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Chiarimento

  • Disciplinare di gara, punto 3, pag. 27 – Tempi di consegna L’art. 3 del Disciplinare prevede: “Il fornitore dovrà dichiarare i tempi di consegna come indicato al punto 14 del presente disciplinare. Il tempo di consegna del primo veicolo non potrà essere superiore a 1080 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle prestazioni alla data del verbale di consegna ai fini contrattuali di cui al punto 8.3 del Capitolato Tecnico. Il tempo di consegna dei veicoli successivi non potrà essere superiore a 90 giorni naturali e consecutivi rispetto al veicolo consegnato precedentemente.” In considerazione del fatto che quanto considerato dalla stazione appaltante sembra far riferimento a procedure e processi omologativi di tipo USTIF/MIT non più in essere e comunque non in linea con le normative e Linee Guida emanate da ANSFISA ed indicate nel capitolato tecnico, si chiede voler cortesemente confermare che: 1. i 1080 giorni massimi per la consegna del primo veicolo siano da considerare a valle del completamento della fase progettuale, inclusa la fase di approvazione del progetto costruttivo da parte del committente. 2. i tempi indicati non tengono conto dell’intero processo autorizzativo. ll tutto anche tenendo conto del fatto che tutte le prove di omologazione e certificazione necessarie possono essere effettuate esclusivamente sulle linee FCE di riferimento, così come indicato da ANSFISA.

    Domanda del: 23/02/2023 aggiornata il 23/02/2023
  • Si ribadisce quanto indicato al punto 8.4 del Capitolato Tecnico: “Il termine di consegna delle UdT ai fini contrattuali si considera al netto del periodo necessario all'ottenimento dell'AMIS da parte di ANSFISA, compreso tra la fine della fase c) e l’inizio della fase f) in quanto trattasi di attività autorizzativa di parte terza.” Si conferma che le eventuali fasi approvative da parte del committente non sono da considerare nel computo dei tempi per la consegna del primo veicolo.

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