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Chiarimento

  • CAPITOLATO TECNICO 7.2. SUBFORNITURE L’art. 7.2 del Capitolato Tecnico prevede: “Per tutte le subforniture dovranno essere inviati al Committente copia dei relativi contratti, completi di tutte le indicazioni complementari. I termini di garanzia di quanto affidato a subfornitori non possono in ogni caso essere inferiori a quelli previsti in C.T.S., ovvero a quelli migliorativi offerti in fase di procedura. Particolare cura dovrà essere posta in merito al problema della coerenza tra i singoli equipaggiamenti oggetto di subfornitura; si sottolinea a riguardo che il Fornitore resta unico responsabile nei confronti del Committente del buon funzionamento dei singoli sottosistemi nonché del "sistema convoglio". Con riferimento alle subforniture si chiede voler confermare e /o chiarire: a) è corretto intendere che le stesse non debbano superare l’importo del 2% del contratto di appalto e comunque i 100.000,00 euro; b) unitamente al contratto è necessario presentare la documentazione del subappaltatore necessaria alle verifiche antimafia; c) le stesse non saranno oggetto di Vostra approvazione.

    Domanda del: 23/02/2023 aggiornata il 23/02/2023
  • Con riferimento alle subforniture si chiarisce che: a) ai sensi del co. 2 art. 105 del D. Lgs. 150/2016 e s.m.i. costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare; b) unitamente al contratto è necessario presentare la documentazione del subappaltatore necessaria alle verifiche antimafia; c) le verifiche antimafia saranno oggetto di valutazione da parte della prefettura competente.

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