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Chiarimento

  • GESTIONE DELLE MODIFICHE DEGLI STANDARD O DELLE LEGGI. Dalla lettura dei documenti di gara non si evince alcuna disposizione su come vengono gestiti i contratti a seguito di modifiche degli standard normativi e/o di leggi. Considerato che i regolamenti tecnici sono in continua evoluzione e che ogni veicolo debba essere sempre conforme a tutti i regolamenti pertinenti, verranno eseguite tutte le modifiche necessarie per far sì che i veicoli vengano costruiti in conformità con i regolamenti vigenti. Considerata la necessità per il fornitore di poter calcolare un prezzo giustificabile e limitare il proprio rischio tecnico / commerciale, risulta altresì necessario stabilire un cosiddetto “punto di congelamento”, come è di prassi in contratti simili, a partire dal quale cambia la responsabilità di copertura dei costi. Si richiede pertanto che “il punto di congelamento del diritto” sia definito come il momento della firma del contratto. Il tutto anche in conformità con le procedure vigenti, secondo le quali il costruttore è responsabile del processo autorizzativo (AISM / ANSFISA). Si richiede quindi che, se a seguito della firma dell’Accordo Quadro e del primo Contratto Applicativo intervengono cambiamenti nelle leggi, norme e/o standard tecnico-normativi che richiedano un adeguamento (tecnico, amministrativo o documentale) dei veicoli e/o dell'iter procedurale per l'ottenimento dell'autorizzazione alla messa in esercizio (AMIS / AISM), il fornitore non sarà responsabile del relativo costo, né dell’eventuale ritardo causato dall’implementazione di tale variante. Le parti concorderanno pertanto un nuovo programma di consegna dei veicoli ed i costi delle relative varianti.

    Domanda del: 23/02/2023 aggiornata il 23/02/2023
  • Eventuali modifiche normative subentrate in corso d’opera saranno gestite ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett. c del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed eventuali costi aggiuntivi non potranno rimanere a carico dell’appaltatore così come eventuali maggiori tempi.

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