stabilisce che i prezzi per tutti i contratti conclusi nei primi quattro anni sono fissi e non possono essere modificati. I contratti stipulati dopo i primi quattro anni sono soggetti all'indice ISTAT. Per contrastare gli effetti economici negativi derivanti: • dall'attuale conflitto tra Russia e Ucraina; • dall'attuale difficoltà di approvvigionamento di materie prime (metalli) e dal notevole aumento dei prezzi dell'energia; • dall'emergenza sanitaria globale a seguito della diffusione della pandemia di COVID 19; e al fine di ottemperare ai requisiti normativi vigenti in Italia, si chiede l’inserimento di una clausola di adeguamento dei prezzi per tutti i contratti, compreso il primo contratto applicativo (per quest’ultimo a partire da 12 mesi dalla stipula dello stesso). Invero, come rilevato nel quesito n. 1, la Legge n. 25/2022 e il D.L. n. 50 del 17.05.2022, prevedono, in capo alla Stazione Appaltante, l’obbligo di inserimento di specifiche clausole di revisione prezzi in tutti i contratti pubblici di appalto. Non appare quindi sufficiente il generico rinvio alla normativa, contenuto nell’art. 3 dell’Accordo Quadro e nell’art. 2 del Contratto Applicativo, in quanto tale rinvio non si traduce nella previsione di “in clausole chiare, precise e inequivocabili” come previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, cui rinvia la L. 25/2022 Si propone pertanto la seguente formulazione, basata sulla Legge n. 25/2022, sul Decreto Legislativo n. 50 del 17.05.2022, sull'art. 7, n. 2 quater del DL n. 36 del 2022, sull’art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, sull'art 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 nonchè infine sul Parere Anac n. 20/2022 reso in funzione consultiva nell'adunanza del 6 settembre 2022 che ha espressamente considerato "l'esigenza di istituire meccanismi di revisione dei prezzi negli appalti per far fronte agli esorbitanti incrementi delle materie prime nei contratti in corso di esecuzione riguardanti (..) forniture": "I prezzi unitari offerti sono fissi per il primo contratto applicativo per i primi 12 mesi dopo la conclusione del primo contratto applicativo. A partire dal 13° mese successivo alla stipula del primo contratto applicativo e per tutti gli ulteriori contratti applicativi stipulati sulla base del presente Accordo quadro e durante la validità dello stesso, i prezzi offerti saranno aggiornati annualmente in misura pari al 100% della variazione dell'indice ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati sulla base dell'indice 100. " Si chiede un adeguamento corrispondente e identico anche nel Contratto applicativo, Sezione 1, Art. 2. In alternativa si chiede l’adozione dei seguenti meccanismi di riequilibrio delle prestazioni contrattuali: (i) in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti di lavori, così come disciplinata dall’art. sull'art. 7, n. 2 quater del DL n. 36 del 2022; (ii) ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) e lett. c) D. Lgs. 50/2016

    Domanda del: 23/02/2023 aggiornata il 23/02/2023
  • Si rinvia alla risposta data al quesito n.42.

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