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Chiarimento

  • Disciplinare di gara - 9. SUBAPPALTO L’art. 9 del Disciplinare prevede:”Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura e/o servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. In considerazione delle componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica che interessano la fornitura in oggetto, non è subappaltabile l’attività di coordinamento e supervisione delle singole forniture e di assemblaggio delle Unità di Trazione, con particolare riferimento alle componenti relative alla gestione dell’idrogeno”. Considerato il quadro normativo convulso in materia si chiede voler cortesemente precisare: a) la percentuale di fornitura subappaltabile; b) se l’intero servizio di manutenzione può essere subappaltato unitamente alla certificazione SRM; C) in caso di risposta positiva alla lettera sub b) se il requisito relativo al “precedente servizio: il concorrente dovrà avere eseguito un contratto di servizio di manutenzione full service nella qualità di SRM di treni regionali elettrici, diesel-elettrici o ad idrogeno, di importo minimo pari a euro 3.000.000,00” potrà essere posseduto dalla subappaltatrice.

    Domanda del: 23/02/2023 aggiornata il 23/02/2023
  • Non è prevista una percentuale di fornitura subappaltabile; è subappaltabile l’intero servizio di manutenzione; laddove l’intero servizio di manutenzione sia subappaltato il requisito relativo al “precedente servizio: il concorrente dovrà avere eseguito un contratto di servizio di manutenzione full service nella qualità di SRM di treni regionali elettrici, diesel-elettrici o ad idrogeno, di importo minimo pari a euro 3.000.000,00” dovrà essere posseduto dalla subappaltatrice. Laddove tale requisito non sia anche in possesso dell’operatore economico o del raggruppamento partecipante alla gara potrà farsi ricorso all’istituto dell’avvalimento o al subappalto qualificatorio, ma la ditta ausiliaria o la subappaltatrice dovranno già essere qualificate in fase di gara e dare evidenza del possesso dei requisiti richiesti di cui è priva la ditta appaltatrice.

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